Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire la inclusione della indennità integrativa speciale nella base di computo della indennità di buonuscita, limitando tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo, e non anche ad impedire che la determinazione della consistenza della indennità di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale della indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento ex art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Ne consegue che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. S.p.A. sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21 quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, computo effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, anziché calcolare l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommare a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio e dividere per dodici, non comporta una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7090 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FR AMIRANTE - Presidente -
Dott. FR ANTONIO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. GIANCA D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CU AS, BO AL, US MA, IL MA, AV CA, NI BE, CI ET GI, DE NI MA FR, OC CO, II AU, IS PA, RO ZO, IE NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SERRA MARINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEROTTI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, rappresentato e difeso dall'avvocato BUCCI FEDERICO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 185/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 10/06/98 R.G.N. 72/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Firenze del 3/3/98 CU AS ed altri 28 lavoratori proponevano appello avverso la sentenza del Pretore di Firenze con la quale era stata respinta la loro domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, comprensiva della indennità integrativa speciale e che era stata liquidata dalle Ferrovie dello Stato calcolando l'80% della somma fra stipendio e 60% della indennità integrativa speciale moltiplicata per i mesi servizio utile, fratto 12, invece di calcolare l'80% del solo stipendio e quindi sommare il 60% della integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio utile e quindi dividere per 12.
Resistevano le Ferrovie ed il Tribunale, con sentenza del 3/10.6.98, rigettava l'appello.
Precisava il giudice del riesame che i ricorrenti lamentavano l'erronea determinazione del criterio di calcolo stabilito della L. n. 87 del 29/1/94. La censura però era infondata, in quanto l'art. 21, comma IV della L. 17/5/85 n. 210 aveva sancito l'ultrattività
del regime, pubblicistico, del trattamento previdenziale e pensionistico dei ferrovieri anche dopo la trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato;
il trattamento di fine rapporto era disciplinato dall'art. 14 L. n. 829 del 14/12/73, secondo cui l'OPAFS (cui era succeduta la F.S. S.p.A. a norma dell'art. 1, comma 43, della L. n. 537/93 ed art. 13 L. n. 204/95) corrispondeva ai dipendenti, per indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti.
Con sentenza della Corte Costituzionale del 5 - 19/5/93 n. 243 era stato inserito, nel computo anche l'indennità integrativa speciale, lasciando però al legislatore ordinario la determinazione dei meccanismi idonei a realizzare, fra le varie categorie di lavoratori, l'equivalenza delle indennità di fine rapporto, tenendo conto, della diversità dei sistemi di gestione, alimentazione ed erogazione delle prestazioni.
In particolare la Corte aveva rilevato che uno squilibrio si sarebbe determinato anche riguardo ai dipendenti enti locali assicurati presso l'INADEL, rispetto ai quali il regime di maggior favore riservato ai ferrovieri era reso più evidente dal fatto che il numero degli anni di servizio per il quale doveva essere moltiplicata la quota retributiva annua veniva aumentato di un quinto rispetto agli anni di effettivo servizio. Da qui la necessità di computare l'indennità integrativa speciale in modo da assicurare, insieme al rispetto del principio di proporzionalità e sufficienza, anche una effettiva e ragionevole equivalenza del risultato complessivo. In attuazione di tale sentenza era stata emanata la L. n. 87 del 29/1/94, che all'art. 1 stabiliva il computo, a decorrere dal
1/12/94, dell'indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di altri analoghi trattamenti di servizio determinati in applicazione delle norme con riferimento allo stipendio ed altri elementi retributivi utili: .....b) ... per gli iscritti all'OPAFS, nella misura di una quota pari dal 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo...".
Gli appellanti, pur accettando la tesi secondo cui la norma aveva lasciato inalterati i diversi sistemi di calcolo vigenti per ciascuna categoria, lamentavano che, in concreto, il sistema di calcolo adottato comportava l'inclusione del 48% (l'80% del 60%) della indennità integrativa speciale e contestavano l'interpretazione data all'espressione "base di calcolo", sostenendo che la legge aveva aggiunto, alla base di calcolo precedente, il 60% dell'indennità integrativa e non "inserito" tale, percentuale nel complesso degli emolumenti su cui calcolare poi l'80%. La tesi non poteva essere condivisa, sia per ragioni di carattere testuale, dovendosi attribuire all'espressione "viene computata" il significato univoco di "viene inserita" nella base di calcolo, sia per ragioni di carattere logico in quanto la natura sicuramente retributiva della indennità integrativa comportava che alla stessa dovesse essere riservato un trattamento (80%) analogo alle altre voci retributive, che costituivano nel loro complesso uno dei fattori del prodotto;
questa interpretazione non contrastava con i criteri indicati dalla Corte Costituzionale e cioè con l'obiettivo di perequazione ai sensi dell'art. 3 della Cost.. Nè fondata appariva la seconda censura, secondo cui l'interpretazione accolta dal Pretore avrebbe comportato una maggiore sperequazione rispetto ai dipendenti degli Enti locali considerati nella lett. A) del medesimo art. 1, in quanto l'articolata trama prevista dalla norma, con aliquote differenziate della indennità integrativa, costituiva attuazione della raccomandazione della Corte Cost. di escogitare sistemi differenziati, in rapporto ai diversi sistemi di calcolo dell'indennità di buonuscita, diretti a determinare, secondo un apprezzamento discrezionale, i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti;
ne' risultavano elementi da cui desumere il cattivo uso di tale potere discrezionale.
