Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
In tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora durante l'espiazione di una pena determinata a seguito di un provvedimento di cumulo, venga emessa una sentenza di condanna, o di applicazione della pena, relativa ad un reato commesso anteriormente a quelli inclusi in tale provvedimento, la pena da eseguire va determinata detraendo il periodo di presofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest'ultima, e sommando successivamente l'eventuale pena residua a quella complessiva indicata nel primo provvedimento di cumulo; la pena totale da espiare dovrà, infine, essere calcolata in base agli ordinari criteri in materia di esecuzione (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha ritenuto la correttezza della successiva applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e, infine, della detrazione dei periodi di presofferto o di fungibilità già considerati nel primo provvedimento di cumulo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2015, n. 12937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12937 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
129 37/ 1 6 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE : Udienza camera di consiglio del 12/11/2015 Sentenza n.3089/2015- Registro generale n. 8615/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ALESSANDRO CENTONZE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: MI SE VA, nato l'[...]; avverso l'ordinanza n. 12503/2013 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 12/01/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del PG Dott. Pasquale Fimiani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
dr تر 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 02/01/2015, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza difensiva proposta da IC GI AN, rideterminava in anni 28, mesi 6 e giorni 15 di reclusione la pena da espiare, dalla quale dovevano essere detratti 1.935 giorni di liberazione anticipata.
2. Il provvedimento impugnato premetteva un breve excursus della posizione del condanna- to IC;
si riportano qui di seguito, in ordine cronologico, tutti i pregressi provvedimenti in materia ivi riportati ed emessi nei confronti del IC: A) Con provvedimento di cumulo dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Mes- sina del 22/06/2013 e contestuale ordine di esecuzione, la pena da espiare era determinata in anni 28 mesi 6 e giorni 15 di reclusione. B) Con sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2014 era applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed €. 400,00 di multa per reato com- messo nel 1983, avendo l'imputato espressamente rinunciato alla prescrizione. C) Con nuovo provvedimento di cumulo del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma del 13/11/2014 e contestuale ordine di esecuzione della pena, la pena da espiare era determinata in anni 28, mesi 8 e giorni 10 di reclusione.
3. Tale ultimo provvedimento costituiva oggetto di incidente di esecuzione formulato nell'interesse del IC dinanzi al Tribunale di Roma, sulla base delle seguenti doglianze: a) l'erroneità del provvedimento del P.M. presso il Tribunale di Roma sopra riportato sub lett. C), nella parte in cui il calcolo della pena da porre in esecuzione era operato, partendo dalla pena finale determinata dal precedente provvedimento di cumulo (di anni 28, mesi 6 e giorni 15 di reclusione), anziché dalla pena di anni 30 di reclusione, risultante dal cumulo di pene in- flitte, temperato dal criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.. b) la necessità di portare in aumento la pena applicata con la sentenza di patteggiamento sopravvenuta sul cumulo disposto dal Procuratore del Tribunale di Messina, criterio che avreb- be comportato la pena detentiva complessiva di anni 33, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, sulla quale operare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., cosi riducendo la pena comples- siva ad anni 30 nonché, successivamente, effettuare le ulteriori detrazioni per presofferto, fun- gibilità e liberazione anticipata.
