Articolo 22 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 gennaio 1929
Art. 22.

Qualora l'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia concernente il tributo, il tribunale, a cui spetta la cognizione del reato, decide altresi' della controversia relativa al tributo, osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale e con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio penale.

Nel caso in cui il tribunale giudichi che il tributo non era dovuto ovvero era dovuto in misura inferiore a quella richiesta dall'autorita' finanziaria, il contribuente, il quale abbia pagato il tributo, e' ammesso a chiederne il rimborso totale o parziale.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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