Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2015, n. 12937
CASS
Sentenza 12 novembre 2015

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In tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l'espiazione di una pena determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di presofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest'ultima, e sommando successivamente l'eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo; la pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della successiva applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e, infine, della detrazione dei periodi di presofferto o di fungibilità già considerati nel primo provvedimento di cumulo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2015, n. 12937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12937
    Data del deposito : 12 novembre 2015

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