Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 L. fall.), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento e che sono applicabili anche al socio di fatto dichiarato fallito in estensione (v. sentenza Corte cost. n. 66 del 1999), non sono norme extrapenali integratrici del precetto, sicchè non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2015, n. 36067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36067 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
3 60 67 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.3237 Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - N. 14213/2015 - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI Dott. PA MICHELI - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'EL AR IA N. IL 12/12/1959 LA PA N. IL 09/08/1955 avverso la sentenza n. 575/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l'avv. Debora Zagami, che ha concluso riportandosi ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28.10.2014 la Corte d'Appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 11.07.2013 con la quale D'NG AR SI e NA OL, la prima quale titolare della ditta individuale Madcar, dichiarata fallita con sentenza del 04.04.08, ed il secondo quale amministratore di fatto della ditta fallita, dichiarato fallito come socio di fatto con sentenza dell' 11.11.2008, erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110, 216/1 n. 1 L. Fall. di bancarotta fraudolenta per distrazione di una somma di denaro pari ad € 1.006.038,00 corrispondente alle somme erogate da diverse società finanziarie (es. Carifin S.p.a., Santander Consumer Bank S.p.a., Linea S.p.a.) alla Madcar per saldare alla concessionaria Fiat "Autoforniture Milanesi S.r.l." il prezzo di numerose autovetture, mai consegnate ai clienti.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati e segnatamente:
2.1. D'NG AR SI, lamentando: - con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 216/1 n.
1. L.Fall., atteso che già in appello era stato dedotto come l'imputata non avesse alcuna conoscenza delle vicende legate alla ditta "Madcar", di fatto gestita dal marito NA OL;
in tal senso, infatti, la relazione acquisita in primo grado ha rilevato che la ditta fallita era "gestita da NA OL, il quale intratteneva i clienti ed i fornitori, faceva firmare ai clienti i documenti dei finanziamenti (...), si occupava nonostante il ruolo didell'amministrazione", sicché la D'NG nulla sapeva titolare dalla stessa ricoperto - delle attività relative alla gestione della "Madcar"; nulla è stato detto in ordine ad attività di amministrazione attiva ○ genericamente gestoria cui avrebbero partecipato i due imputati e, comunque, nonostante sia emerso il ruolo di mera "testa di legno" della stessa, la Corte distrettuale ha superato detta censura asserendo che la D'NG non poteva non conoscere, eludendo così l'obbligo di motivazione, nonché l'onere di provare, nel reato di bancarotta patrimoniale, l'elemento soggettivo del dolo in capo a ciascuno degli imputati;
con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., atteso che alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di 1 ж Appello di Reggio Calabria ha negato le stesse, utilizzando una mera formula di stile, non essendo stata valutata la esigua somma (in relazione all'attività svolta dalla ditta) oggetto di contestazione accusatoria, nonché l'incensuratezza della ricorrente (di maggior rilevanza considerata l'età anagrafica di 60 anni);
2.2 NA OL, deducendo: con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, - lett. b) ed e) c.p.p., per violazione degli artt. 10 e 147 della Legge Fallimentare, atteso che già con l'appello il ricorrente - quale socio di fatto della ditta "Madcar" rilevava, con riguardo alla sua posizione, l'inesistenza di uno degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta, vale a dire la sentenza dichiarativa di fallimento;
come, infatti, rilevato dalla stessa sentenza impugnata, la ditta individuale fallita cessava la propria attività il 22.6.2007 per poi essere - ed il fallimento cancellata dal registro delle imprese in data 2.7.2007 - dell'odierno appellante veniva dichiarato in estensione solo il 18.11.2008, vale a dire oltre l'anno di tempo previsto dall'art. 147 Legge fallimentare;
all'uopo, è sufficiente richiamare la nota pronuncia della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevede che il fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo che sia decorso un anno dal momento in cui costoro abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata" (sent. n. 319/2000) ed il novellato art. 147 I. Fall. dispone che il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o della cessazione della responsabilità illimitata;
pertanto, deve concludersi che sicché il requisito temporale di un anno per la dichiarazione di fallimento è finalizzato ad attribuire condizione di validità all'osservanza del sistema normativo di riferimento;
- con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606,primo comma lett. b) c.p.p., per violazione dell'art. 216 comma 1 n. 1 L. Fall., in quanto la Corte territoriale non ha assolutamente motivato in merito all' ampia censura sollevata in sede di appello, con cui si rilevava che il soggetto, deve prefigurarsi che il suo comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto ed accettare tale rischio, ragion per cui ogni diversa soluzione in punto di dolo costituisce una violazione dei principi generali di cui agli artt. 42 e 43 cod. pen., che costituiscono l'ossatura della responsabilità penale personale del nostro ordinamento;
nel caso di specie, la notevole distanza temporale (quattro anni) tra l'inizio della crisi d'impresa e la dichiarazione di fallimento, in uno con la omessa lesione del diritto dei creditori, avrebbero dovuto condurre ad una 2 esclusione assoluta del dolo da parte di NA OL nel causare lo stato di insolvenza della ditta "Madcar"; -con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., atteso che alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha negato le stesse utilizzando una mera formula di stile, non essendo stata valutata la esigua somma (in relazione all'attività svolta dalla ditta) oggetto di contestazione accusatoria, nonché la incensuratezza del ricorrente.
3.In data 17.10.2015 la D'NG ha prodotto memoria con la quale, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ha messo in risalto come, sin dal 2009 presta attività professionale presso la Fondazione Unitas Catholica, noto Istituto diretto da suor AR RA Gallingani. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome generici in alcuni punti e, comunque, manifestamente infondati.
1.D'NG AR SI, con il primo motivo di ricorso adduce di essere stata solo formalmente titolare dell'impresa, essendo stata quest'ultima di fatto gestita dal coniuge NA OL, contestando, quindi, la pronuncia di condanna nei suoi confronti in quanto mera "testa di legno". Tale deduzione si presenta del tutto generica, omettendo di confrontarsi con i precisi elementi messi in risalto dai giudici d'appello che denotano il ruolo di consapevole ed attivo amministratore di diritto dell'imputata e, segnatamente, con le attività amministrative e di segreteria svolte dalla stessa nell'azienda tali da porla in condizioni di conoscere l'andamento dell'impresa; inoltre la stessa nel corso dell'anno 2006 investiva nell'attività commerciale della MADCAR il ricavato della vendita (pari a circa 200.000 euro) di un immobile di sua proprietà, costituendo sempre nel corso dell'anno 2006, l'ipoteca volontaria su beni di sua proprietà a favore della Autoforniture Milanesi e garanzia dei crediti di questa e tanto confermava la piena consapevolezza della stessa della situazione di dissesto della MADCAR rendendola corresponsabile delle scelte gestionali illecite compiute per depauperare il patrimonio aziendale destinato a garanzia dei creditori. In ogni caso, anche a voler per un attimo considerare che l'imputata rivestisse il ruolo di "testa di legno", soccorre in proposito il principio, secondo cui, in tema di ban carotta fraudolenta patrimoniale, poiché non impedire l'evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, risponde di concorso nel reato l'amministratore di diritto, anche se sia stato una mera " testa di legno". Invero, l'amministratore di diritto risponde unitamente 3 all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire;
a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge ° dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore;
tuttavia, allorché, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 3328 del 05/02/1998, Rv. 209949; Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014).
1.1. Del tutto generico si presenta, inoltre, il secondo motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale in sostanza ha messo in risalto l'insussistenza di elementi idonei alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, con ciò facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639), che, nella fattispecie, non sono stati ravvisati, né paiono ravvisabili in quelli addotti in questa sede.
2. Manifestamente infondato si presenta il ricorso del NA.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole del fatto che difetterebbe nella sostanza nei suoi confronti una valida sentenza dichiarativa di fallimento legittimante il reato oggetto di contestazione, atteso che, secondo il disposto di cui all'art. 147 della legge fallimentare - come novellato in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 319/2000 la dichiarazione di fallimento in MA estensione, è intervenuta quando era già decorso l'anno dalla annotazione della cessazione della "Madcar" dal registro delle imprese. Sul punto, a prescindere dalla genericità della doglianza, non corredata da specifici elementi a conforto, è sufficiente richiamare quanto affermato da questa Corte secondo cui in tema di reati fallimentari, le norme civilistiche (art. 10 e 11 L. fall.) - applicabili anche al socio di fatto dichiarato fallito in estensione a seguito della sentenza della Corte cost. n. 66 del 1999 - che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato - non sono norme extrapenali integratrici del precetto penale, chiamate a determinarne o concorrere a determinarne il contenuto, con l'effetto che non può essere contestata in sede penale la regolarità della procedura di estensione, la cui verifica è devoluta alle competenti sedi processualcivilistiche (Sez. 5, n. 29907 del 08/04/2008, Rv. 240444).
2.2. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo di ricorso con cui il NA deduce la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico. Giova in proposito evidenziare che il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014).
2.3. Del pari manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi richiamare anche per il NA quanto evidenziato sub 1.1. con riguardo all'analogo motivo di ricorso della D'NG.
3. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3.11.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Pezzul Maurizio Fumo ezuizini DEPOSITATA IN CANCELLERIA add! 3.1 A60 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO озин 5