Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23212
CASS
Sentenza 9 aprile 2014

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Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa". (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto "pacifico" il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione attesa l'inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23212
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23212
Data del deposito : 9 aprile 2014

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