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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 21/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2568/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(Cod. Fisc. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'1/10/1982 e residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Bonetto (Cod. Fisc. ), C.F._3
presso il cui studio sito in Trieste, via Fabio Filzi n. 21/1, hanno eletto domicilio,
Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio I Ricorrenti con domanda congiunta hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate.
CONDIZIONI DELLE PARTI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 12 luglio 2014 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste con atto di matrimonio n. 70 P. 2, anno 2014, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal Tribunale di Trieste con sentenza dd. 07.10.2023 e qui riportati:
• coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa: il sig. abiterà Pt_1 nell'appartamento di Trieste, via Valmaura, n. 15, di sua esclusiva proprietà mentre la sig.ra
abiterà nell'appartamento preso in locazione, sito in Trieste, piazza Carlo Alberto, Pt_2
n. 6;
• per quanto riguarda i figli minori:
Affidamento: I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori e Per_1 Per_2 mantengono la residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. , sita in Trieste, Via Pt_1
Valmaura, n. 15;
Collocamento:
a. i figli trascorreranno con entrambi i genitori tempi di permanenza identici: ogni genitore alternativamente terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo sino all'inizio delle lezioni;
b. si dà atto, peraltro, che il predetto regime di visita è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi;
c. i coniugi concordano che in caso di impegni lavorativi eccezionali (trasferte, meeting
e conferenze) il calendario delle visite possa essere modificato dando preavviso all'altro genitore di almeno dieci giorni;
Mantenimento: In ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle condizioni economiche dei genitori pressoché identiche, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si trovano presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste, escluse le spese per l'educazione religiosa cattolica dei figli che verranno sostenute esclusivamente dal padre;
Vacanze e feste programmate:
a. Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
b. Vacanze estive: i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che comunicherà entro il 30 maggio all'altro coniuge il sito dove intende trascorrere le vacanze e il relativo periodo.
c. Vacanze natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che comprende la vigilia e il giorno di Natale e la settimana che comprende capodanno e l'epifania. d. Ulteriori festività rituali (ad. es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1 novembre etc.) verranno trascorse con il genitore presso cui i figli si troveranno durante la settimana in cui ricade la festività.
3. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i signori e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio alle condizioni sopra riportata.
A tal riguardo hanno esposto e documentato:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12/07/2014 a Trieste, atto trascritto nel Registro degli Atto di matrimonio del Comune di Trieste al N. 70, P.
2, S. A, Anno 2014, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione sono nati il 29/06/2016 e il 31/05/2018; Per_1 Per_2
- il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 532/2023 emessa il 10 ottobre 2023, ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni concordate.
2. I Ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con note scritte depositate nei termini assegnati. Il Giudice, lette le note scritte, con ordinanza del 14 gennaio 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio, rilevato che i Ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b) l. 898/1970; inoltre, lette le condizioni concordate, analoghe a quello già omologate con la sentenza di separazione;
verificata l'adeguatezza degli accordi raggiunti rispetto all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, cod.civ. e ritenuto, in particolare, che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità vale a dire a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi;
ritenuto, altresì, che anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e rispettano il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter, comma 4 cod civ.; ritenuto, dunque, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei minori (che hanno otto e sei anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Trieste il 12/07/2014 e trascritto nel Registro degli Atto di matrimonio Parte_2
del Comune di Trieste al N. 70, P. 2, S. A, Anno 2014; omologa le seguente condizioni concordate:
1. I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori e mantengono Per_1 Per_2
la residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Valmaura, Pt_1
n. 15;
a. i figli trascorreranno con entrambi i genitori tempi di permanenza identici: ogni genitore alternativamente terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo sino all'inizio delle lezioni;
b. i coniugi concordano che in caso di impegni lavorativi eccezionali (trasferte, meeting e conferenze) il calendario delle visite possa essere modificato dando preavviso all'altro genitore di almeno dieci giorni;
2. In ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle condizioni economiche dei genitori pressoché identiche, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si trovano presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste, escluse le spese per l'educazione religiosa cattolica dei figli che verranno sostenute esclusivamente dal padre;
Vacanze e feste programmate: a. Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
b. Vacanze estive: i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che comunicherà entro il 30 maggio all'altro coniuge il sito dove intende trascorrere le vacanze e il relativo periodo. c. Vacanze natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che comprende la vigilia e il giorno di Natale e la settimana che comprende
Capodanno e l'Epifania. d. Ulteriori festività rituali (ad. es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1 novembre etc.) verranno trascorse con il genitore presso cui i figli si troveranno durante la settimana in cui ricade la festività.
3. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, 14/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(Cod. Fisc. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...],
e
(Cod. Fisc. ) nata a [...] Parte_2 C.F._2
l'1/10/1982 e residente a [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giulia Bonetto (Cod. Fisc. ), C.F._3
presso il cui studio sito in Trieste, via Fabio Filzi n. 21/1, hanno eletto domicilio,
Email_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio I Ricorrenti con domanda congiunta hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni concordate.