4. Venendo ora all'esame del provvedimento impugnato, secondo il Tribunale di Roma, il P.M. presso il medesimo ufficio aveva detratto il periodo di fungibilità di anni 1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione dalla pena inflitta con la sentenza di patteggiamento del 17/06/2014 e aveva ri- tenuto eseguibile il residuo di pena, calcolato in aumento sulla pena oggetto dell'ordine di ese- cuzione di cui al provvedimento di cumulo del P.M. presso il Tribunale di Messina del 22/06/2013. R 3 Per effetto della sopravvenuta sentenza di patteggiamento, il IC aveva reso possibile il computo di un periodo di presofferto, risalente agli anni 1987/88, di cui non si era tenuto conto nei successivi provvedimenti di cumulo, trattandosi di condanne per fatti posteriori alla carcerazione sofferta. L'eventuale adozione del criterio di calcolo prospettato dal IC avrebbe determinato una pena da espiare inferiore a quella risultante dal provvedimento di cumulo anteriore alla sentenza di patteggiamento. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione riteneva necessario operare un primo calcolo con detrazione del presofferto;
solo in seguito un nuovo cumulo comprensivo della pena resi- dua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione. La decorrenza della pena, per la prima delle pronunce oggetto dei precedenti provvedimenti di cumulo era individuata nella data del 23/11/1993. Come emergeva dal provvedimento di cumulo operato dalla Procura di Messina un periodo pari ad anni 1, mesi 4 e giorni 13 di reclu- sione era già stato utilizzato, in fungibilità. Residuava, per fungibilità un periodo di anni 1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione. Tale periodo doveva essere detratto dalla pena applicata con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma del 17/06/2014, trattandosi di condanna per fatto commesso nell'anno 1983 e, cioè, antecedentemente al periodo di carcerazione da computare in fungibilità, ciò in : applicazione del principio di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.. Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione pari- menti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscrimi- nato e globale, al quale sia unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto ver- rebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati : commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale con- sente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente all'eventuale detenzione sofferta ingiustamente (Cass., Sez. 1, 01/03/2006 n. 9277, Iozzelli, Rv. 233589). Risultando la pena applicata con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Roma del 17/06/2014 pari ad anni 1 e mesi 8, occorreva quindi detrarre, per fungibilità, il periodo di an- ni 1, mesi 6 e giorni 5 di reclusione, residuando una pena da scontare pari a mesi 1 e giorni 25 di reclusione. Tale pena, tuttavia, non poteva essere sommata alla pena finale di anni 28, mesi 6 e giorni 15 di reclusione, determinata col provvedimento di cumulo del Procuratore di Messina del 22/06/2013; infatti, trattandosi di condanna per fatto commesso nel 1983 e, essendo irrilevan- te la data del passaggio in giudicato della sentenza dovendosi avere riguardo alla data di commissione del reato tale pena doveva essere portata in aumento sulla pena di anni 31, - mesi 8 e giorni 15 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del 22/06/2013. k تر 4 La pena, pari ad anni 31, mesi 10 e giorni 10 di reclusione, così calcolata, doveva essere ri- determinata complessivamente in anni 30 di reclusione, applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.. Su tale pena occorreva operare le detrazioni, già indicate nel provvedimento di cumulo del Procuratore di Messina del 22/06/2013, così determinando la pena da espiare in anni 28, mesi 6 e giorni 15, dalla quale dovevano essere ulteriormente detratti i giorni per liberazione antici- pata (1.935 alla data del 13/11/2014).
5. La difesa di IC GI AN proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 657 cod. proc. pen., 78 e 80 cod. pen.. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento impugnato propugnava la teoria del c.d. "cumulo frazionato", seppur non adoperando tale termine, nella consapevolezza della riferibilità di tale istituto ad altra casistica. In realtà, secondo il difensore, il ricorso al criterio del cumulo frazionato poteva ritenersi pra- ticabile solo qualora, determinata in base a provvedimento di cumulo la pena espianda in anni 30, occorresse aggiungere altri titoli esecutivi relativi a reati commessi in epoca successiva all'inizio della decorrenza del cumulo stesso. In base al principio espresso dalla medesima pro- nunzia riportata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento (Cass., Sez. 1, 01/03/2006 n. 9277, Iozzelli, Rv. 233589), doveva ritenersi impossibile includere le pene in un unico cumulo Commessi indiscriminato e globale solo nel caso in cui fosse stato necessario dar corso a reati successi- vamente alla detenzione. La difesa evidenziava che, nella fattispecie, il cumulo frazionato avrebbe avuto ragione di e- sistere solo in caso di nuovo titolo riguardante un reato commesso in epoca successiva a tale data;
solo tale evenienza avrebbe potuto giustificare un cumulo, che potesse superare i 30 an- ni. Alla luce della prospettazione difensiva, il giudice dell'esecuzione aveva illegittimamente fra- zionato il cumulo, invertendo, solo per una parte però, l'ordine dei lavori da lui stesso indicato: il provvedimento impugnato considerava in esecuzione dapprima l'ultimo titolo al fine di opera- re la detrazione per il presofferto;
poiché, però, tale fungibilità non appariva sufficiente ad e- stinguere la pena inflitta con la sentenza che si stava ponendo in esecuzione, stabiliva errone- amente la ripresa del criterio ordinario. La difesa contestava l'effetto determinato dal provvedimento di netraulizzazione del presof- ferto.
