Sentenza 10 maggio 2002
Massime • 1
Dal principio secondo cui la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995 si desume che mentre fino alla suddetta data la contrattazione collettiva poteva - a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi - includere nella base di calcolo della suddetta indennità esclusivamente gli emolumenti indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex -combattenti), a partire dall'1 gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, salvo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. (Fattispecie relativa alla computabilità, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio erogato ogni anno nel mese di luglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZO TREZZA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO IO MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. FA FOGLIA - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente o cancelleria
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER
AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato SE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE UA, BI TO, AP ZO, ON CE, DE
OL FA, ZO SE, OR MI, PE AN,
ZZ MI, DE VE LO, RA RM, DI OM
LF, ET AT, BO EN, MA MI,
AR ER, LI IC, VI IO, VI
HE, ON EN, CO EN, NO SE,
IR LU, LL IO, NE AN, LL NO,
elettivamente domiciliati in ROMA PZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato HE CONDOI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
CC UA, GA DE;
avverso la sentenza n. 278/99 del Tribunale di SANT'LO DEI
LOMBARDI, depositata il 23/03/99 - R.G.N. 141/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di S. Angelo dei Lombardi, poi riuniti, AR PA e gli altri 28 lavoratori indicati in rubrica convenivano in giudizio la Ferrovie dello Stato Spa, chiedendo che venisse computato nell'indennità di buonuscita erogata dall'Ente
Ferrovie il premio di esercizio erogato ogni anno nel mese di luglio,
avente natura retributiva e sussistendo i requisiti della continuità, determinatezza ed obbligatorietà dell'emolumento.
Le Ferrovie contestavano la domanda, sul presupposto della natura eccezionale del detto premio di servizio, ma il Pretore
l'accoglieva. Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, investito in grado di appello ad istanza della società, con sentenza del 9 -
23/3/99, confermava la decisione, precisando che la Corte
Costituzionale aveva dichiarato, con sentenza n. 243 del 1993,
l'illegittimità delle norme che regolavano per il pubblico impiego il trattamento di fine rapporto nella parte in cui non prevedevano meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale, ponendo in evidenza da una parte la natura di retribuzione differita della indennità di fine rapporto e dall'altra la unitarietà dell'istituto e la sua applicazione generalizzata ad ogni tipo di rapporto di lavoro ed a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo.
Sulla base di tali principi, il pretore aveva giustamente posto l'accento sulla natura retributiva del premio di esercizio, essendo obbligatoria la erogazione a tutti i dipendenti ed avendo lo stesso il carattere della continuità, perché corrisposto il mese di luglio di ogni anno;
si trattava di una erogazione di carattere. retributivo e quindi computabile nella base di calcolo del TFR. Nè poteva condividersi l'interpretazione dell'art. 21 della L. n. 210 del.
17/5/85, istitutiva dell'Ente Ferrovie, data. dalla società
convenuta, secondo cui l'indennità di buonuscita era regolata dalla
L. n. 829/73, in quanto tale norma fa riferimento al "trattamento previdenziale e pensionistico", che non comprende certo il TFR. La
materia, invece, era regolata dalla norma privatistica di cui all'art. 2120 c.c. e quindi l'appello doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la ferrovie dello Stato Spa, fondato su tre motivi, illustrati con memoria.
Resistono i lavoratori con controricorsi, ad eccezione di
IC PA e DO VI.
MOTIVI DE DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla natura del premio di esercizio, deduce la ricorrente che il Tribunale ha affermato apoditticamente la natura retributiva del premio di esercizio, che invece è nato come premio e tale rimane per volontà delle parti;
la erogazione in favore di tutti i dipendenti a scadenza fissa non ne muta la natura, resa evidente dal fatto che lo stesso è assoggettato alle sole ritenute assistenziali ENPAS e GESCAL, ma non a quelle previdenziali ed è vincolato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, a parametri produttivi: 20% a determinate categorie di lavoratori (soggetto a riduzioni per violazioni disciplinari);
erogazione solo a seguito di provvedimento di. attribuzione;
non è
in via generale soggetto a regolarizzazioni per variazioni di stipendio;
viene corrisposto in misura intera a favore degli eredi del dipendente deceduto in servizio e viene, - infine, imputato al conto 102 di contabilità analitica, riguardante premi eccezionali, e non: al conto 101, sul quale gravano stipendio e tredicesima. È
quindi esclusa la natura retributiva affermata. apoditticamente dal
Tribunale, che non ha tenuto conto del fatto che il premio, ancorché
previsto dal contratto, deve essere deliberato dall'Amministratore
straordinario.
Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. n. 829/1973, 96 CCNL 1990/92, 76 CCNL
87/89 (art 21 L, 210/85, 37, punto 5.3, CCNL 1994, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 3 e 5, CPC) deduce il ricorrente che la base normativa dell'indennità di buonuscita è
nella L. n. 829/73: l'art. 96 del CCNL 1990/92 prevede che, per le prestazioni a carico dell'OPAFS, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla L. n. 829/73, che all'art, 14 dispone che la detta indennità si determina "sulla base dell'ultimo stipendio mensile" e quindi fa riferimento a quello tabellare in godimento il giorno precedente quello del;
collocamento a riposo;
questa regolamentazione non è stata modificata con la L. n. 210/85 di privatizzazione delle Ferrovie.
Correttamente quindi è stata adottata come base di computo per l'indennità di buonuscita lo stipendio mensile percepito l'ultimo mese prima della cessazione del rapporto.
La sentenza impugnata ha fatto riferimento ad un inesistente parallelismo tra indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, in contrasto con la volontà delle parti contrattuali, che hanno rinviato la soluzione, prevedendo all'art. 37 del CCNL, punto
5.3, del CCNL 1994/95 l'avvio di un gruppo di lavoro per predisporre norme per il "passaggio dalla normativa dell'indennità di buonuscita a quella fine rapporto..". A prescindere alla natura non retributiva del premio in esame, lo stesso non potrà rientrare nella base, di calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo sempre in vigore l'art. 14 della L. n. 829/73, che fa riferimento ad 1/12 dell'80%
dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti. Si tratta di una indennità prevista dalla legge e non è possibile applicare i criteri interpretativi elaborati per il TFR.
Lamentando, col terzo motivo, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale è incorso in una contraddizione logica,
presupponendo un principio di onnicomprensività della retribuzione da adottare come base di calcolo per gli istituti retributivi indiretti, in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Il carattere continuativo, obbligatorio e predeterminato del premio non è sufficiente per includerlo nell'ambito della retribuzione ordinaria, non essendo equiparabili i concetti di "stipendio mensile", sulla base del quale deve essere liquidata la buonuscita (art. 27 CCNL), e di "trattamento economico"
(art. 32 CCNL), che richiama i concetti di "retribuzione normale" e
"retribuzione convenzionale", i quali non coincidono con quello di stipendio che ne costituisce uno degli elementi. Il premio di esercizio quindi non rientra nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
Il ricorso è fondato.
I tre motivi di censura vanno trattati congiuntamente, perché
strettamente connessi. Osserva in proposito il Collegio che, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 829 del 14/12/73, l'OPAFS era tenuto a corrispondere "ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità. di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". Sulla base di questa disposizione, non rientra quindi nella base di calcolo della indennità di buonuscita il premio di esercizio, come preteso dagli attuali ricorrenti.
La successiva legge n. - 210 del 17/5/85, di privatizzazione,
dell'Ente Ferrovie, non. modifica il precedente assetto, come espressamente risulta dall'ultimo comma dell'art. 21, secondo cui
"fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti,
rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge"; questa disposizione, nella generica espressione di
"trattamento in atto", cristallizza nell'ambito temporale ivi precisato, cioè fino al riordino generale della materia, la precedente disciplina, pensionistica e non, e quindi tutte le competenze a qualsiasi titolo dovute al lavoratore dipendente al momento della sua cessazione dal servizio, fra cui la indennità di buonuscita.
L'art. 1, comma 43^ della L. n. 537 del 24/12/93 dispone la soppressione dell'OPAFS a decorrere dal 1^ giugno 1994 e stabilisce che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato spa, compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti".
Il successivo D.L. n. 98 del 1^ aprile 1995, che detta interventi urgenti un materia di trasporto, all'art. 13 stabilisce che, ai fini dell'attuazione del citato art. 1, comma 43^, L. n.
537/93 "il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data 31/5/94 all'OPAFS, è
regolato dalla L. n. 829 del 14/12/73...". Ciò conferma l'interpretazione dell'art. 21 L. n. 210/85 sopra esposta e quindi la piena validità ed efficacia della disciplina legislativa dell'indennità di buonuscita anche dopo la privatizzazione delle
Ferrovie, mentre la legge n. 204 del 30/5/95, di conversione del D.L.
n. 98/95,aggiunge "fino al 31 dicembre 1995".
Fino a tale data, pertanto, ogni questione in merito è
legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato Spa di ogni emolumento diverso da quelli indicati nell'art. 14 L. n. 829/73 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti). Ne
consegue che fino al 31/12/95 la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità della legge, come avrebbe fatto secondo il ricorrente l'art. 96 del CCNL 1990/92, ma non poteva dettare una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Per il periodo successivo la materia rientra nella disponibilità delle parti individuali o collettive, con la conseguenza che, a partire dall'1/1/96, sono legittime le clausole diverse, da accertarsi da parte del giudice di merito, tenendo conto che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicompresività della retribuzione e che è rimessa alle parti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa, per una nuova valutazione alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002