Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 3
In tema di accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius", il legittimario, in quanto terzo rispetto all'asse ereditario, è esonerato dalle limitazioni di prova relative alla simulazione, conseguentemente, allorquando l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, questi si avvantaggerà di tale esonero sia in qualità di legittimario che in quella di successore universale, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra parte una regola diversa.
La parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio, ha l'onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso ; ciò, al fine , di consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso, dato che questo controllo , per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in detto atto ,alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.
Secondo il principio generale dell'accessione disciplinato dall'art. 634 cod. civ., le costruzioni realizzate da altri con materiali propri su fondo di proprietà altrui, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, sono acquistate "ipso iure" dal proprietario del fondo al momento dell'incorporazione; l'operatività di tale normativa può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge ovvero da un'altrettanto specifica pattuizione tra le parti e non, quindi, da un negozio unilaterale (nella specie, testamento).
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Leggi di più… - 2. Acquisto della proprietà per accessione: nessuna deroga per testamentoRoberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 6 maggio 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6078 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZU BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende unitamente all'avvocato NINO EGHENTER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZU POMPEO, ZU LI, ZU RENATA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 18871/99 proposto da:
ZU LI, ZU RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CADLOLO 32, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FARINA, che li difende unitamente all'avvocato MARIO FEDRIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZU POMPEO, ZU BI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 20711/99 proposto da:
ZU TA, anche in qualità di tutrice del fratello NO ZU interdetto, ZU BARBARA, CH LUCIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PA.RIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che li difende unitamente all'avvocato GIORGIO DE PILATI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ZU RENATA, ZU LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CADLOLO 32, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FARINA, che li difende unitamente all'avvocato MARIO FEDRIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
ZU BI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 282/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 02/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA, difensore del ricorrente ZU BI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 17342;
udito l'Avvocato Mario FEDRIZZI, difensore di ZU LI, controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 18871 ed il rigetto del ricorso 17342 e 20711;
udito l'Avvocato Giuseppe ANTONINI, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale ZU TA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 20711, il rigetto del ricorso 17342 e del ricorso 18871;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di tutti e tre i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1984, con distinti atti di citazione, i fratelli RE, IV e IO CH promuovevano, innanzi al Tribunale di Trento, l'uno nei confronti dell'altro, nonché del fratello OM CH, tre autonome cause, aventi ad oggetto - tra l'altro l'accertamento del patrimonio relitto dal defunto genitore, FO CH, il quale, in vita, secondo assunto, aveva posto in essere una serie di atti simulati e poi istituito suoi eredi universali essi figli, in parti uguali, con prelegato a favore del figlio IO.
In particolare, si assumevano come simulati: 1) il contratto di compravendita 12 luglio 1960, con cui FO CH aveva venduto al figlio OM la p.f. 73/2 in P.T. 92 C.C. Brez e le pp. ed. 255/256/257 realizzate in luogo;
2) il contratto di compravendita 17 luglio 1950, con cui RC e GI NI avevano venduto a OM e IV CH le pp.ff. 215 e 237 in P.T. 1207 C.C. Brez;
3) il contratto di compravendita 29 dicembre 1950, con cui DO CH aveva venduto a OM e IV la p.f. 197/2 in P.T. 1207 C.C. Brez;
4) il contratto di compravendita 1^ agosto 1969, con cui CC e CO RU avevano venduto a IV CH le pp. ff. 1199, 168 e 177/3 in P.T. 827 C.C. Brez;
5) il contratto di compravendita 7 agosto 1969, con cui FO CH aveva venduto a IV CH le pp. ff. 169/2 e 174/12 in P.T. 827 C.C. Brez. OM CH, nel costituirsi, resisteva alle domande contro di lui proposte e, in via riconvenzionale, chiedeva la collazione dei depositi esistenti nei libretti di risparmio, intestati al de cuius, e delle somme da quest'ultimo date in prestito alla figlia RE. Riunite le cause, il Tribunale di Trento, con sentenza non definitiva del 12 febbraio 1987, rigettava la domanda di nullità del prelegato, disposto a favore del figlio IO con testamento pubblico del 2 dicembre 1969.
Tale sentenza, avverso la quale era stata presentata riserva d'appello, non veniva poi impugnata.