6. In una memoria successivamente depositata la difesa individuava la questione da esami- nare nella possibilità - nella formazione del nuovo cumulo - di computare la pena sofferta per fungibilità prima o dopo l'applicazione del criterio moderatore ex artt. 78 e 80 cod. pen.; dedu- ceva che il G.E., anziché applicare il criterio moderatore e solo successivamente la riduzione れ 5 del presofferto, aveva adoperato un modus procedendi del tutto svincolato dal parametro nor- mativo, utilizzando due diversi criteri per computare il periodo di presofferto.
7. Il Sostituto Procuratore generale dr. Pasquale Fimiani, mediante requisitoria scritta, con- cludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. Il criterio di calcolo adoperato nel caso in esame dal giudice dell'esecuzione ai fini della ri- determinazione della pena in fase esecutiva va pienamente condiviso.
3. Nella fattispecie, il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Messina del 22/06/2013 emetteva provvedimento di cumulo nei confronti di IC GI AN. Successivamente a tale provvedimento di cumulo, con sentenza del Tribunale di Roma del 17/06/2014, era applicata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed €. 400,00 di multa per reato commesso nel 1983, avendo l'imputato espressa- mente rinunciato alla prescrizione. A seguito di tale pronunzia, era emesso un nuovo provvedimento di cumulo dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Roma in data 13/11/2014. Tale provvedimento, costituiva oggetto di incidente di esecuzione formulato nell'interesse del IC ed era parzialmente riformato dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, che rideterminava la pena da espiare. Avverso tale ultimo provvedimento la difesa del IC proponeva ricorso per Cassazione, contenente doglianze attinenti alle modalità di calcolo ivi applicate.
4. Si possono così ricostruire i passaggi delle operazioni svolte dal giudice dell'esecuzione con l'annessa ricostruzione delle ragioni della correttezza del criterio seguito: a) la detrazione di un periodo di presofferto in relazione alla pena irrogata con la sentenza di patteggiamento;
tale presofferto non era utilizzabile in relazione ai reati oggetto del cumulo, in quanto commessi in epoca successiva e con decorrenza della pena a partire dal 23/11/1993; pertanto, la modalità di detrazione prescelta era l'unica, per consentire al condannato di gio- varsi della riduzione del presofferto;
b) la permanenza, per effetto dell'operazione suindicata di una pena residua;
ciò comportava la necessità di provvedere ad una nuova rideterminazione complessiva della pena da scontare in base ai criteri di legge nonchè l'impossibilità di unificare detta pena residua a quella finale già calcolata col primo provvedimento di cumulo;
c) la somma tra la parte della pena residua da espiare in relazione alla suindicata pronunzia di patteggiamento, con quella complessiva determinata per i reati oggetto del primo provvedi- mento di cumulo;
k 6 d) sulla somma così determinata, l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.; il criterio moderatore, infatti, non poteva che essere applicato solo all'esito del nuovo cumulo, comprensivo del predetto residuo di pena;
e) sulla pena complessiva di 30 anni, la detrazione degli ulteriori periodi di presofferto e/o di fungibilità già valutati nel primo provvedimento di cumulo;
ciò nel rispetto del principio per cui, in tema di determinazione della pena da porre in esecuzione, l'applicazione del criterio modera- tore di cui all'art. 78 cod. pen. deve aver luogo prima della detrazione, dal cumulo, delle pene espiate ovvero sofferte in custodia cautelare (in tal senso, Cass., Sez. 1, 14/12/2010 n. 45607, Catracchi, Rv. 249429). f) l'ulteriore detrazione dei giorni di liberazione anticipata.
