Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1075
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non si fosse verificata, computando i termini dalla notifica della cartella di pagamento e non dalla data dell'intimazione. Eventuali prescrizioni anteriori alla cartella dovevano essere fatte valere con impugnazione della cartella stessa.

  • Rigettato
    Mancata prova della notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato prova della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data anteriore all'intimazione.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per procura non conforme

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, dato che la procura era stata autenticata dal difensore e vi era attestazione di conformità ai sensi del CAD. Inoltre, anche in caso di vizio, sarebbe stato concesso termine per la regolarizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1075
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1075
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo