Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7090
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Sentenza 24 maggio 2001

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L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nello stabilire la inclusione della indennità integrativa speciale nella base di computo della indennità di buonuscita, limitando tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo di detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria per la determinazione del secondo, e non anche ad impedire che la determinazione della consistenza della indennità di buonuscita avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale della indennità integrativa speciale, della falcidia dell'ottanta per cento ex art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio. Ne consegue che il computo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle FF.SS. S.p.A. sulla base del criterio di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, assegno personale pensionabile e compenso ex combattenti) - norma la cui ultrattività dopo la trasformazione del relativo rapporto di lavoro da pubblico a privato è stata sancita dall'art. 21 quarto comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 -, computo effettuato, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 87 del 1994, calcolando l'ottanta per cento della somma fra stipendio e sessanta per cento della indennità integrativa speciale moltiplicata per i mesi di servizio utile, fratto dodici, anziché calcolare l'ottanta per cento del solo stipendio e quindi sommare a tale importo il sessanta per cento della indennità integrativa speciale, moltiplicare il tutto per i mesi di servizio e dividere per dodici, non comporta una erronea applicazione del criterio di inclusione della indennità integrativa speciale nella indennità di buonuscita di cui all'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7090
    Data del deposito : 24 maggio 2001

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