Con successiva e anch'essa non definitiva sentenza del 6 giugno 1993, il Tribunale di Trento rigettava la domanda riconvenzionale di OM CH e accertava che concorrevano a formare la massa ereditaria in questione il terzo piano e il garage della p. ed. 173, nonché gli immobili oggetto del contratto di compravendita del 12 luglio 1960, esclusa la stalla, e gli immobili oggetto del contratto di compravendita del 7 agosto 1969. Accertava, altresì, che le dissimulate donazioni degli immobili, oggetto dei contratti di compravendita del 17 luglio 1950, del 29 dicembre 1950 e del 1^ agosto 1969, erano soggette a riduzione ex art. 555 c.c., limitatamente alle quote intestate a IV CH.
Con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio, per la valutazione del patrimonio ereditario e per i rendiconti e i computi all'uopo dovuti, anche con riguardo a migliorie apportate e spese sostenute dagli eredi.
Tutte le parti interponevano gravame: OM CH, in via principale;
IV, RE e IO CH, in via incidentale. Con sentenza del 10 marzo/2 luglio 1998, la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata nel resto, accertava che tutti gli immobili, oggetto dei sopraindicati cinque contratti di compravendita, concorrevano a formare la massa ereditaria in questione.
Segnatamente, giusta le indicazioni conformi, contenute nel testamento di FO CH, nient'affatto pregiudicate dalle voci reperite e riferite al riguardo dai testi escussi, la Corte territoriale accertava la simulazione relativa dei contratti di compravendita, conclusi con estranei dai figli del predetto, dissimulanti - appunto - delle donazioni indirette da FO CH in favore dei figli, nonché la simulazione assoluta dei contratti di compravendita, conclusi tra lo stesso FO CH con i figli. Rilevava, quindi, che concorrevano alla formazione della massa ereditaria in questione tutti gli immobili, oggetto di quei contratti, incluse in ragione di accessione le eventuali e successive modifiche degli stessi, e sottolineava che non era condivisibile la riduzione delle donazioni indirette dei beni da FO CH in favore dei figli, riduzione disposta dal giudice di primo grado, posto che le parti avevano principalmente agito per la ricostituzione della massa ereditaria mediante collazione, solo in via subordinata invocando la riduzione delle donazioni.
Per la cassazione di tale sentenza, IO CH ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati con successiva memoria. IV e RE CH hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di unico motivo.
TT e BA CH, la prima anche quale tutrice dell'interdetto, NO CH, nonché AN NC, tutte quali eredi della parte OM CH, deceduto nel frattempo, hanno resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale in forza di otto motivi, illustrati con successiva memoria.
IV e RE CH hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sul ricorso principale di IO CH.
Con tre motivi, tutti intitolati "vizio in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c.", il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia previsto il concorso alla formazione della massa ereditaria in questione anche delle unità immobiliari, costituite dal garage e dal terzo piano della (vecchia) casa, a lui attribuita in prelegato dal de cuius. In particolare, con il primo motivo, censura la Corte di merito per aver falsamente applicato la regola dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c., non tenendo conto che lo stesso de cuius aveva escluso l'incorporazione di quelle unità immobiliari nel proprio fondo, giusta suo testamento del 22 aprile 1954, in parte qua non revocato dal successivo testamento del 2 dicembre 1969, laddove attribuiva ad esso ricorrente "la vecchia casa fatta eccezione del terzo piano e del garage, che riconosceva appartenere già al figlio IO". In tale contesto, precisa che il giudice di primo grado, nel rigettare con sentenza del 12 febbraio 1987 (passata in giudicato) l'avversaria domanda di nullità del prelegato relativo alla (vecchia) casa, aveva espressamente riconosciuto che le dette unità immobiliari erano di proprietà di esso ricorrente (perché da lui costruite), così rendendo "irretrattabile" tale riconoscimento. Con il secondo motivo, muove censura analoga alla prima, sotto il particolare profilo della mancata valutazione delle innanzi esposte indicazioni del de cuius quale confessione ex art. 2735 c.c.. In tale contesto, deduce di avere sempre avuto il possesso esclusivo di quelle unità immobiliari "che ai terzi ed agli stessi coeredi non poteva che apparire caratterizzato e corrispondente ad un titolo costitutivo di un diritto reale su cosa altrui" e, altresì, espone che "anche se si volesse ammettere che ci si trova innanzi ad una concessione ad edificandum, che non consente il costituirsi di un diritto reale in capo al costruttore.. non può non rilevarsi come gli eredi, nell'accettare la successione del patrimonio del de cuius, sono subentrati in tutti i rapporti di quello, attivi e passivi, quindi anche con riguardo alla disposizione di titolo particolare, per di più redatta in forma pubblica".
Con il terzo motivo, infine, censura la Corte di merito per non aver considerato che "il caso di specie evidenzia un legato, avente all'oggetto un diritto di natura obbligatoria".
Al riguardo, deduce che "per effetto della manifestazione di volontà con la quale CH FO attribuiva con testamento al figlio IO la vecchia casa con eccezione del terzo piano e del garage, che aveva riconosciuto appartenere allo stesso, il de cuius ha legato al proprio figlio il diritto di servirsi della struttura edificiale vecchia casa per installarvi un corpo di fabbrica a sopralzo ed un vano adiacente, adibito a garage".
I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono tutti privi di pregio.
Ed invero, le censure del ricorrente non colgono nel segno, posto che, come la Corte di merito ha mostrato correttamente di ritenere, le costruzioni realizzate da altri sul fondo di proprietà del de cuius, in aggiunta o meno a quelle preesistenti, dovevano essere considerate di appartenenza del medesimo, alla stregua del principio generale dell'accessione, di cui all'art. 934 c.c., secondo cui il proprietario del suolo acquista ipso iure, al momento della incorporazione, la proprietà della costruzione, e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica disposizione di legge, nella specie neppure prospettata, ovvero da una altrettanto specifica pattuizione tra le parti, palesemente non rinvenibile in un testamento, che è negozio unilaterale. E ciò, non trascurando di considerare, da un lato, che alcun giudicato contrario sul punto in discussione può essere rinvenuto nella sentenza del 12 febbraio 1987, non impugnata, relativa alla disconosciuta nullità del prelegato della (vecchia) casa, che, appunto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, non ebbe a risolvere alcuna specifica controversia sulla proprietà delle unità immobiliari de quibus, e, da altro lato, che le censure, di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, sostanzialmente involgono questioni nuove, come tali non ammesse in sede di legittimità, per quanto nulla è detto al riguardo nella sentenza impugnata e il ricorrente neppure prospetta di averle sollevate nel giudizio di merito.
3. Sul ricorso incidentale di TT CH, NO CH, BA CH e AN NC, eredi di OM CH.
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1417 e 2722 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia escluso le controparti dalle limitazioni probatorie in materia di simulazione.
Queste ultime, infatti, a dire dei ricorrenti, avevano agito quali eredi e non già quali meri legittimari del de cuius, così che erano subentrate nella posizione giuridica di quest'ultimo, anche sotto il profilo probatorio, e, quindi, diversamente da quanto aveva mostrato di ritenere la Corte di merito, erano soggette alle limitazioni della prova per testimoni (o per indizi) con riguardo alle dedotte simulazioni delle compravendite in questione, poste in essere dal de cuius.
Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2733 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, a fini della accertata simulazione degli acquisti immobiliari del loro dante causa, OM CH, abbia "privilegiato" le dichiarazioni contenute nel testamento del de cuius, rispetto all'ulteriore materiale probatorio, raffigurato da prove testimoniali e da confessioni di parte, evidenzianti la veridicità di quegli acquisti.
Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2733 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, ai citati fini di simulazione, abbia attributo valore probatorio (seppure indiziario) alle dichiarazioni contenute nel testamento del de cuius, peraltro travisandone il significato.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 230 bis e 2140 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto di non prendere in considerazione, siccome introduttiva di un diverso e in sede di gravame non consentito tema di decisione, la prospettata ipotesi "degli acquisti effettuati con danari dell'azienda familiare, anziché del testatore".
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 1414 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia accertato la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 12 luglio 1960 "mentre CH OM aveva sostenuto, in via gradatamente subordinata, che - in denegata ipotesi - anche per tale atto, ci si potrebbe tutt'al più trovare in presenza di un uso improprio di danari dell'azienda familiare, o di donazione di danari o, alla peggio, di immobile e quindi tutt'al più di una simulazione relativa;
esclusa in ogni caso la simulazione assoluta, come già visto sub 3)".
Queste, e solo queste ipotesi, a dire dei ricorrenti, si potevano desumere dagli atti, mentre invece la Corte di merito ne aveva desunto altra, peraltro impropriamente utilizzando gli elementi probatori raccolti e cadendo in contraddizione, laddove aveva dapprima affermato che il de cuì us aveva - ritenuto opportuno "effettuare parziali divisioni ereditarie di beni acquistati con, il lavoro dei soli figli maschi e con esclusione della figlia RE, che era già da tempo sposata" ed aveva poi rilevato che la volontà del de cuius era solo quella di "lasciare un messaggio ai figli per il per lodo successivo alla morte" e di "tracciare le linee della futura successione ereditaria ma rimanendo proprietario dei beni". Con il sesto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 936, 724 e 1414 c.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia assoggettato a collazione "anche gli edifici realizzati sui terreni oggetto degli atti impugnati", impregiudicato il diritto del dante causa di essi ricorrenti di far valere i crediti connessi, ai sensi dell'art. 936 c.c. nei confronti della massa ereditaria.
A dire dei ricorrenti, la Corte di merito avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., non avendo mai alcuna delle parti in causa chiesto la collazione, bensì la riduzione del prelegato e delle donazioni. La violazione di tale articolo sarebbe stata anche realizzata, per aver fatto rientrare nella massa ereditaria l'intera p. f. 73/2 e gli interi edifici, su di essa costruiti, quando, invece, "nella peggiore delle ipotesi dovrebbe trattarsi di 61/72 indivisi degli stessi, tale essendo la quota di comproprietà oggetto della compravendita del 1960".
Con il settimo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 233, 236 e 237 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti di dolgono che la Corte di merito non abbia ammesso il giuramento decisorio, che il loro dante causa OM CH aveva deferito alla controparte RE CH in ordine alle somme avute in prestito dal de cuius. Con l'ottavo motivo, infine, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 213 e 210 c.p.c., nonché illogicità di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia respinto la richiesta di informazioni sull'esistenza di libretti bancari, intestati al de cuius, al momento della sua morte, e non ordinato poi la produzione dei relativi estratti conto. La decisione della Corte di merito, a dire dei ricorrenti, sarebbe illogica siccome fondata su una supposta genericità della richiesta, per incertezza della banca e della stessa esistenza di libretti bancari a nome del de cuius, laddove invece "nella richiesta vengono indicate nominativamente due sole banche e che l'esistenza di libretti bancari è pacifica".
Orbene, dei motivi esposti si presenta fondato il quinto e il suo accoglimento, determinante la cassazione della sentenza impugnata, assorbe il quarto ed il sesto motivo, che involgono questioni dipendenti.
Ed invero, i vizi di motivazione della sentenza impugnata, che il quarto motivo denuncia con riguardo particolare alla ritenuta simulazione assoluta del contratto di compravendita del 12 luglio 1960, concluso tra FO CH e suo figlio OM, sono evidenti, ove si consideri che la Corte di merito giustifica tale simulazione assoluta in forza di argomentazioni inadeguate e non coerenti tra loro, per quanto non chiariscono il carattere assolutamente fittizio del contratto in oggetto, raffigurando poi circostanze tutt'affatto contrarie al fatto che i contraenti non vollero in realtà concludere alcun accordo.
