Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre tale carcerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2006, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3739
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 030158/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EN MA, N. IL 12/03/1962;
avverso ORDINANZA del 07/12/2005 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO O., che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 7 dicembre 2005, la corte di assise di appello di Catania rigettava la richiesta avanzata da EN MA volta ad ottenere ai sensi dell'art. 657 c.p.p. la detrazione della durata della custodia cautelare patita - dal 17 gennaio 1987 al 12 ottobre 1988, per un totale di anni 1, mesi 8 e giorni 25 di reclusione - dalla pena di anni 7 di reclusione inflittagli per il delitto di associazione di tipo mafioso dalla corte di assise di Siracusa il 21 luglio 2000, sul rilievo che non sussisteva il presupposto normativo invocato dal ricorrente per procedere alla detrazione richiesta, dal momento che, per l'applicazione della norma invocata, occorre che la custodia cautelare sia stata sofferta dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, mentre il condannato l'aveva sofferta prima della cessazione della permanenza del reato associativo de quo.
Ricorre per cassazione il LE, deducendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la corte di merito non aveva valutato che egli aveva espiato parte della pena (dal 17 gennaio 1987 al 12 ottobre 1988) durante il compimento del reato (la cui permanenza era stata fissata nella sentenza di condanna dal 18 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988), laddove la permanenza del reato associativo doveva ritenersi cessata al momento del suo arresto, avvenuto il 17 gennaio 1987. Aggiungeva il ricorrente che le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia nei suoi confronti non avevano mai riferito del protrarsi delle sue attività delittuose dopo l'arresto, e che, in ogni caso, la corte aveva omesso di entrare nel merito della vicenda, penalizzandolo ingiustamente.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato quindi inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1^, 10 marzo 1998, n. 1436, Pesce, Rv 210202) è orientata nel senso che, in tema di fungibilità della pena, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., comma 4, per la determinazione della pena detentiva da espiare, si possono computare la custodia cautelare o le pene espiate "senza titolo" (ovvero quando il titolo sia venuto meno), purché successive alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. In caso di reato permanente (qual è il delitto di associazione di tipo mafioso: cfr. Cass, Sez. 1^, 5 luglio 1994, n. 3319, Bontempo Scavo;
Id, Sez. 5^, 8 aprile 1998, n. 2199, Di Caro, Rv 211809), avendo questi, ontologicamente e giuridicamente, una struttura unitaria, non è possibile operare una sua scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori alla esecuzione dello stato detentivo. Ne consegue che non può ritenersi sofferta "dopo" tale reato, la carcerazione senza titolo qualora il reato permanente si protragga al di là della carcerazione stessa.
La giurisprudenza ha avuto anche cura di rilevare che questa conclusione è perfettamente aderente ai principi costituzionali, perché la permanenza del reato non e un fatto oggettivo, sganciato dalla volontà del soggetto, ma, al contrario, dipende proprio da tale volontà, essendo nella volontà e nell'attivazione del soggetto il venir meno della permanenza, per cui l'applicazione dell'art. 657 c.p.p., comma 4, nei termini dianzi precisati, non determina disparità di trattamento, atteso che la situazione di colui che protrae la permanenza nel reato senza interromperla è ben diversa da quella di colui che abbia commesso un reato esauritosi antecedentemente a quel momento. Tra i due solo il primo è nella condizione di poter protrarre un comportamento criminoso in modo da farvi rientrare (quale pena da detrarre) una detenzione già sofferta.
Nel caso in esame, il delitto di associazione di tipo mafioso per il quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione risulta commesso, secondo il capo di imputazione, "in Siracusa e provincia sino al 1988" e, secondo la sentenza di condanna del 21 luglio 2000 della corte di assise di Siracusa, dal 18 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988. I fatti così accertati sono coperti dal giudicato, sicché deve affermarsi che anche durante il periodo di detenzione del LE si è protratta la permanenza del reato, a nulla rilevando, come ben osserva l'ordinanza impugnata, le considerazioni di merito poste a sostegno dell'assunto difensivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007