Sentenza 23 maggio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è illegittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato per carenza di sottoscrizione da parte del difensore, qualora quest'ultimo abbia apposto un'unica sottoscrizione nella duplice veste di co-ricorrente e di autenticatore, avendo la persona offesa proposto il ricorso immediato ed essendosi costituita parte civile con un unico atto comprensivo della nomina del difensore e del procuratore speciale per la costituzione di parte civile, posto che, in tal caso, deve ritenersi integrato il requisito della sottoscrizione quale richiesto dall'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000, avuto anche riguardo alla speciale struttura del ricorso che non attribuisce alla sottoscrizione esclusivi fini di autentica della firma dell'assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2006, n. 22505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22505 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 23/05/2006
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier F. - Consigliere - N. 808
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 035796/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ NC, N. il 12 Gennaio 1956;
2) RE IO, N. il 3 Aprile 1942;
avverso ORDINANZA del 23 Maggio 2005 del GIUDICE DI PACE di DOLO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI Pierfrancesco;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di pace di Dolo per il giudizio.
OSSERVA
All'udienza dibattimentale 23 Maggio 2005, nel procedimento a carico di PO TO in ordine al reato di ingiuria, il Giudice di pace di Dolo ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 21, per carenza di sottoscrizione da parte del difensore, disponendo quindi la trasmissione degli atti al P.M. in sede.
Ricorre per cassazione TO CA, persona offesa costituita parte civile, ed a mezzo del difensore, denunciando, a mezzo del difensore munito di speciale procura: erronea interpretazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 23 e 24, posto che nella specie in unico atto la persona offesa aveva proposto il ricorso immediato e si era costituito parte civile, e tale atto, comprensivo della nomina del difensore e del procuratore speciale per la costituzione di parte civile, era stato sottoscritto dall'Avv. Zanatta Roberto in tale duplice veste.
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale deduce 1'inammissibilità dell'impugnazione in quanto formulata contro un provvedimento non avente contenuto decisorio e rileva che l'unicità dell'atto non vale a surrogare l'assenza della sottoscrizione del difensore in calce al ricorso. Deve anzitutto ritenersi (in senso contrario a quanto sostenuto nella memoria dell'imputato), che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso non sia sottratta all'impugnazione del ricorrente, posto che si tratta di provvedimento essenzialmente decisorio, idoneo a chiudere comunque il procedimento speciale attivato dalla persona offesa (Cass. Sez. 5, Sent. n. 22389 del 13 Giugno 2005; Cass. Sez. 5, Sent. n. 1937020 del 20 Maggio 2005). Non può fondatamente sostenersi, poi, che la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento - cui il giudice è tenuto ove ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato - farebbe venir meno l'interesse ad impugnare in capo al ricorrente. Nella fattispecie, infatti, l'interesse deve essere apprezzato in relazione al vantaggio, ritenuto dal legislatore meritevole di particolare tutela giuridica proprio con l'introduzione dello speciale rito, consistente nella possibilità del ricorrente di conseguire per via breve il ristoro dei danni (al qual fine, del resto, egli è tenuto, a pena di decadenza, a includere la costituzione di parte civile nel ricorso stesso); di tal che è indubbio un reale interesse all'impugnazione quale mezzo capace di rimuovere l'ostacolo al conseguimento di un risultato concretamente vantaggioso attraverso l'accesso ad un meccanismo processuale caratterizzato dalla scansione di adempimenti in termini stretti e, prevalentemente, di natura acceleratoria (D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 25 e 27). Ciò premesso, il ricorso deve dirsi fondato.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, comma 1, autorizza il privato, che sia persona offesa da un reato procedibile a querela e rientrante nella competenza del giudice di pace, a promuovere direttamente, con ricorso, il giudizio penale e, per tal via, introduce un regime alternativo rispetto alle forme ordinarie, attivabili con la presentazione della querela - della quale, infatti, produce gli stessi effetti (D.Lgs. n. 274 del 2000, art.21, comma 5) - onde essenzialmente consentire all'interessato di pervenire in tempi più rapidi all'udienza di comparizione, "saltando" la fase delle indagini preliminari;
e, quindi, il conseguimento per via brevis il ristoro dei danni sofferti. La norma stabilisce che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, una serie di requisiti che in parte - ossia con riferimento alle lettere b), c) ed e) si ritrovano nella previsione di cui all'art. 78 c.p.p., sì da configurare un parziale parallelismo con tale norma, significativo anch'esso della finalità dell'istituto di favorire la persona offesa, dotandola di uno speciale mezzo di impulso processuale, nella più rapida tutela degli interessi civilistici (mentre i requisiti ulteriori rispondono a logiche diverse e specifiche, rappresentate essenzialmente dalla necessità di consentire al pubblico ministero, ex art. 25, le richieste e la formulazione dell'imputazione in funzione della fissazione dell'udienza). Fra i requisiti richiesti è quello che il ricorso immediato sia sottoscritto anche dal difensore, tenuto altresì ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa;
la norma non preclude che la sottoscrizione sia unica se risulti che la stessa ha inteso impegnare il difensore nella veste di co-ricorrente e di autenticatore.
Nella specie, la sottoscrizione dell'Avv. Roberto Zanata figura nell'atto di ricorso in calce alla sottoscrizione della persona offesa ed all'atto di procura - atti formati senza soluzione di continuità - ed immediatamente dopo tale sottoscrizione apposta dalla persona offesa come riferibile alla querela, al ricorso immediato, alla costituzione di parte civile e, infine, alla procura al difensore.
Poiché, infine, la sottoscrizione del legale, a chiusura del complesso atto, è preceduta dalla indicazione della qualifica di "difensore e procuratore speciale", deve ritenersi integrato il requisito della sottoscrizione quale richiesto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, di per ciò stesso che è la speciale
"struttura" del ricorso a non attribuire alla sottoscrizione esclusivi fini di autentica della firma dell'assistito. Deve valorizzarsi, del resto (e nel rispetto del principio di conservazione degli atti), che l'atto di ricorso risulta preceduto, nell'originale, dal timbro dello studio legale Giordano - Zanata, a riconferma della co-paternità del ricorso in capo al difensore. L'impugnato provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione al giudice di pace di Dolo per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al giudice di pace di Dolo per il giudizio. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2006