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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Cristina Nicolò Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANCIULLI GIADA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
AMARUGI TANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza dell'08/07/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II,
atto n. 69, anno 2011) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione nascevano i figli il 2.4.2009, e , l'11.8.2012. Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione (pubblicata in data 21.1.2025) cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e non contrastanti con alcuna norma di legge;
sussistono inoltre presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo le parti comparse dinanzi al Tribunale in sede di separazione consensuale all'udienza del 26.112025.
Le predette condizioni risultano inoltre rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 69, anno 2011), contratto tra e in data 11/09/2011; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza dell'8/07/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente dott. Giulio Bovicelli Giudice rel. dott.ssa Cristina Nicolò Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MANCIULLI GIADA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
AMARUGI TANIA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza dell'08/07/2025,
sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II,
atto n. 69, anno 2011) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione nascevano i figli il 2.4.2009, e , l'11.8.2012. Per_1 Per_2
Nel corso del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. è stata emessa sentenza di separazione (pubblicata in data 21.1.2025) cui le parti hanno fatto acquiescenza con le istanze depositate successivamente alla stessa.
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda relativa al divorzio merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e non contrastanti con alcuna norma di legge;
sussistono inoltre presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo le parti comparse dinanzi al Tribunale in sede di separazione consensuale all'udienza del 26.112025.
Le predette condizioni risultano inoltre rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 69, anno 2011), contratto tra e in data 11/09/2011; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza dell'8/07/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti