Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18269 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME1 8 26 9 / 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 14446/01 Consigliere Dott. AT CAPITANIO 18140/01 Cron. 43050 Dott. AMillo FILADORO Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente - SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI RIPETTA 22. presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e : difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CAMMISA NATALE;
- intimato e sul 2° ricorso n° 18140/01 proposto da:2002 4241 CAMMISA NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA -1- presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
3022/2000 defuntive e 869/04 controricorrente al ricorso incidentale mon okfinitive avverso 12 sentenza n . 2 015 del Tribunale di 13/6/2000e CATANIA, depositat e 11/06/03/ R.G.N. 7468/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso, per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- R.G. 14446 e 18140/2001 Svolgimento del processo La "Rete ferroviaria italiana spa" (già Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e servizi per azioni, d'ora in poi "Ferrovie"), con ricorso notificato il 29 maggio 2001 ha chiesto, con ricorso principale, sorretto da un motivo, la cassazione della sentenza definitiva 27 febbraio-6 marzo 2001 del Tribunale di Catania che, facendo seguito a quella non definitiva dello stesso Tribunale in data 9 maggio-13 giugno 2000, sull'appello principale del sig. AT AM IS ed incidentale delle Ferrovie ha condannato la società, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Catania, a computare nel calcolo dell'indennità di buonuscita il 60% dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale corrisposta al AMmIS, e a pagargli L. 4.327.677, oltre interessi e rivaluta- zione, con le integrazioni contributive di legge sulla differenza predetta, mentre ha dichiarato che non spettava, conformemente a quanto deciso dal primo Giudice, l'inclusione, nel trattamento di buonuscita, del c.d. premio di esercizio. Il pensionato, costituendosi, oltre ad osteggiare l'impugnazione avversaria, ha opposto un motivo di ricorso inci- dentale, contestato con controricorso dalle Ferrovie. La sentenza impugnata, per quanto ancora interessa, premesso che il lavoratore aveva lamentato, all'atto del collocamento in quiescenza, che l'indennità di buonuscita erogatagli non aveva ricompreso il cd. premio d'eser- cizio, costituente elemento fisso e continuativo della retribuzione, e che l'indennità integrativa speciale era stata inclusa in ragione dell'80% del 60 % (ovvero del 48 %) dell'intero importo e non del 60%, come disposto dalla 1. 29 gennaio 1994, n. 87, ha ritenuto, sulla base della legislazione succedutasi per gestire la trasformazione dell'Ente ferroviario, dapprima in ente pubblico economico e poi, in soggetto alle norme di diritto privato, quan- to al c.d. premio di esercizio, che esso non rientrasse nella nozione di "ultimo stipendio" previsto dall'art. 14, 1° comma della I. 14 dicembre 1973, n. 829, come integrato dall'art. 2 della 1. 20 marzo 1980, n. 75 (per il compu- to della 13^), applicabile, ratione temporis, al ferroviere andato in pensione entro il 31 dicembre 1995 ex art. 13 del d.l. n. 98/95, come convertito dalla l. n. 204/95, a nulla rilevando che l'art. 33 del ccnl ferrovieri del 1990-92 facesse riferimento alla nozione di retribuzione. Per contro ha reputato che, con l'introduzione nel trattamento di buonuscita (1. 29 gennaio 1994, n. 87), dell'indennità integrativa speciale, questa dovesse computarsi nella misura del 60% dell'intero importo annuo e non già del 60% dell'80%, come sostenuto dal Pretore, trattandosi di normativa specifica, non integrabile nella regola posta dalla legge 829/73, secondo cui tutte le voci che confluiscono nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita vanno computate nella misura dell'80%. Motivi della decisione 3In I due ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335, cod.proc.civ.).. Con unico motivo del ricorso principale la "Rete ferroviaria italiana spa" chiede la cassazione della sentenza ri- chiamata in epigrafe denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e degli artt. 1 e 3 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87 ex art. 360, n. 3, cod.proc.civ., dovendosi, ai fini del cal- colo della indennità di buonuscita, calcolare l'indennità integrativa speciale nella misura del 60% dell'80% (ovvero del 48 %) poiché l'intervento della legge n. 87/94 si integra nella legge n. 829/73, stante l'interdipendenza reciproca e la loro complementarietà, effetto dell'intervento della Corte costituzionale (sen- tenza n. 243/93), posto che, in conclusione, in base all'art. 1 della 1. 87/94, "il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avviene in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili”, con ciò rendendo evidente l'intenzione del legislatore di “trattare in maniera uniforme tutte le componenti di natura retributiva.. per la de- terminazione della indennità di cui é causa.". La parte intimata, a sua volta, contesta la sentenza, di cui condivide la soluzione data alla questione dell'incidenza del calcolo dell'indennità integrativa speciale sull'indennità di buonuscita, per non aver assicura- to l'inclusione dell'indennità premio di esercizio nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e, sotto questo profilo, denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 14, 1. n. 829/73 e l'errata applicazione degli artt. 2120 e 2121, cod.civ.. Rileva, al riguardo, che quest'erogazione, pari ad una mensilità, era assegnata automaticamente, senza alcuna valutazione di meritocratica, quale elemento retributivo "idoneo a comporre la complessiva nozione di stipen- dio", non potendosi dare credito alla tesi che nella nozione "ultimo stipendio mensile” debba comprendersi e- sclusivamente "la retribuzione ordinaria percepita nell'ultimo mese di servizio". Entrambe le questioni dibattute in questa vicenda hanno formato oggetto di plurimi interventi regolatrici da par- te di questa Corte, dai quali non v'è motivo per discostarsi, non essendo addotte argomentazioni contrarifad essi dall'odiema parte controricorrente e ricorrente incidentale. In particolare, quanto alla misura dell'incidenza nell'indennità di buonuscita dell'indennità integrativa speciale il ricorso principale delle Ferrovie merita di essere accolto, essendo conforme a quanto sostenuto da convergenti sentenze rese da questa Corte sullo stesso tema (v., ad esempio, nn.' 13624 del 12 ottobre 2000 e 7090 del 24 maggio 2001), alle cui esaustive motivazioni si rimanda, avendo ricevuto ulteriore, successiva conferma da più recenti decisioni, peraltro non massimate dall'Ufficio. Infatti, la prima delle citate sentenze (13624/2000) ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'art. 1 della 1. 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cen- to, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche di impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante ap- plicazione generalizzala a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento imposta dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032/73 per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio.". La seconda sentenza (7090/2001), d'altra parte, nel caso specifico dei dipendenti delle Ferrovie, ha ulteriormen- te precISto che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. s.p.a., sulla base del crite- rio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 73, n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività, dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a pri- vato, è stata sancita dall'art. 21, 4° comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210-, va effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, e non compu- tando l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommando a tale importo il sessanta per cento della indenni- tà integrativa speciale, aumentando il tutto per i mesi di servizio e dividendo per dodici, comportando questa se- conda ipotesi una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella inden- nità di buonuscita di cui all'art. 1, 1. n. 87 del 1994. Non essendosi il Tribunale attenuto a questi principi, la sentenza d'appello di Catania deve essere cassata per questa parte. Per contro la sentenza merita conferma in relazione al computo del premio di esercizio sulla buonuscita di cui si lamenta il malgovemo con il ricorso incidentale, che deve essere -pertanto- rigettato. Invero, questa Sezione, con le sentenze nn. 1936 dell'11 febbraio 2002 e 6738 del 10 maggio 2002, ribadendo numerosi precedenti resi in tema di compensi di carattere continuativo non rientranti nella nozione di stipendio, ha ritenuto che, con riferimento ai ferrovieri cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, trova ancora applicazione la disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di buonuscita va commisurata all'ultimo stipendio in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio. In particolare queste decisioni hanno escluso che la base di calcolo dell'indennità possa ampliarsi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità, costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) e del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994). D'altra parte, con la seconda decisione, questa Corte, prendendo in esame la fattispecie relativa alla computabili- tà, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio, dopo aver segnalato che la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la ces- sazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995, ha escluso che fino alla suddetta data la contrattazione collettiva potesse -a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi- includere nella base di calcolo, altri emolumenti in aggiunta a quelli tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ul- timo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex-combattenti), posto che solo a partire dal 1° gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, fermo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. In conclusione, poiché non vi sono accertamenti di fatto da compiere all'esito dell'enunciato principio di diritto, la causa può essere decIS nel merito con il definitivo rigetto, anche per questa parte, della domanda avanzata complessivamente dalla parte privata. Motivi d'opportunità inducono la Corte a compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e di quel- le di questo di cassazione, ad eccezione di quelle della consulenza contabile che, nella misura liquidata dal Tribunale, non potendo gravare sulla parte integralmente vittoriosa, devono essere poste definitiva- lu mente a carico della parte privata che vi ha dato causa (Cass. 6.5.2002, n°6432)
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie quello principale e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da AT AMmIS, avanti il Pretore di Catania. Compensa tra le parti le spese di giudizi di merito, escluse quelle di CTU, definitivamente poste a carico del AMmIS, e quelle di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2002 Puples Il Consigliere est Il Presidente I Słknocicizeler , D LLO , TASSA I BO 10 T. D NI SPESA 3 POSTA R 53 ELL'A . N OG IM IL CANCELLIERE D 11-5-73 SI A DA D SEN epositate in Concelleria REGISTRO, E TE T ESEN A oggi, C. 200223D E O G IRITT LEG D ELLA O CANCELLIERE 6 D