5. La particolarità del caso in esame è rappresentata dalla circostanza che la sentenza di pat- teggiamento sopravvenuta riguarda reati tutti commessi in epoca anteriore a quelli rientranti nel provvedimento di cumulo. Il criterio adoperato dal giudice dell'esecuzione non viola il principio generale in base al qua- le, in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrot- ta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali e quindi al computo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato, cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazio- ne dal risultato del presofferto;
poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (cfr. Cass., Sez. 1, 02/12/2008 n. 45775, Calogero, Rv. 242574). Né il meccanismo di calcolo prospettato confligge con la regola generale per il quale l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quanto de- dotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall'art. 54, ultimo comma, ord. pen.), incidendo sulla pena concretamente eseguibile, vanno detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen. (ex multis, v. Cass., Sez. 1, 23/04/2004 n. 26270, Di Bella). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nella vicenda in esame non si realizzava un ingiusto trattamento sanzionatorio a carico del condannato e non si poneva un problema di ef- fettuare preventivi cumuli parziali, poiché il presofferto in questione concerneva un'unica con- danna e non poteva incidere in relazione a reati commessi in epoca successiva. Il IC, invero, per effetto del metodo di calcolo individuato dal giudice dell'esecuzione, dapprima si giovava della detrazione del presofferto in relazione alla pena inflitta con la sen- tenza di patteggiamento (unico modo per computarla). In seguito, in relazione alla pena resi- dua, godeva della corretta applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 178 cod. pen. e dell'applicazione di tutti i principi giuridici in materia di esecuzione di pene concorrenti. La tesi propugnata dalla difesa, secondo la quale anche il presofferto in questione dovrebbe essere detratto successivamente all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. 7 pen., non valuta il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in virtù del quale "in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la com- missione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire". L'applicazione del diverso criterio prospettato dal difensore, infatti, comporterebbe l'inammissibile vantaggio della detrazione del presofferto per un reato commesso nel 1983 in relazione a condanne per reati commessi tutti in epoca successiva e con decorrenza dell'espiazione di pena a partire dal 23/11/1993, con conseguente violazione della norma qui sopra riportata. In presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto altrimenti risulte- rebbero imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successiva- mente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consen- te la fungibilità solo a condizione di reato giudicato separatamente, commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (in termini, Cass., Sez. 1, 01/03/2006 n. 9277, Iozzelli, Rv. 233589). Sebbene siano contemplati dal legislatore gli istituti della fungibilità, del computo del presof- ferto, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. ed altre analoghe disposizioni in mate- ria esecutiva, al fine di evitare ingiustificati aggravi in ordine alla prospettiva sanzionatoria del condannato, la loro applicazione viene subordinata ad alcuni limiti e condizioni;
il loro effetto, infatti, non deve necessariamente risolversi in una riduzione concreta della pena finale in e- spiazione. Nel caso in esame, il calcolo del presofferto per i reati oggetto di cumulo, secondo le modali- tà auspicate dalla difesa, si risolverebbe in una sostanziale impunità (totale o parziale) per i reati commessi in epoca successiva.
6. In conclusione, il principio di diritto applicato nella peculiare fattispecie oggetto di tratta- zione è il seguente: in caso di condanna (o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.) successiva all'emissione di un provvedimento di cumulo, ma riguardante uno o più reati com- messi in epoca antecedente a tutti quelli inclusi in detto provvedimento, nell'elaborazione del nuovo provvedimento di cumulo, eventuali periodi di presofferto relativi alla nuova condanna (o applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.) devono essere in primo luogo detratti dalla pena irrogata per quest'ultima e, in caso di residui di pena non ancora espiata, solo questi ul- timi vanno sommati alla pena complessiva indicata nell'originario provvedimento di cumulo, potendosi procedere solo in seguito al computo definitivo della pena totale da espiare, in base agli ordinari criteri di cui alle norme di esecuzione in materia.
7. Il ricorso, pertanto, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Così deciso in Roma il 12 novembre 2015. Il Consigliere estensore Aldo Esposito Aldo wit DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 8 spese processuali. Il Presidente ༡༥༠ ༠༦༢