CONDIZIONI DELLE PARTI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 12 luglio 2014 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste con atto di matrimonio n. 70 P. 2, anno 2014, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. Confermare i provvedimenti degli accordi di separazione così come omologati dal Tribunale di Trieste con sentenza dd. 07.10.2023 e qui riportati:
• coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto e di mensa: il sig. abiterà Pt_1 nell'appartamento di Trieste, via Valmaura, n. 15, di sua esclusiva proprietà mentre la sig.ra
abiterà nell'appartamento preso in locazione, sito in Trieste, piazza Carlo Alberto, Pt_2
n. 6;
• per quanto riguarda i figli minori:
Affidamento: I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori e Per_1 Per_2 mantengono la residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. , sita in Trieste, Via Pt_1
Valmaura, n. 15;
Collocamento:
a. i figli trascorreranno con entrambi i genitori tempi di permanenza identici: ogni genitore alternativamente terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo sino all'inizio delle lezioni;
b. si dà atto, peraltro, che il predetto regime di visita è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi;
c. i coniugi concordano che in caso di impegni lavorativi eccezionali (trasferte, meeting
e conferenze) il calendario delle visite possa essere modificato dando preavviso all'altro genitore di almeno dieci giorni;
Mantenimento: In ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle condizioni economiche dei genitori pressoché identiche, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si trovano presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste, escluse le spese per l'educazione religiosa cattolica dei figli che verranno sostenute esclusivamente dal padre;
Vacanze e feste programmate:
a. Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
b. Vacanze estive: i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che comunicherà entro il 30 maggio all'altro coniuge il sito dove intende trascorrere le vacanze e il relativo periodo.
c. Vacanze natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che comprende la vigilia e il giorno di Natale e la settimana che comprende capodanno e l'epifania. d. Ulteriori festività rituali (ad. es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1 novembre etc.) verranno trascorse con il genitore presso cui i figli si troveranno durante la settimana in cui ricade la festività.
3. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 11/09/2024 i signori e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio alle condizioni sopra riportata.
A tal riguardo hanno esposto e documentato:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 12/07/2014 a Trieste, atto trascritto nel Registro degli Atto di matrimonio del Comune di Trieste al N. 70, P.
2, S. A, Anno 2014, optando per il regime di separazione dei beni;
- dall'unione sono nati il 29/06/2016 e il 31/05/2018; Per_1 Per_2
- il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 532/2023 emessa il 10 ottobre 2023, ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni concordate.
2. I Ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con note scritte depositate nei termini assegnati. Il Giudice, lette le note scritte, con ordinanza del 14 gennaio 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio, rilevato che i Ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b) l. 898/1970; inoltre, lette le condizioni concordate, analoghe a quello già omologate con la sentenza di separazione;
verificata l'adeguatezza degli accordi raggiunti rispetto all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, cod.civ. e ritenuto, in particolare, che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità vale a dire a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi;
ritenuto, altresì, che anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e rispettano il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter, comma 4 cod civ.; ritenuto, dunque, che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei minori (che hanno otto e sei anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Trieste il 12/07/2014 e trascritto nel Registro degli Atto di matrimonio Parte_2
del Comune di Trieste al N. 70, P. 2, S. A, Anno 2014; omologa le seguente condizioni concordate:
1. I figli minori e vengono affidati a entrambi i genitori e mantengono Per_1 Per_2
la residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Valmaura, Pt_1
n. 15;
a. i figli trascorreranno con entrambi i genitori tempi di permanenza identici: ogni genitore alternativamente terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola al venerdì successivo sino all'inizio delle lezioni;
b. i coniugi concordano che in caso di impegni lavorativi eccezionali (trasferte, meeting e conferenze) il calendario delle visite possa essere modificato dando preavviso all'altro genitore di almeno dieci giorni;
2. In ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle condizioni economiche dei genitori pressoché identiche, i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si trovano presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste, escluse le spese per l'educazione religiosa cattolica dei figli che verranno sostenute esclusivamente dal padre;
Vacanze e feste programmate: a. Vacanze Pasquali: i minori trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
b. Vacanze estive: i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore che comunicherà entro il 30 maggio all'altro coniuge il sito dove intende trascorrere le vacanze e il relativo periodo. c. Vacanze natalizie: i minori trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore la settimana che comprende la vigilia e il giorno di Natale e la settimana che comprende
Capodanno e l'Epifania. d. Ulteriori festività rituali (ad. es. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 1 novembre etc.) verranno trascorse con il genitore presso cui i figli si troveranno durante la settimana in cui ricade la festività.
3. I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla per le spese.
Così deciso in Trieste, 14/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli