Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 6072
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Sentenza 24 maggio 2017

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Il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza formatasi possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui, a tal fine, vanno computate solo periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo.

Commentario1

  • 1Applicabilità dell'art.657 co 2 c.p.p.: l'interpretazione della Corte
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2022

    L'art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire. In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2017, n. 6072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6072
Data del deposito : 24 maggio 2017

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