Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
In tema di c.d. patteggiamento in appello ex articolo 599, quarto comma, cod. proc. pen., con il perfezionamento dell'accordo sui motivi di appello e sulle conseguenze in termini di pena, non si aggiunge automaticamente l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, che, come conseguenza della condanna, resta confermata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/1999, n. 3431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3431 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 15/11/1999
Dr. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 3803
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N. 9748/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IT NI, nato il [...] ad [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 3 luglio 1998 n. 5320, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli 11 febbraio 1997 n. 1378, da lui appellata, che l'aveva prosciolto a seguito di estinzione per prescrizione a) dal reato p. e p. dall'art. 20 lett. b) L. 28 febbraio 1985 n. 47;
b) dal reato p. e p. dagli artt. 2, 13, 4 e 14 L. 5 novembre 1971 n.1086;
c) 1, 2 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64, accertati in Acerra il 9 luglio 1991,
dichiarato colpevole d) del reato p. e p. dall'art. 349 c.p. accertato in Acerra il 9 luglio 1991,
e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione e L. 1 milione di multa - gli è stata applicata su richiesta ai sensi dell'art. 599 c.p.p., con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, la pena concordata di mesi quattro di reclusione e L. 300.000 di multa, con la conferma nel resto della sentenza di primo grado.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'indicata sentenza, con la quale gli è stata applicata ai sensi dell'art. 599 c.p.p. la pena concordata per il reato di violazione dei sigilli con il completamento delle rifiniture e degli impianti elettrico è idrico in un edificio abusivo ad un piano su una superficie di mq. 117, OV TO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo;
- la procedura prevista dall'art. 599 dev'essere rapportata a quanto previsto dagli artt. 444 e sgg. c.p.p., di cui costituisce la proiezione in appello, e pertanto il Giudice d'appello avrebbe dovuto escludere la pena accessoria dell'interdizione dai p.u. come conseguenza dell'applicazione della pena su richiesta. Preliminarmente si deve escludere la verificazione della causa estintiva della prescrizione in quanto il ricorso è limitato alla pena accessoria, sicché per effetto dell'acquiescenza sugli altri capi della sentenza impugnata si è già formato il giudicato. Nel merito l'impugnazione è manifestamente infondata e quindi inammissibile.
Il c.d. patteggiamento in appello, disciplinato dagli artt. 599 c. 4 e 602 c. 2 c.p.p. è un procedimento speciale che consiste nell'accordo delle parti sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi d'appello e sulla determinazione della nuova pena eventualmente conseguente nonché sulla rinuncia ai motivi di cui non si è concordato l'accoglimento.
Tale procedimento non ha la medesima ampiezza del patteggiamento concluso in primo grado, che chiude il processo eliminando la necessità del giudizio, ma interviene solo dopo la trattazione della causa in primo grado e in seguito alla valutazione espressa con la pronuncia della sentenza e quindi comporta il solo vantaggio per tutte le parti di un'anticipata e pattizia chiusura della fase d'impugnazione in forma procedurale più snella e sollecita. I ridotti vantaggi in termini di economia processuale che il patteggiamento in appello assicura comportano il formale contenimento dell'efficacia di questo procedimento speciale negli stretti termini dell'accordo delle parti sui motivi di appello e sulle sue conseguenze in termini di pena, precludendo l'estensione dei maggiori effetti che l'art. 445 c.p.p. riconduce al patteggiamento in primo grado in ordine al pagamento delle spese processuali, all'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, all'estinzione del reato e alla cessazione di ogni effetto penale (v., per tutte, Cass., Sez. I, 17 aprile 1998 n. 1760 ric. Boreale). Ne discende che al patteggiamento in appello, col perfezionamento dell'accordo sulla rinuncia dell'imputato ai motivi di merito e all'accoglimento di quello riguardante la prevalenza delle concesse attenuanti generiche con riduzione della pena, non si ricollega automaticamente l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, che comunque consegue alla condanna, che resta confermata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000