Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è "in re ipsa". (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto "pacifico" il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione attesa l'inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2014, n. 23212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23212 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 837
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 51212/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nei confronti di:
KASSE MOR NGONE:
avverso l'ORDINANZA n. 413/2013del TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione del Consigliere Dr. ANTONIO PRESTIPINO;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dr. SPINACI SANTE;
sentito l'avv. Gioa Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del locale tribunale della Libertà del 30.10.2013, che in accoglimento della richiesta di riesame del KASSE annullò il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dell'istante dal PM il 30.10.2013 per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.;
ritenute le contrarie deduzioni difensive;
Ritenuto che il ricorso è fondato;
ritenuto infatti che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione solo in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del sequestro del corpo del reato è "in re ipsa" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31950 del 03/07/2013, imputato Fazzari;
Sez. 2, Sentenza n. 43444 del 02/07/2013 Imputato: Di Nino);
ritenuto che nella specie il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione è pacifico, attesa l'inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti, e altrettanto indiscutibile è il fumus commissi delicti, affermato dallo stesso Tribunale, mentre non potrebbe nemmeno ritenersi l'assenza di motivazione del decreto cautelare sotto il profilo delle esigenze probatorie nei termini più ampi pretesi dai giudici territoriali rispetto all'intrinseca valenza probatoria attribuibile al corpo del reato, dal momento che il riferimento alla necessità di accertamenti tecnici contenuto nel provvedimento di sequestro non corrisponde affatto a stereotipe formule normative, ma esprime vantazioni concrete adeguate alla necessità della definitiva verifica della contraffazione dei prodotti;
ritenuto pertanto che va pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014