Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6738
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Sentenza 10 maggio 2002

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Dal principio secondo cui la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995 si desume che mentre fino alla suddetta data la contrattazione collettiva poteva - a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi - includere nella base di calcolo della suddetta indennità esclusivamente gli emolumenti indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973 (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex -combattenti), a partire dall'1 gennaio 1996 sono legittime clausole diverse, salvo restando che nel nostro ordinamento non esiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e che è rimessa alle parti contraenti la decisione in merito alla computabilità o meno di un determinato emolumento nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti. (Fattispecie relativa alla computabilità, nell'indennità di buonuscita di alcuni dipendenti delle FFSS, del premio di esercizio erogato ogni anno nel mese di luglio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6738
    Data del deposito : 10 maggio 2002

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