Sentenza 19 luglio 2023
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01512/2026REG.PROV.COLL.
N. 00877/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2024, proposto da
IC RE e IA MA TI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Valerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 12159/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. GI BE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la determinazione dirigenziale n. 536 del 22.2.2016, con la quale il Comune di Roma ha disposto la rimozione delle opere abusive (ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d'uso da una categoria all'altra) eseguite in assenza, in totale difformità dal titolo abilitativo o con variazioni essenziali ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Lazio n. 15/2008 s m. i., sull’immobile sito in Roma alla Via Lucciano, n 47.
2 – A sostegno del ricorso, parte appellante ha riferito di aver realizzato una serie di opere consistenti in lavori di ristrutturazione edilizia su pertinenze del fabbricato in questione e che, per eseguire le stesse, aveva presentato D.I.A. prot. n. 69927 del 19.09.2011 e, in seguito, un’istanza di nulla osta per accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in data 30.4.2013 sulla quale, però, la Regione Lazio non risultava essersi ancora espressa.
2.1 – L’appellante rileva inoltre che gli interventi edilizi in questione avevano formato oggetto di una prima ordinanza di demolizione recante prot. n 1588 del 05.11.2013, impugnata avanti il Tar per il Lazio.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, dato atto che con sentenza n. 6462 del 14.4.2023 aveva respinto il ricorso avverso l’ordine di demolizione emesso nel 2013, ha rigettato il ricorso.
4 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
4.1 – Con il primo motivo è censurata la sentenza per difetto di motivazione per mancata applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, il quale esclude l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici (come nel caso di specie, trattandosi di volumi accessori, pavimentazioni e modifiche al parapetto e al cancello, realizzate senza modificare la cubatura o la superficie residenziale e senza incidere sul vincolo paesaggistico).
4.2 – Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la violazione dell’art. 32 del DPR n. 380/2001, che individua le condizioni in presenza delle quali una variazione possa considerarsi essenziale rispetto al progetto autorizzato. L’amministrazione avrebbe dovuto individuare concretamente la differenza tra quanto assentito e quanto realizzato, dandone puntualmente conto nella motivazione dell’atto repressivo.
5 – L’appello deve essere accolto.
Questo Consiglio, con la sentenza n. 8456/2025, ha accolto il ricorso in appello avverso la sentenza del Tar n. 6462/23, annullando l’ordine di demolizione n. 1588 del 05.11.2013.
Non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni espresse nel precedente citato, vista anche la sostanziale analogia tra i due provvedimenti impugnati che hanno ad oggetto le medesime opere e recano un’analoga motivazione, che come di seguito esposto, non appare idonea a giustificare il potere repressivo esercitato.
È dunque sufficiente richiamare gli snodi fondamentali del precedente citato.
5.1 – Contrariamente da quanto affermato dall’amministrazione e avallato dal Tar, le opere in esame non configurano un’unitaria ristrutturazione edilizia, ma costituiscono plurimi interventi eterogenei e di modesta entità (tettoie, volumi tecnici, ampliamenti minimi di pertinenze, recinzioni, pavimentazioni e muretti), afferenti alla edilizia libera o già fatti oggetto di DIA. L’amministrazione avrebbe dovuto, pertanto, dimostrare la non riconducibilità di tali opere al regime di semplificazione normativa previsto dal DPR 31/2017 ed all’ambito di applicazione dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 (che esonera dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi minori, che non alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore) e, quindi, avrebbe dovuto argomentare le concrete ragioni per le quali l’autorizzazione paesaggistica era necessaria in relazione alle singole opere considerate. In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare in modo puntuale la concreta lesività di ciascuno degli interventi considerati per i valori paesaggistici tutelati dallo specifico vincolo applicabile, distinguendo gli interventi per i quali non era necessaria l’autorizzazione paesaggistica, quelli già autorizzati sulla base della precedente DIA del 2011 e quelli effettivamente eseguiti in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica.
6 – Per le ragioni esposte l’appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese di lite del doppio grado di giudizio compensante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente FF
GI BE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI BE | BI RO |
IL SEGRETARIO