In effetti, al rilievo che il contratto in oggetto (al pari degli altri) doveva ritenersi simulato, giusta le indicazioni conformi, di cui al testamento di FO CH, la Corte di merito affianca altri rilievi, quali quelli della dichiarata opportunità del testatore "di effettuare parziali divisioni ereditarie di beni acquistati con il lavoro dei soli figli maschi e con esclusione della figlia RE, che era già da tempo sposata" e della manifestata volontà del medesimo di "lasciare un messaggio con detto atto ai figli per il periodo successivo alla sua morte" e di "tracciare le linee della futura successione ereditaria", che raffigurano circostanze riduttive e contrarie ad una simulazione assoluta di quel contratto. Gli ulteriori motivi di ricorso, il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo, non sono invece meritevoli di accoglimento. Ed invero, con riguardo al primo motivo, va osservato che il presupposto della attribuita veste di eredi e non già di legittimari dei resistenti, su cui il motivo si fonda, è non solo contestato da questi ultimi e privo di specifica spiegazione, ma altresì contrario alla ricostruzione della vicenda processuale, che la Corte di merito ha esposto nella sentenza impugnata, laddove evidenzia che le parti agirono, reciprocamente, anche a fini di reintegrazione della quota loro riservata quali legittimari del de cuius, in quanto tali non soggetti a limitazioni probatorie della simulazione dei negozi posti in essere dal de cuius, secondo l'orientamento espresso in materia da questa Corte, che ha chiarito come il legittimario sia esonerato dalle limitazioni di prova in tema di simulazione allorquando l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, così da avvantaggiarsene sia in qualità di legittimario, che in quella di successore a titolo universale (v. Cass. n. 848/99, n. 1049/86 e n. 3149/74). Con riguardo al secondo motivo, si osserva che le doglianze con tale motivo esposte, al di là della formale prospettazione come violazione o falsa applicazione di norme ovvero come vizi di motivazione, palesemente si risolvono in una serstanziale e in sede di legittimità non consentita richiesta di riesame del merito, attraverso una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che la Corte di merito ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lei riservata.
Siffatta irriducibilità delle doglianze al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per cassazione, è vieppiù palesata dalla mancata indicazione in ricorso (in violazione del principio di autosufficienza) del contenuto specifico e compiuto degli stessi materiali probatori, che si assumono comprovanti fatti diversi da quelli accertati dalla Corte di merito.
Con riguardo al terzo motivo, vanno formulate osservazioni analoghe a quelle ora esposte, nell'esame del secondo motivo, cui si aggiunge l'ulteriore e innanzi espresso rilievo sulla mancanza di limitazioni probatorie, per le parti, in ordine alla simulazione dei negozi posti in essere dal de cuius.
Con riguardo al settimo motivo, va osservato che il ricorso non indica la formula del giuramento decisorio, che si assume inopinatamente non ammesso dalla Corte di merito, e tale mancanza non consente di valutare le stesse questioni, al riguardo proposte dai ricorrenti, posto che, per principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione deve presentare l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, tanto più nell'ipotesi di censura - quale quella di specie - relativa a giudizio di rilevanza di prova dedotta e non ammessa dal giudice di merito, laddove si presenta la necessità di valutarne la stessa decisività.
Con riguardo all'ottavo motivo, infine, va osservato che la doglianza dei ricorrenti è palesemente generica, priva - com'è - di specifiche indicazioni sugli stessi elementi fattuali dei sollecitati poteri di informativa e di produzione, rectius di esibizione, il cui esercizio, positivo o negativo, giusta conforme orientamento di questa Corte, è rimesso al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito e non necessita di motivazione specifica (v. Cass. n. 5794/98, n. 4109/95 e n. 5322/89).
4. Sul ricorso incidentale di IV e RE CH.
Con unico mezzo, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese di gravame.
In particolare, sostengono che non è dato comprendere quale possa essere, la particolare natura della controversia, indicata a motivo di quella compensazione, posto che si verteva in ambito di una "normalissima" causa successoria, oltre misura protratta dalla non commendevole ostinazione delle controparti.
Il ricorso in esame, coinvolgendo la dipendente questione delle spese di lite, deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale degli eredi di OM CH e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata.
5. Conclusivamente, quindi, per quanto innanzi esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in ragione del quinto e accolto motivo del ricorso incidentale degli eredi di OM CH, dichiarati assorbiti il quarto e sesto motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale di IV e RE CH, e rigettati invece sia il ricorso principale che il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso incidentale degli eredi di OM CH. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte
d'appello di Brescia, provvederà al riesame del merito e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale di TT CH, NO CH, BA CH e AN NC, dichiarati assorbiti il quarto e il sesto motivo dello stesso ricorso nonché il ricorso incidentale di IV e RE CH;
rigetta il ricorso principale di IO CH nonché il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l'ottavo motivo del ricorso incidentale di TT CH, NO CH, BA CH e AN NC;
in ragione del motivo accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2002