Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________
Addì ______________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Carmela
Rilasciata Fachile, nella causa iscritta al n. 6229/2024 R.G.L promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
_________________
_____ Parte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. ), con sede a Palermo in via Siracusa
_________________ n. 1/E, in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc. Parte_2 C.F._1
[...]
[...]
[...] per
_________________
Ricorrente __
_________________
CONTRO _____
Controparte_1
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, C.F. e p. _________________ _____ I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Lo Presti per mandato in atti. P.IVA_2
Il Cancelliere
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro Parte_3
il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3
dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistenti
All'esito dell'udienza del 9.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
-Dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.59620150000547718000,
n.59620160000268188000, n.59620160004009725000 e n. 59620160004147811000;
17.04.2024, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202400000712000 notificata il 17.04.2024 e dei presupposti avvisi di addebito:
Avviso di addebito 59620140005213103000, Avviso di addebito 59620150000547718000,
Avviso di addebito 59620160000268188000, Avviso di addebito 59620160004009725000,
Avviso di addebito 59620160004147811000, Avviso di addebito 59620170000349750000,
Avviso di addebito 59620170000887332000, Avviso di addebito 59620170001672875000,
Avviso di addebito 59620170005826339000, Avviso di addebito 59620170006572763000.
A sostegno dell'opposizione deduceva la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata e concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di “Annullare l'atto per tutte le altre ragioni esposte in premessa e comunque ritenere
e dichiarare prescritti i crediti relativi alla cartelle ed agli avvisi di addebito sottesi al preavviso
espressamente impugnati e conseguentemente l'inesistenza del diritto dell di procedere alla riscossione Pt_3
dei crediti di natura contributiva di cui agli atti oggi opposti per i motivi esposti in premessa dettagliatamente
richiamate in premessa. - Conseguentemente ritenere e dichiarare non dovute nei confronti della
[...]
alcun importo a titolo di aggio, interessi e spese per l'effetto annullare gli atti oggi Controparte_1
opposti per inesistenza e/o prescrizione del diritto anche di procedere ad esecuzione forzata e/o per mancata
prova della notifica degli atti presupposti;
- In ogni caso ritenere e dichiarare nulle per difetto dei requisiti
prescritti dalla legge le eventuali notifiche che verranno prodotte in giudizio e conseguentemente dichiararne
l'inefficacia per le ragioni esposte in premessa;
- Adottare ogni atto consequenziale. - Con vittoria di
anticipazioni e compensi professionali dà distrarsi in favore dei legali antistatari che dichiarano di averli
anticipati e di non aver percepito compenso alcuno”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo la carenza di responsabilità CP_1
dell' in ordine a tutta la fase precedente la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca CP_1
impugnata , l'inesistenza della prescrizione tenuto conto della regolare notifica degli avvisi di addebito e, ai fini interruttivi, degli avvisi di intimazione n.29620189012345019000, 29620229003533492000,
29620229020906607000, 29620249023572736000.
Con memoria del 2.8.2024 si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto. Pt_3
In particolare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, ai sensi 24 del decreto legislativo n.
46 del 1999, atteso che gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e non opposti tempestivamente,
nonché l'esclusiva responsabilità di nel caso di prescrizione maturata successivamente alla notifica CP_1
degli avvisi di addebito .
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 9.1.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 . (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente
può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento »).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo la mancata notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L.
335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”),
Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non Controparte_2
muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”.
Ciò posto, venendo al merito del giudizio, al fine di apprezzare l'eccepita prescrizione del credito, occorre preliminarmente esaminare le notificazioni degli avvisi di addebito, validamente impugnate.
Ora per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 59620150000547718000, n. 59620160000268188000, n.
59620160004009725000 e n. 59620160004147811000, come emerge per tabulas, non vi è prova della loro rituale notifica in quanto l'Ente previdenziale ha depositato esclusivamente la ricevuta in formato “xml”,
Infatti, come già osservato da questo Tribunale in diversa composizione, dalla semplice ricevuta in formato
“.xml” – attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, "ne vi è di alcun riferimento numerico relativo all'atto impugnato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o
“.msg.”
Non ritiene, pertanto, questo giudice di condividere le considerazioni in merito dall'Ente previdenziale richiamando il recente arresto della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza, n. 16189
dell'8/06/2023) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito «[..] delle ricevute di
accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette
ricevute nel file "datiAtto.xml" –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto
processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso,
per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file,
di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di
ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza
della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la
diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Ne consegue, che i suddetti avvisi di addebito non possano ritenersi validamente notificati e i crediti ad essi sottesi, inerenti a contributi anni 2015 e 2016, appaiono irrimediabilmente prescritti per decorso del termine quinquennale. Diversamente, dalla documentazione allegata dall' , si evince la regolare notifica degli avvisi di addebito Pt_3
n. 59620140005213103000 in data 18.11.2024; n. 59620170000349750000 in data 12/04/2017; n.
59620170000887332000 in data 25/07/2017; n.59620170001672875000 in data 21/09/2017; n.
59620170005826339000, in data il 08/11/2017; n.59620170006572763000 in data 02/12/2017, con le rispettive ricevute di avvenuta consegna in formato.eml, che consentono di appurare che alle stesse erano state allegati gli avvisi di addebito.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato per i tali atti, sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.:cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017
Ciò posto, con riguardo al periodo successivo alla loro notificazione, nessuna prescrizione è maturata.
Invero dalla documentazione allegata agli atti, risulta che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, venivano ritualmente notificate, ai fini interruttivi, le intimazioni di pagamento n..29620189012345019000,n.29620229020906607000,n.29620229003533492000,n.2962024902357273600
rispettivamente in data 14.1.2019, 12.02.2022, 16.2.2022 e 21.5.2024, mai opposte, e la cui notifica non risulta contestata da parte ricorrente.
Accertata, quindi, la regolare notifica degli avvisi di addebito e delle intimazioni di pagamento, nonché tenuto conto delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria Covid, non vi è dubbio che alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta in data 17.04.2024 non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Dalle suesposte considerazioni, ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, vanno dichiarati prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620150000547718000, n.59620160000268188000,
n.59620160004009725000, n. 59620160004147811000 e per l'effetto va annullata la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata, disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dai suddetti avvisi di addebito
Va invece respinta ogni altra domanda.
Tenuto conto della natura delle questioni giuridiche trattate oltreché della parziale reciproca soccombenza,
sussistono gravi ed eccezionali ragioni, per dichiarare integralmente compensate tra tutte le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 17.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile