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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4684/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4684/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.02.1966 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Settimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via A. Lamarmora n. 36, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rossi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Como, Via Cecilio n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Meda (MB) via Asiago n. 1, di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1 rimarrà nella sua piena ed esclusiva disponibilità; Per_
3. il Sig. e la FI si trasferiranno presso una nuova abitazione entro e non oltre il
Pt_2 Per_ 20.12.25, asportando dalla casa coniugale il mobilio della camera da letto di e i suoi beni personali nonché i beni personali del Sig. (tra cui il servizio piatti in ceramica, servizio
Pt_2 posate in acciaio, servizio bicchieri in cristallo, TV 50 pollici, servizio bicchieri in acciaio e servizio da 6 di tazzine da caffè e zuccheriera). Il Sig. avrà cura di prendere dal solaio il vecchio
Pt_2 televisore e collocarlo al posto del nuovo televisore – che verrà asportato dal Sig. –
Pt_2 collegandolo e impostando i canali. Il restante mobilio rimarrà presso l'abitazione nella piena proprietà e disponibilità della Sig.ra Pt_1 Per_ 4. la FI vivrà con il padre presso la nuova abitazione che il sig. riuscirà a
Pt_2 individuare e per la quale dovrà sostenere i costi di acquisto/mutuo o canone di locazione, oltre a provvedere al mantenimento diretto della FI;
5. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a fare data dal 15.07.25 un assegno di Pt_2 Pt_1 mantenimento pari a € 150,00 mensili rivalutabili ex indici Istat entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate bancarie che verranno rese note;
6. il Sig. inoltre corrisponderà alla Sig.ra a saldo e definizione di ogni pretesa Pt_2 Pt_1 economica, l'ulteriore l'importo complessivo una tantum pari a € 8.000,00 complessivi, da corrispondersi a mezzo di n. 4 bonifici bancari da € 2.000,00 ciascuno alle coordinate bancarie che verranno rese note e con la seguente cadenza:
- € 2.000,00 entro e non oltre il 15.07.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.08.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.09.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.10.25; 7. per quanto concerne le spese relative all'immobile familiare i coniugi convengono che fino alla data dell'effettivo rilascio da parte del Sig. : Pt_2
- le utenze della corrente elettrica saranno integralmente a carico della Sig.ra Pt_1
- le utenze del gas metano saranno integralmente a carico del Sig. ; Pt_2
- le utenze dell'acqua verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- la TARI verrà ripartita al 50% tra i coniugi;
- le spese straordinarie e di manutenzione saranno a carico della sola proprietaria, Sig.ra Pt_1 con la dovuta cura e attenzione dell'abitazione da parte del Sig. ; Pt_2
- alle faccende domestiche contribuiranno in egual misura sia la Sig.ra sia il Sig. ; Pt_1 Pt_2 Per_
8. la Sig.ra contribuirà direttamente, in natura, al mantenimento della FI , Pt_1 provvedendo ad una spesa mensile da effettuarsi il primo sabato di ogni mese. Per_ La Sig.ra si recherà al supermercato insieme a per acquistare i prodotti necessari per la Pt_1 Per_ FI (ad esclusione di quelli alimentari specifici per celiaci che, essendo beneficiaria di un contributo mensile pari ad €95,00 erogato dall'ASL, provvederà ad acquistare autonomamente, senza concorso economico tra i genitori); Per_
9. le spese relative al percorso psicologico della FI verranno suddivise in misura paritaria Per_ tra i genitori, previa presentazione della relativa fattura da parte di e scambiandosi reciprocamente copia della disposizione di pagamento effettuata;
per quanto concerne le spese Per_ mediche ordinarie, la FI beneficia di esenzione;
tutte le ulteriori spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza che viene quivi integralmente richiamato, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
Per_
10. il cane di famiglia è formalmente intestato al Sig. e rimarrà con . Il Sig. Pt_2 Pt_2 si prenderà carico delle spese di mantenimento del cane e di quelle relative all'intervento di sterilizzazione a cui verrà sottoposto il cane, eventualmente unitamente alla FI, godendo della relativa detrazione fiscale;
11. le parti dichiarano che, in sede di regolamentazione definitiva dei rispettivi rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione legale dei beni, intendono così definire l'attribuzione dei veicoli acquistati durante il matrimonio e rientranti nella comunione: a) al sig. Parte_2 viene attribuita in via esclusiva la piena proprietà e disponibilità dell'autovettura marca Peugeot, immatricolata in data 31.12.2019, targa FZ584MJ, già a lui intestata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); b) alla sig.ra viene attribuita in via esclusiva la piena Parte_1 proprietà e disponibilità dell'autovettura marca Volkswagen, modello Polo, attualmente in sua disponibilità e già a lei intestata al PRA. Ciascun coniuge, pertanto, acquisisce la piena ed esclusiva titolarità del rispettivo veicolo, rinunciando a ogni pretesa sull'autovettura assegnata all'altro, ed assumendo integralmente a proprio carico ogni obbligazione, onere fiscale, assicurativo, amministrativo e manutentivo relativo al veicolo di rispettiva assegnazione. Le parti si impegnano a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le eventuali formalità amministrative necessarie per l'eventuale aggiornamento delle intestazioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro i termini di legge e con esonero reciproco da ogni responsabilità al riguardo;
12. le Parti dichiarano di avere già definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e che con l'esatto adempimento delle predette condizioni non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del loro matrimonio o a qualsivoglia altro titolo;
13. spese legali compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della FI minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02.07.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Meda il 27 maggio 1989 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Meda, anno 1989, n. 16, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4684/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.02.1966 e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Settimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via A. Lamarmora n. 36, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rossi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Como, Via Cecilio n. 2, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Meda (MB) via Asiago n. 1, di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1 rimarrà nella sua piena ed esclusiva disponibilità; Per_
3. il Sig. e la FI si trasferiranno presso una nuova abitazione entro e non oltre il
Pt_2 Per_ 20.12.25, asportando dalla casa coniugale il mobilio della camera da letto di e i suoi beni personali nonché i beni personali del Sig. (tra cui il servizio piatti in ceramica, servizio
Pt_2 posate in acciaio, servizio bicchieri in cristallo, TV 50 pollici, servizio bicchieri in acciaio e servizio da 6 di tazzine da caffè e zuccheriera). Il Sig. avrà cura di prendere dal solaio il vecchio
Pt_2 televisore e collocarlo al posto del nuovo televisore – che verrà asportato dal Sig. –
Pt_2 collegandolo e impostando i canali. Il restante mobilio rimarrà presso l'abitazione nella piena proprietà e disponibilità della Sig.ra Pt_1 Per_ 4. la FI vivrà con il padre presso la nuova abitazione che il sig. riuscirà a
Pt_2 individuare e per la quale dovrà sostenere i costi di acquisto/mutuo o canone di locazione, oltre a provvedere al mantenimento diretto della FI;
5. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a fare data dal 15.07.25 un assegno di Pt_2 Pt_1 mantenimento pari a € 150,00 mensili rivalutabili ex indici Istat entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate bancarie che verranno rese note;
6. il Sig. inoltre corrisponderà alla Sig.ra a saldo e definizione di ogni pretesa Pt_2 Pt_1 economica, l'ulteriore l'importo complessivo una tantum pari a € 8.000,00 complessivi, da corrispondersi a mezzo di n. 4 bonifici bancari da € 2.000,00 ciascuno alle coordinate bancarie che verranno rese note e con la seguente cadenza:
- € 2.000,00 entro e non oltre il 15.07.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.08.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.09.25;
- €2.000,00 entro e non oltre il 15.10.25; 7. per quanto concerne le spese relative all'immobile familiare i coniugi convengono che fino alla data dell'effettivo rilascio da parte del Sig. : Pt_2
- le utenze della corrente elettrica saranno integralmente a carico della Sig.ra Pt_1
- le utenze del gas metano saranno integralmente a carico del Sig. ; Pt_2
- le utenze dell'acqua verranno ripartite al 50% tra i coniugi;
- la TARI verrà ripartita al 50% tra i coniugi;
- le spese straordinarie e di manutenzione saranno a carico della sola proprietaria, Sig.ra Pt_1 con la dovuta cura e attenzione dell'abitazione da parte del Sig. ; Pt_2
- alle faccende domestiche contribuiranno in egual misura sia la Sig.ra sia il Sig. ; Pt_1 Pt_2 Per_
8. la Sig.ra contribuirà direttamente, in natura, al mantenimento della FI , Pt_1 provvedendo ad una spesa mensile da effettuarsi il primo sabato di ogni mese. Per_ La Sig.ra si recherà al supermercato insieme a per acquistare i prodotti necessari per la Pt_1 Per_ FI (ad esclusione di quelli alimentari specifici per celiaci che, essendo beneficiaria di un contributo mensile pari ad €95,00 erogato dall'ASL, provvederà ad acquistare autonomamente, senza concorso economico tra i genitori); Per_
9. le spese relative al percorso psicologico della FI verranno suddivise in misura paritaria Per_ tra i genitori, previa presentazione della relativa fattura da parte di e scambiandosi reciprocamente copia della disposizione di pagamento effettuata;
per quanto concerne le spese Per_ mediche ordinarie, la FI beneficia di esenzione;
tutte le ulteriori spese straordinarie, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza che viene quivi integralmente richiamato, saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
Per_
10. il cane di famiglia è formalmente intestato al Sig. e rimarrà con . Il Sig. Pt_2 Pt_2 si prenderà carico delle spese di mantenimento del cane e di quelle relative all'intervento di sterilizzazione a cui verrà sottoposto il cane, eventualmente unitamente alla FI, godendo della relativa detrazione fiscale;
11. le parti dichiarano che, in sede di regolamentazione definitiva dei rispettivi rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della comunione legale dei beni, intendono così definire l'attribuzione dei veicoli acquistati durante il matrimonio e rientranti nella comunione: a) al sig. Parte_2 viene attribuita in via esclusiva la piena proprietà e disponibilità dell'autovettura marca Peugeot, immatricolata in data 31.12.2019, targa FZ584MJ, già a lui intestata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA); b) alla sig.ra viene attribuita in via esclusiva la piena Parte_1 proprietà e disponibilità dell'autovettura marca Volkswagen, modello Polo, attualmente in sua disponibilità e già a lei intestata al PRA. Ciascun coniuge, pertanto, acquisisce la piena ed esclusiva titolarità del rispettivo veicolo, rinunciando a ogni pretesa sull'autovettura assegnata all'altro, ed assumendo integralmente a proprio carico ogni obbligazione, onere fiscale, assicurativo, amministrativo e manutentivo relativo al veicolo di rispettiva assegnazione. Le parti si impegnano a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le eventuali formalità amministrative necessarie per l'eventuale aggiornamento delle intestazioni al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), entro i termini di legge e con esonero reciproco da ogni responsabilità al riguardo;
12. le Parti dichiarano di avere già definito ogni altro reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale e che con l'esatto adempimento delle predette condizioni non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del loro matrimonio o a qualsivoglia altro titolo;
13. spese legali compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 19 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della FI minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 02.07.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Meda il 27 maggio 1989 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Meda, anno 1989, n. 16, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Meda, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi