Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1680
CASS
Sentenza 6 marzo 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il principio sancito dall'art.657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene "sine titulo" espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. "credito di pena" si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.

Commentario1

  • 1Applicabilità dell'art.657 co 2 c.p.p.: l'interpretazione della Corte
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 luglio 2022

    L'art. 657, co. 2, c.p.p. è applicabile anche nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 657, co. 2) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il condannato aveva chiesto, a modifica di un ordine di esecuzione, la rideterminazione della pena da eseguire. In particolare, a seguito della pronuncia di una sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima, che aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che veniva rideterminata in anni 19 e mesi otto di reclusione, era divenuta irrevocabile …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1680
Data del deposito : 6 marzo 2000

Testo completo