Irrilevante era la terza censura, che investiva un argomento, relativo alla corrispondenza fra contribuzione e prestazione, usato ad abundantiam dal Pretore ed in ogni caso consequenziale alla corretta interpretazione, della norma come delineata a proposito del primo motivo. Tutte le censure erano quindi infondate ed il ricorso doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione il CU e gli altri originari ricorrenti, fondato su due motivi. Resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato S.p.A.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 87/94, dell'art. 36 della Cost. e 12 delle preleggi al c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deducono i ricorrenti che esatta era la ricostruzione dell'iter legislativo fatta dal Tribunale, ma errata ed insufficiente era la motivazione in ordine alla quota (48%) della indennità integrativa speciale, di fatto, inclusa nella "base di calcolo" e sulla interpretazione da dare a questa espressione, nel contesto della legge. Il Tribunale non aveva dato risposta al motivo di gravame: dalla lettera dell'art. 14 "che parla di 'somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per...' pare che tutto ciò che sta dopo tale "per" sia la base di calcolo e quindi all'80% dello stipendio debba poi aggiungersi (o inserirsi) il 60% della ..I.I.S.". Il Tribunale, invece, non aveva avuto chiara la differenza sostanziale fra "base di calcolo", un insieme composto di vari elementi, "ed i componenti stessi della base di calcolo (stipendio + assegni personale + altri elementi)"; le ulteriori motivazioni sulla natura retributiva della indennità integrativa speciale ed i criteri dettati dalla Corte Costituzionale erano improprie: non era in discussione la scelta operata dal legislatore sulla percentuale della I. I. S. da computare, bensì il fatto che tale percentuale, fissata nel 60% veniva poi arbitrariamente dedotta al 48% dalle Ferrovie. In realtà la base di calcolo veniva data dalla somma fra un dodicesimò dell'80% dello stipendio, più un dodicesimo del 60% dell'I. I. S.; la diversa operazione fatta dalle Ferrovie ed avallata dal Tribunale era illogica e comportava un abbattimento del detto 60% al 48%.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 lett. a) e b) della L. n. 87 del 1994, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deducono i ricorrenti che aveva sbagliato il Tribunale a valutare la differenza esistente fra le situazioni disciplinate dalle due lettere a) e b), cadendo nell'errore di giustificare il comportamento delle Ferrovie con la giustificazione delle scelte operate dal legislatore, mentre in realtà gli istanti difendevano proprio la scelta legislativa, chiedendo la liquidazione del 60% dell'I. I. S. senza illegittime riduzioni. La Corte Cost. aveva parlato della necessità di assicurare "una effettiva e ragionevole equivalenza nel risultato complessivo" e quindi di approntare appositi meccanismi idonei a realizzare l'equivalenza delle indennità di fine rapporto" ed aveva fatto riferimento a parità di trattamento e non parità di I. I. S.; la lettura delle Ferrovie determinerebbe invece una reale sperequazione fra dipendenti degli Enti locali e ferrovieri: le due percentuali (30% per il parastato e 60% per i ferrovieri) erano state previste proprio per la diversa considerazione della voce stipendio (100% per i primi e 80% per i secondi). Con questa interpretazione risultava violato l'art. 12 delle preleggi, secondo cui doveva aversi riguardo al senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse".
Quanto alla corrispondenza, infine, fra base di calcolo della contribuzione e base di calcolo della prestazione, si doveva tenere presente che non era in contestazione tale corrispondenza, ma l'esatta determinazione del criterio di calcolo della I. I. S. nel trattamento di fine rapporto.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "l'art. 1 della L. 29/1/94 n. 87, nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del 60%, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti (I.I.S.) è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo (indennità buonuscita), non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'I.I.S., della falcidia (80%) ex D.P.R. n. 1032 del 1973 (art. 38), imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Il Collegio condivide detto principio, sul rilievo essenziale ed assorbente che l'art. 14 L. n. 829 del 14/12/73, da una parte prevede i calcoli matematici (80% degli emolumenti, diviso 12, moltiplicato per i mesi di servizio) per determinare i due fattori del prodotto (mesi di servizio utile, per un dodicesimo dell'80% di determinati emolumenti), dall'altra prevede gli emolumenti (cioè la base) su cui detti calcoli devono essere effettuati;
la base di calcolo quindi è il coacervo degli emolumenti, mentre l'80% è il primo dei calcoli da effettuare per ottenere, dopo la divisione per 12, uno dei due fattori del prodotto e non può quindi essere la "base del calcolo", costituita solo dal "totale" dei compensi, cui si è - aggiunto con la nuova previsione legislativa il 60% dell'I.I.S.. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001