Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita "sine titulo" per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 38400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38400 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2350
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 11452/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 5 dicembre 2008 dalla Corte di appello di Torino;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava che soltanto 15 giorni del periodo 19 marzo - 30 luglio 1987 di carcerazione sine titulo presofferta da AN AG potevano essere computati ai fini dell'espiazione della pena irrogata dalla Corte medesima con sentenza in data 4 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 18 giugno 1997.
Spiegava:
che i fatti di cui alla citata sentenza erano stati realizzati successivamente al 19 marzo 1987 (operava, pertanto, il divieto di cui all'art. 657 c.p.p., comma 4), tranne parte di quelli di cui al capo B (reato continuato contestato come commesso dal 1987 al 1990 e che, in applicazione del principio del favor rei, doveva ritenersi commesso dal 1 gennaio 1987 al 16 giugno 1990);
- che per tale reato era stata applicata, a titolo di aumento ex art.81 c.p., la pena di sei mesi di reclusione;
- che la fungibilità poteva, naturalmente, essere riconosciuta soltanto per un segmento di detta pena e che doveva ritenersi equo un riconoscimento nella misura di giorni quindici, atteso che soltanto tre mesi su un tempo di circa tre anni e mezzo erano relativi a reati della continuazione commessi prima dell'inizio del periodo di carcerazione sine titulo (19 marzo 1987).
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l'annullamento.
Denuncia violazione delle disposizioni degli art. 81 c.p. e art. 657 c.p.p.. Sostiene che, in mancanza di elementi, logici e fattuali, idonei a stabilire, una volta operata la scissione della continuazione, quali e quanti fossero i reati commessi prima del 19 marzo 1987 e quale, di riflesso, la frazione di pena computabile, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, in applicazione del favor rei, ritenere il reato "interamente commesso" prima del giorno anzidetto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
a) Va premesso che il percorso decisionale seguito dal giudice dell'esecuzione è teoricamente corretto.
Questi doveva compiere due operazioni (seguendo l'insegnamento di questa Corte: cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 27 gennaio 1997, Sciancalepore, RV 206959; Cass. 1^ 23 maggio 1994, p.m. in proc. Fidanzati, RV 198168; Cass. 1^ 16 febbraio 1990, Scaglione, RV 183652) e lo ha fatto:
- procedere alla scissione del reato continuato, imposta dal favor libertatis qualora la sua considerazione come reato unico comporti effetti sfavorevoli per il condannato, ed individuare le violazioni commesse prima dell'espiazione di pena senza titolo;
stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità (individuando, poi, la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta). b) Nell'eseguire la prima parte di quest'ultima operazione il giudice dell'esecuzione si è avvalso, tuttavia, di un'asettica operazione aritmetica la cui legittimità, almeno nei termini in cui è stata effettuata, è da escludere (altrettanto incondivisibile, sia detto per inciso, è l'opinione del ricorrente, il quale pretenderebbe - come si è visto - che il reato in questione fosse considerato come interamente commesso prima del 19 marzo 1987, sì da poter beneficiare di tutti i sei mesi).
Il giudice dell'esecuzione ha, invero, trascurato di ricercare la soluzione nella sentenza di condanna e, in particolare, nei fatti, se del caso avvalendosi dei propri poteri di accertamento (a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 5, egli può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, se occorre, assumere prove in udienza nel rispetto del contraddittorio) ed effettuando le valutazioni eventualmente omesse dal giudice della cognizione. Detta attività può rivelarsi in concreto ardua, ma ciò non consente di evitarla per dare spazio ad operazioni aritmetiche prive di giustificazione perché scollegate dalla realtà dei fatti, come emergente non soltanto dalla sentenza di condanna ma anche dagli atti contenuti nel fascicolo processuale. La praticabilità di dette operazioni, beninteso, non può essere aprioristicamente esclusa, ma deve trovare il proprio fondamento giustificativo nei fatti come ricostruiti dal giudice della cognizione e, nell'ambito dei propri poteri di accertamento, da quello dell'esecuzione. Se sì accertasse, ad esempio, che nel periodo in questione i singoli fatti di reato (spaccio, illegale detenzione, ecc), di analoga gravità, erano stati commessi con stabile periodicità, uniformemente distribuiti nel tempo, il calcolo percentuale potrebbe rivelarsi utile sia ai fini della determinazione dei fatti compiuti prima del presofferto sia per stabilire l'aliquota di pena (nella specie, di aumento di pena) ai medesimi riferibile.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Torino che si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009