Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
A differenza del reato continuato, per il quale è possibile una scomposizione dei singoli reati e la determinazione della pena in relazione a ciascun reato, il reato permanente non consente una scomposizione della pena, in ragione della sua struttura unitaria riferibile ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo. Da ciò consegue che al reato permanente non può essere applicato l'art.657, quarto comma,cod.proc.pen. non essendo possibile procedere alla scomposizione della pena irrogata. (Nella specie era stata correttamente esclusa la fungibilità della pena in quanto la permanenza di reato associativo era cessata dopo il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/1999, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 11.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.277
3.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.36990/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IS IO n. il 09.04.1958
avverso ordinanza del 14.07.1998 C.ASS. APP. di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G.: Inammissibilità del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza del 14/7/1998 la Corte di Assise di Appello di Catania rigettava la richiesta avanzata da PI VA diretta ad ottenere il riconoscimento della fungibilità del periodo di ingiusta detenzione - pari a giorni quindici trascorsi in custodia cautelare in relazione al reati, dal quali era stato assolto dal Pretore di Catania con sentenza dell'1 1/2/1997 - da computarsi stilla pena a lui irrogata con la sentenza 5/12/1997 della stessa Corte, con la quale il PI era stato condannato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. In particolare la Corte di inerito osservava che - a differenza del reato continuato, ove è possibile procedere alla scomposizione della pena complessiva in relazione al singoli reati ricompresi nell'unico disegno criminoso - l'associazione per delinquere di stampo mafioso la natura di reato permanente, di guisa che, poiché la pena irrogata in relazione a tale reato non è suscettibile di scomposizione, nel caso di specie si doveva escludere l'ipotesi di fungibilità della pena prevista dall'art. 657 co. 4 c.p.p., in quanto la permanenza del reato associativo era cessata dopo il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento, deducendo da un lato che i vari arresti subiti dal PI avevano impedito il protrarsi della permanenza del reato associativo, e rilevando dall'altro che la disposizione prevista dall'art. 657 co. 4 c.p.p. si poneva in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di trattamento tra il condannato per un reato permanente, che non potrà usufruire della fungibilità della pena, e il condannato per una molteplicità di reati legati dal vincolo della continuazione, per i quali è possibile procedere alla scomposizione della pena. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero, come giustamente rilevato dalla Corte di merito, il reato continuato, trattandosi di "fictio iuris", è suscettibile di scomposizione nel singoli reati e, quindi, è possibile determinare la pena in relazione a ciascun reato. Invece per il reato permanente non è possibile procedere alla scomposizione della pena, tenuto conto che detto reato ha una struttura unitaria, essendo riferibile ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo. Orbene nel caso di specie risulta che il PI è stato condannato per il reato associativo di stampo mafioso, la cui permanenza è cessata dopo che lo stesso ebbe ad espiare una pena senza titolo, di guisa che correttamente nel caso di specie è stato esclusa l'applicazione dell'art. 657 co. 4 c.p.p., non essendo possibile procedere alla scomposizione della pena irrogata in relazione al suddetto reato.
Manifestamente infondata deve ritenersi anche la dedotta questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che trattasi di situazioni profondamente diverse. Infatti nel caso di reato permanente l'agente protrae volontariamente la propria condotta antigiuridica nel tempo ben oltre il periodo della ingiusta detenzione, mentre nel caso di reato istantaneo, anche se legato con il vincolo della continuazione con altri reati, la condotta antigiuridica dell'agente si esaurisce prima del periodo della ingiusta detenzione, e, quindi, previa eventuale scomposizione della pena nel caso di reato continuato, giustamente la pena irrogata deve essere computata ai sensi dell'art. 657 co. 4 c.p.p.. Pertanto, trattandosi di censure manifestamente infondate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p..
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti agli artt. 606-611-616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara. inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L. 1.000.000 (un milione) a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999