Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, come l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo, in quanto non è possibile procedere alla scomposizione della pena, trattandosi di una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2004, n. 20997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20997 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1712
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 040463/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AN N. IL 18/06/1964;
avverso ORDINANZA del 08/01/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 08/01/2003 la Corte di Appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da MI AE diretta ad ottenere il riconoscimento della fungibilità del periodo di detenzione sofferto senza titolo negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 da computarsi sulla pena a lui irrogata con la sentenza 13/07/2000 della stessa Corte, con la quale il MI era stato condannato per il reato di cui agli artt. 73 - 74 D.P.R. 309/1990. In particolare la Corte territoriale osservava che il reato per il quale era stata pronunciata la condanna ha natura permanente, di guisa che si doveva escludere l'ipotesi di fungibilità della pena prevista dall'art. 657 co. 4 c.p.p., in quanto la permanenza del reato associativo era cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, avvenuta in data 27/03/1997, e cioè dopo il periodo di custodia cautelare ingiustamente sofferto. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, il quale, anche con memoria presentata successivamente, ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per vizio della motivazione, deducendo in particolare che la richiesta della difesa non era diretta ad accertare la data del "dies ad quem" della condotta permanente, bensì ad accertare quella del "dies a quo" della medesima condotta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Va premesso che - a differenza del reato continuato, ove è possibile procedere alla scomposizione della pena complessiva in relazione ai singoli reati ricompresi nell'unico disegno criminoso - l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ha natura di reato permanente, di guisa che non è possibile procedere alla scomposizione della pena, tenuto conto che detto reato ha una struttura unitaria, essendo riferibile ad una condotta antigiuridica che si protrae nel tempo.
Orbene nel caso di specie risulta che il MI è stato condannato per il reato associalo, la cui permanenza è cessata dopo che lo stesso ebbe ad espiare una pena senza titolo, di guisa che è irrilevante accertare il "dies a quo", in quanto detta data non assume alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 657 c. 4 c.p.p.. Pertanto correttamente nel caso di specie è stata respinta la richiesta di fungibilità della pena, non essendo possibile procedere alla scomposizione della pena irrogata in relazione al reato per il quale è stata pronunciata condanna.
Ne consegue che, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (Euro Cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004