Sentenza 6 marzo 2000
Massime • 1
Il principio sancito dall'art.657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene "sine titulo" espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. "credito di pena" si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.
Commentario • 1
- 1. Applicabilità dell'art.657 co 2 c.p.p.: l'interpretazione della CorteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2022
L'art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire. In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 06/03/2000
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1680
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 42301/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO AF n. il 13.01.1952
avverso ordinanza del 09.09.1999 G.I.P. TRIBUNALE di AOSTA sentita la relazione fatta del Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
1. Con ordinanza del 9.9.1999 il Gip del Tribunale di Aosta rigettava l'incidente di esecuzione proposto da PA FF il quale, essendo stata riconosciuta la continuazione con provvedimento dello stesso Gip del 28.7.'99 tra reati commessi dallo stesso nel 1970 e giudicati con distinta sentenza, chiedeva che fosse rideterminato il cumulo materiale delle pene da eseguire con detrazione del computo delle pene espiate senza titolo per effetto della riduzione di pena conseguente all'avvenuta applicazione della continuazione, pari ad anni 2, mesi 5 di reclusione, che avrebbe determinato l'immediata liberazione del condannato per espiazione di pena.
Nel rigettare la richiesta, il Gip rilevava che la pena da considerarsi sofferta "sine titulo" era stata espiata anteriormente alla commissione dei reati per i quali era in corso l'esecuzione e, pertanto, non poteva essere detratta dalla pena da scontare per questi ultimi, ostandovi il divieto di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p.
2. Avverso l'ordinanza del Gip ha proposto ricorso per cassazione il PA, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il "credito di pena" era maturato successivamente alla commissione di reati cui si riferiva la pena in espiazione, con l'avvenuto riconoscimento della continuazione fra reati commessi nel 1970, riconoscimento che se fosse intervenuto precedentemente (e cioè prima della esecuzione delle pene relative ai detti reati) non avrebbe determinato l'espiazione senza titolo.
3. In subordine, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, per violazione dell'art. 3 della Costituzione stante l'asserita ingiustizia della norma che,
nell'interpretazione datane nell'ordinanza impugnata, avrebbe equiparato situazioni sostanzialmente diverse senza tener conto, cioè, che il credito di pena nel caso in esame era maturato successivamente all'ultimo reato, commesso nel gennaio 1998, e pertanto non veniva compromessa l'esigenza di evitare la precostituzione di riserve di impunità che costituisce, in tema di fungibilità della pena, la "ratio" del divieto contenuto nell'art.657, comma 4, c.p.p. L'illegittimità costituzionale del detto art. 657, comma 4, veniva dedotta dal ricorrente anche sotto il profilo della disparità di trattamento con coloro che, ai sensi del 2^ comma dell'art. 657 c.p.p., potrebbero godere di detrazioni di pena conseguenti ad amnistie, indulti od "abolitio criminis" senza incorrere nel divieto di cui al 4^ comma dello stesso articolo.
Motivi della decisione
4. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
Invero, anche nel caso c.d. "credito di pena" formatosi a seguito al riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, vale sempre il principio, che è a base della fungibilità della pena, secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo, principio che trova esplicita affermazione nel 4^ comma dell'art. 657 c.p.p.
5. Tale principio vale anche nel caso che il nuovo reato, pur successivo alla esecuzione della pena, sia stato commesso anteriormente all'accertamento giudiziale che abbia reso inutile l'espiazione della pena, costituito, nella specie, dal riconoscimento della continuazione.
Invero, la situazione di chi comunque sia nelle condizioni di poter beneficiare di provvedimenti giudiziari che rendano "sine titulo" periodi di detenzione già sofferti è, dal punto di vista psicologico, notevolmente diversa da quella di chi non ha neppure modo di far calcoli di sorta in ordine alla possibilità di computare pene già espiate in funzione della commissione di nuovi reati.
6. L'applicazione nei termini anzidetti del principio di fungibilità della pena discende non soltanto dalle sue finalità preventive, ma anche dal principio di obbligatorietà della pena, la quale sorge dal reato e consegue ad esso e, quindi, presuppone un rato già commesso ed accertato;
risponde, altresì, alle finalità rieducative della pena (art. 27, comma 3, Cost.) che possono avere senso anche se riferite ad altro reato, ma che certamente non possono mai riguardare un reato ancora da commettere (cfr. Corte Cost. sentenza n. 442 del 1988).
7. Le considerazioni svolto inducono a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, c.p.p., sollevata in via subordinata dal ricorrente, anche con riferimento alla pretesa disparità di trattamento che sarebbe riservata al condannato che, in conseguenza della concessione di amnistia, condono o di "abolitio criminis", abbia espiato "sine titulo" una pena.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, anche il tal caso vale il principio dettato dal 4^ comma dell'art. 657 c.p.p. secondo cui "in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". (cfr. sul punto nello stesso senso, con riferimento a pena espiata i anticipo per un reato poi estinto a seguito di amnistia impropria, Cass. Sez. un. 23.10.76 ric. Bettira).
8. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa congruo fissare in L. 1.000.000
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000