Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6432
CASS
Sentenza 6 maggio 2002

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Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali, tra la parte totalmente vittoriosa e quella soccombente, delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle predette spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio dell'art. 91 cod. proc. civ. che esclude la possibilità di condanna di questa parte al pagamento, anche parziale, delle spese di causa. (Fattispecie relativa ad un giudizio in materia di equo indennizzo nel quale, come sottolineato dalla S.C., non avrebbero potuto trovare applicazione per le spese di consulenza tecnica di ufficio i criteri di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., essendo il credito controverso di natura non previdenziale, ma lavoristica).

Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, ne' è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.

Sia nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, sia in quelle relative all'accertamento della dipendenza di una infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico - formale e perciò si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.

Commentario1

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Sommario: 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale 2. La nomina del consulente tecnico di parte: legittimazione, forma, termine, scelta del consulente 3. Attività, poteri e limiti del consulente tecnico di parte 4. La relazione del consulente tecnico di parte 1. La figura del CTU e distinzione dal perito stragiudiziale Innanzitutto la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/05/2002, n. 6432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6432
Data del deposito : 6 maggio 2002

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