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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 69-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa FR OL Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. AS MA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da Parte_1
(c.f. , residente in [...]11, rappresentato
[...] C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola,
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
Parte_1
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., in persona dell'Avv. Leonardo
Ravera, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
pagina 1 di 6 • sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti pari a euro 347.626,19, derivanti prevalentemente da finanziamenti relativi pregresso esercizio di attività imprenditoriale da parte della coniuge e a spese del nucleo familiare (cfr. relazione OCC pag.
4-6 nonché pag. 9 e documentazione ivi richiamata); egli è titolare di due veicoli usati, da escludere dal patrimonio di liquidazione in quanto necessari agli spostamenti del nucleo familiare e di modesto valore (tg. DK266VH e
DC271DN cfr. relazione OCC pag. 6 e integrazioni d.d. 06.11.2025); è titolare di rapporto di lavoro subordinato come Brigadiere per l'arma dei Carabinieri, con redditi mensili netti pari, in media, a € 2.558,50 (cfr. relazione OCC pag. 7); i conti correnti, secondo quanto indicato dal Gestore della Crisi,presentano importi contenuti (cfr. relazione OCC pag. 7: uno ha un saldo attivo pari a € 1.195,88 di cui al doc. 12, l'altro ha un saldo negativo di cui al doc. 13)
• la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 1.427,83 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della pagina 2 di 6 procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII;
il ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla eventuale pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico del debitore è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, il
Liquidatore dovrà esaminare il contratto concluso fra il ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]11; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. AS MA;
nomina
Liquidatore della procedura l'Avv. Leonardo Ravera, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.; ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pagina 3 di 6 − ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentito il debitore, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) si autorizza il debitore ed il suo nucleo familiare a utilizzare i veicoli tg.
DK266VH e DC271DN; dispone
pagina 4 di 6 che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI,
e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici - lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
pagina 5 di 6 • che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
AS MA FR OL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LZ
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa FR OL Presidente dott.ssa Cristina Longhi Giudice dott. AS MA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato in proprio da Parte_1
(c.f. , residente in [...]11, rappresentato
[...] C.F._1
e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola,
- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che
• ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
Parte_1
• al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., in persona dell'Avv. Leonardo
Ravera, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
• non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; osserva quanto segue:
pagina 1 di 6 • sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
➢ da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
➢ da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione: in particolare, il debitore ha debiti pari a euro 347.626,19, derivanti prevalentemente da finanziamenti relativi pregresso esercizio di attività imprenditoriale da parte della coniuge e a spese del nucleo familiare (cfr. relazione OCC pag.
4-6 nonché pag. 9 e documentazione ivi richiamata); egli è titolare di due veicoli usati, da escludere dal patrimonio di liquidazione in quanto necessari agli spostamenti del nucleo familiare e di modesto valore (tg. DK266VH e
DC271DN cfr. relazione OCC pag. 6 e integrazioni d.d. 06.11.2025); è titolare di rapporto di lavoro subordinato come Brigadiere per l'arma dei Carabinieri, con redditi mensili netti pari, in media, a € 2.558,50 (cfr. relazione OCC pag. 7); i conti correnti, secondo quanto indicato dal Gestore della Crisi,presentano importi contenuti (cfr. relazione OCC pag. 7: uno ha un saldo attivo pari a € 1.195,88 di cui al doc. 12, l'altro ha un saldo negativo di cui al doc. 13)
• la somma che appare necessaria per il sostentamento del debitore, in considerazione delle spese esposte nella relazione particolareggiata, la cui congruità è stata attestata dal gestore della crisi,
e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, va determinata in euro 1.427,83 mensili, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tale limite alla soddisfazione dei creditori per il periodo di tre anni, considerata la possibilità del debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della pagina 2 di 6 procedura, ai sensi dell'art. 282 CCII;
il ricorrente metterà a disposizione dei creditori anche ogni ulteriore bene che perverrà nel suo patrimonio dall'apertura della procedura sino alla eventuale pronuncia di esdebitazione;
si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico del debitore è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
• ritenuto che, qualora fra i crediti, dovessero risultarne alcuni derivanti da rapporti di consumo, il
Liquidatore dovrà esaminare il contratto concluso fra il ricorrente ed il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e seg. d.lgs. 206/2005 (come anche da ultimo indicato dalla Corte di Giustizia nella causa C-582/23, sent. 03.07.2025), se del caso disapplicandole;
• ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di (c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]11; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. AS MA;
nomina
Liquidatore della procedura l'Avv. Leonardo Ravera, già nominato gestore della crisi dall'O.C.C.; ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pagina 3 di 6 − ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;
dispone che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentito il debitore, dichiari di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII; ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) si autorizza il debitore ed il suo nucleo familiare a utilizzare i veicoli tg.
DK266VH e DC271DN; dispone
pagina 4 di 6 che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI,
e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della debitrice diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;
dispone
• che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
• che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma,
CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
• che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e – verificata l'eventuale presenza di clausole vessatorie contenute in contratti consumeristici - lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;
in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;
• che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
pagina 5 di 6 • che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte del debitore);
• che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
dispone la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Bolzano, il 09/12/2025
Il Giudice est. La Presidente
AS MA FR OL
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