Sentenza 25 giugno 1977
Massime • 2
L'art 22 della legge 7 gennaio 1929, n 4, sulla repressione delle violazioni alle leggi finanziarie - il quale statuisce che, qualora l'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi sulla controversia relativa al tributo - avendo lo scopo di evitare la sospensione del processo penale e la devoluzione della questione pregiudiziale al giudice civile o amministrativo, e derogando in vista di tale finalita all'ordine delle competenze e dei rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, e di stretta interpretazione e va circoscritto alle sole ipotesi contemplate di pregiudizialita necessaria della risoluzione della controversia tributaria rispetto alla valutazione degli elementi dell'imputazione. Conseguentemente, esclusa tale pregiudizialita, l'accertamento della fondatezza o meno dell'obbligazione tributaria non trova la sua disciplina nell'art 22 della legge n 4 del 1929, e anzi, addirittura, nemmeno se ne possono trarre i limitati effetti ex art 28 cod proc pen rispetto ai fatti superfluamente accertati ai fini della cognizione del reato. (nella specie il giudice penale, investito della cognizione della contravvenzione prevista dall'art 118 della legge doganale del 1940 - che punisce l'inesattezza e l'infedelta della dichiarazione doganale, anche nei casi in cui le merci dichiarate e quelle rinvenute siano esenti da diritti di confine - non si era limitato ad accertare la fedelta della dichiarazione, ma aveva affermato, ad abundantiam, che la dichiarazione doganale di importazione definitiva non doveva essere fatta, trattandosi di merce non soggetta ad imposta doganale). ( V 1104/73, mass n 363579).*
Nel caso in cui la sentenza di merito risolve anche implicitamente una determinata questione giuridicamente preliminare in senso sfavorevole alla parte poi risultata in concreto vittoriosa, questa, se la controparte ricorre per Cassazione, e tenuta a proporre ricorso in ordine alla predetta questione per evitare che essa rimanga preclusa in Sede di rinvio, in quanto il principio secondo cui non e necessario il gravame incidentale per ottenere il riesame delle questioni pregiudiziali o preliminari vale solo per le questioni non esaminate e decise dal giudice d'appello.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1977, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1977 |
Testo completo
L'art 22 della legge 7 gennaio 1929, n 4, sulla repressione delle violazioni alle leggi finanziarie - il quale statuisce che, qualora l'esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi sulla controversia relativa al tributo - avendo lo scopo di evitare la sospensione del processo penale e la devoluzione della questione pregiudiziale al giudice civile o amministrativo, e derogando in vista di tale finalita all'ordine delle competenze e dei rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, e di stretta interpretazione e va circoscritto alle sole ipotesi contemplate di pregiudizialita necessaria della risoluzione della controversia tributaria rispetto alla valutazione degli elementi dell'imputazione. Conseguentemente, esclusa tale pregiudizialita, l'accertamento della fondatezza o meno dell'obbligazione tributaria non trova la sua disciplina nell'art 22 della legge n 4 del 1929, e anzi, addirittura, nemmeno se ne possono trarre i limitati effetti ex art 28 cod proc pen rispetto ai fatti superfluamente accertati ai fini della cognizione del reato. (nella specie il giudice penale, investito della cognizione della contravvenzione prevista dall'art 118 della legge doganale del 1940 - che punisce l'inesattezza e l'infedelta della dichiarazione doganale, anche nei casi in cui le merci dichiarate e quelle rinvenute siano esenti da diritti di confine - non si era limitato ad accertare la fedelta della dichiarazione, ma aveva affermato, ad abundantiam, che la dichiarazione doganale di importazione definitiva non doveva essere fatta, trattandosi di merce non soggetta ad imposta doganale). ( V 1104/73, mass n 363579).*