Sentenza 6 maggio 2002
Massime • 3
Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa. (Fattispecie relativa ad un giudizio in materia di equo indennizzo nel quale, come sottolineato dalla S.C., non avrebbero potuto trovare applicazione per le spese di consulenza tecnica di ufficio i criteri di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo il credito controverso di natura non previdenziale, ma lavoristica).
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, ne' è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.
Sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.
Commentario • 1
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Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6432 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HE IN, OG AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 21090/99 proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI AZIONI, in persona del legale SERVIZI PER rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUPO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
HE IN, OG AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 645/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 14/11/98 - R.G.N. 314/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE VIRGILIIS per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta IA CESQUI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 settembre 1994 NA EC e IA GI, premesso di essere eredi di NI GI, già dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, con la qualifica di macchinista, esponevano che il de cuius era stato affetto da malattia professionale (cardiopatia ischemica con esiti di recente infarto al miocardio inferiore), contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, esponente a rischio specifico. Aggiungevano che, per tale malattia, il lavoratore aveva inutilmente presentato domanda all'Ente datore di lavoro per ottenere la dichiarazione di dipendenza da causa di servizio.
Chiedevano, pertanto, al Pretore di La Spezia il riconoscimento della causa di servizio della malattia stessa.
Instauratosi il contraddittorio, la Ferrovia dello Stato S.p.A. eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Pretore in forza dell'art. 1 della legge n. 432 del 4 luglio 1994 e contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti di ordine clinico e anamnestico per la concessione della richiesta dichiarazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio (con successivi chiarimenti), il Pretore, con sentenza del 10 gennaio 1997, rigettava la domanda. Avverso tale pronuncia la EC e la GI proponevano appello con ricorso depositato il 22 febbraio 1997, cui resisteva la società, chiedendo anche, in via incidentale, la riforma della sentenza del Pretore nella parte in cui aveva posto a suo carico le spese di consulenza tecnica disposta di ufficio in primo grado. Con sentenza del 29 gennaio 1999, l'adito Tribunale di La Spezia, ritenuto che le valutazioni del CTU nominato dal Pretore risultavano approfondite, logiche e coerenti, rigettava l'appello principale;
rigettava altresì l'appello incidentale, osservando, per un verso, che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto di compensare interamente tra le parti le spese del grado e, per altro verso, che tale compensazione comportava che le spese precedentemente sostenute rimanessero a carico di chi le aveva anticipate. E poiché le spese di consulenza erano state anticipate dalla società, questa non aveva ragione di lamentarsi.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la EC e la GI con un unico motivo.
Resiste la Ferrovie dello Stato S.p.A. con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale. È stata anche depositata memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 C.P.C.). Con un unico mezzo di impugnazione le ricorrenti, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione nonché error in procedendo (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamentano l'erroneità della sentenza impugnata sotto diversi profili.
In primo luogo, viene addebitato al Giudice di merito la violazione della regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, fatta salva l'interruzione del nesso eziologico per effetto della sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento.
Il richiamo all'art. 41 c.p. non appare tuttavia pertinente al caso in esame, in quanto la consulenza tecnica espletata in primo grado, motivatamente recepita dal Giudice d'appello, ha escluso qualunque ruolo sia causale che concausale delle mansioni espletate dal dipendente (macchinista) ai fini dell'insorgenza della malattia. Ne consegue l'inapplicabilità, anche in astratto, dell'art. 41 c.p., il quale presuppone esistente un accertamento del ruolo concausale di un certo fatto per la produzione dell'evento.
Sotto altro profilo, le ricorrenti sostengono che la sentenza dovrebbe essere annullata per non avere il Tribunale disposto il rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado nonostante che nei confronti della stessa fossero state sollevate delle precise contestazioni anche a mezzo di perizie di parte;
tanto più considerando il mancato esame dell'incidenza delle condizioni di lavoro ai fini della manifestazione della malattia. La censura non può essere condivisa.
