Sentenza 8 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/10/2002, n. 14383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14383 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 ee 74821 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA 14 3 8 3/ 02 LA CORT NE QUINTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2448/01 Saccucci Dott. Bruno Consigliere Dott. Massimo Consigliere Cron. 33388 Oddo Dott. Vittorio Glauco Ebner Rep. Cons. Rel. Ruggiero Dott. Francesco Ud. 14-5-02 Consigliere Ceccherini Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74821 sul ricorso proposto da: persona del Ministro in Ministero delle Finanze, in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- ricorrente -
contro
AC EA, residente in [...], in via S. Croce n. 3; intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.327/05/99 del 11-12-99. 12096 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale di Perugia con sentenza n. 327/05/99 del 11-12-99, emessa nella controversia instauratasi tra AC EA e l'Ufficio Imposte di Perugia, a seguito dell'appello dell'Ufficio, confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva dichiarato in parte illegittima la cartella di pagamento per IRPEF-ILOR 1985, in quanto in sede di liquidazione non risultavano dedotte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984,a norma della L. n.363/84. Avverso tale sentenza il Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art.28 L. 13-5-99, n.133, dell'art.3 co.2°bis D.L. 30-12-85, n. 791, dell'art. 13 co.1° L. 27-12- : 2096 97, n. 449, dell'art. 10 L. 28-2-86, n. 46, dell'art.2 D.P.R. n. 597/73 e del D.L. 29-5-89, n.202, convertito dalla L. n.263/89. Non veniva proposto controricorso. Motivi della decisione L'attento riesame della disciplina normativa della fattispecie offre argomenti esegetici per disattendere la tesi prospettata dall'Amministrazione Finanziaria. } Pertanto, pienamente condividendolo, si deve confermare l'orientamento ormai costante di questa Corte in ordine al problema della corretta interpretazione della norma dell'art.3, comma 2° bis D.L. n.791/85, come disposizione introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (ex plurimis, cfr. Cass.Sez. Trib.5-4-2001,n.8659; Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.1470; Cass.Sez. Trib. 22-11-2001, n.14783). In conclusione, il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita. 3 r
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione il 14-5-2002 Il Relatore Il Presidente ГашиDott. Francesco Ruggiero Dott. Bruno Saccucciуч но исчист DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio - 8 OTT. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 4 ! F A N A S