Come ripetutamente affermato da questa Corte le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, ne' è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti (ex plurimis, Cass. 25 maggio 1998 n. 5151). Nel caso in esame, non solo la critica attiene ad un accertamento di fatto adeguatamente motivato, ma non indica neppure addebiti, risolventisi in palese devianza dalle nozioni correnti di scienza medica, tali da dare concretezza alla critica stessa. Come è noto, in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato - ma il principio si applica anche in ordine agli accertamenti concernenti la dipendenza delle infermità da causa di servizio -, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr. Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nella specie, mancano del tutto gli indicati presupposti occorrenti per prospettare fondatamente il denunciato vizio di motivazione. Peraltro, il Tribunale ha accuratamente sviluppato le ragioni del decisum, mostrando, attraverso il puntuale richiamo alle "approfondite, logiche e coerenti" valutazioni compiute dal consulente tecnico di ufficio di primo grado (ribadite con relazione suppletiva), di aver tenuto nel debito conto dell'attività lavorativa svolta dal Moccia, la quale non lo esponeva ad un particolare rischio specifico di infarto al miocardio, superiore a quello insito in qualsiasi attività che comporti, con i moderni ritmi di lavoro, un certo stress psico-fisico. Sussistevano, invece, specifici fattori di rischio per l'infarto al miocardio, indipendenti dall'attività lavorativa prestata, rappresentati dall'elemento ereditario (padre deceduto a sessant'anni per la medesima causa) e dal tabagismo (fino a quaranta sigarette al giorno); a ciò andava aggiunto l'elevato tasso di colesterolomia, probabilmente dipendente da non moderata assunzione di grassi e sostanze alcoliche. Ma il Tribunale ha tenuto ancora a rimarcare che nella disposta "relazione suppletiva", il consulente tecnico d'ufficio aveva anche preso in esame l'aspetto neurologico, invocato come concausa dell'infarto dal consulente tecnico di parte, escludendo l'esistenza di affezioni concernenti la sfera neuropsichiatrica e una possibile incidenza causale sull'infarto al miocardio del fattore emozionale acuto (intervenuto nel 1982 e rappresentato dal suicidio di persona toltasi la vita gettandosi sotto il treno condotto dal GI), atteso che l'effetto negativo di tale avvenimento avrebbe dovuto intervenire nell'immediatezza del fatto e non a distanza di anni. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Diversa sorte va riconosciuta al ricorso incidentale, con cui la Soc. Ferrovie dello Stato, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all'art. 152 disp. att. c.p.c., sostiene che il Tribunale, ritenendo che il Pretore potesse compensare le spese processuali, lasciando, al contempo, a carico della società quelle di consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe violato il principio dell'onere delle spese in caso di soccombenza.
Deduce, infatti, che essendo risultata totalmente vincitrice non potevano esser poste a proprio carico, neppure in parte, le spese di consulenza.
La censura è fondata.
Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può far gravare la totalità delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio sulla parte totalmente vittoriosa, che le ha anticipate, e neppure disporre la ripartizione per quote, uguali o meno, tra quest'ultima e quella soccombente, perché tale statuizione, ponendo in tutto o in parte dette spese, a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa (cfr.: Cass. 25 maggio 1992 n. 6228). Nè può valere il principio secondo cui le spese sostenute nel corso del processo, in caso di compensazione, rimangono a carico di chi le ha anticipate, giacché il principio vale per tutte le spese di difesa anticipate volontariamente dalle parti, ma non può valere per quelle la cui anticipazione sia stata disposta in via provvisoria dallo stesso Giudice: in questo caso far gravare le spese di consulenza sulla parte vittoriosa si traduce in una conferma del provvedimento di condanna "provvisoria", la quale assume carattere di definitività, in violazione dell'art. 91 c.p.c.; violazione resa ancora più evidente quando la condanna vada - come nel caso in esame - non a carico dell'attore soccombente ma del convenuto vittorioso. Nè nella fattispecie possono trovare applicazione i criteri di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., costituendo il cosiddetto equo indennizzo oggetto di un credito di natura non previdenziale ma di lavoro (Cass. 11 febbraio 1992 n. 1521). Il ricorso incidentale va, quindi, accolto, e poiché a seguito della erronea applicazione della norma dell'art. 91 c.p.c., non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., le ricorrenti principali vanno condannate al pagamento dell'importo relativo alle spese di consulenza disposta in primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione all'impugnazione accolta e, decidendo nel merito, condanna EC NA e GI IA al pagamento dell'importo relativo alle spese di consulenza tecnica d'ufficio. Compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2002