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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7356/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002441184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione n. 034 2024 90024411 84000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata l'11 settembre 2024, per il pagamento della somma di
Euro 394,20, sulla base di cartella di pagamento n. 03420200016925717000, notificata il 30 marzo 2022,
a titolo di tassa automobilistica dell'anno 2015, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e ha dedotto la mancata prova della notifica della cartella di pagamento e ha chiesto che l'intimazione sia dichiarata nulla ed inefficace, con vittoria di spese da distrarre.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità della procura conferita al difensore.
Risulta, infatti, che la sottoscrizione della parte che ha conferito la procura è stata autentica dal difensore e che vi è attestazione di conformità ai sensi, non già dell'art. 7 della d.lgs. n. 546/1992, bensì dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD).
In ogni caso l'eventuale vizio della procura non determinerebbe inammissibilità del ricorso, bensì
l'assegnazione di un termine per il rilascio di valida procura (art. 182, comma 2, c.p.c.).
Con un unico motivo il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica dell'anno 2015 e la mancata prova della notifica della cartella di pagamento alla base dell'intimazione impugnata.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato copia dell'avvio si ricevimento relativo alla cartella di pagamento n. 03420200016925717000, alla base dell'intimazione impugnata in questa sede, sia pure negligentemente prodotta in calce a un estratto di ruolo, in fascicolo privo di indice.
La cartella risulta notificata il 30 marzo 2022, come, del resto, indicato nell'intimazione di pagamento.
L'atto impugnato è stato notificato l'11 settembre 2024 e tale tale data, pertanto, non si era verificata alcuna prescrizione, dovendosi essa computare dalla data della notifica della cartella. Eventuali prescrizioni verificatesi precedentemente alla notifica della cartella di pagamento n. 03420200016925717000 si sarebbero dovute far valere, ovviamente, con la tempestiva impugnazione della cartella stessa.
Entrambi i motivi risultano, pertanto, infondati, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Calabria, che si sono avvalse della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 186,40 (centottantasei/40) oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
AN IA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
IANNINI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7356/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002441184000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione n. 034 2024 90024411 84000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata l'11 settembre 2024, per il pagamento della somma di
Euro 394,20, sulla base di cartella di pagamento n. 03420200016925717000, notificata il 30 marzo 2022,
a titolo di tassa automobilistica dell'anno 2015, sanzioni e interessi.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e ha dedotto la mancata prova della notifica della cartella di pagamento e ha chiesto che l'intimazione sia dichiarata nulla ed inefficace, con vittoria di spese da distrarre.
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Calabria, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità della procura conferita al difensore.
Risulta, infatti, che la sottoscrizione della parte che ha conferito la procura è stata autentica dal difensore e che vi è attestazione di conformità ai sensi, non già dell'art. 7 della d.lgs. n. 546/1992, bensì dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD).
In ogni caso l'eventuale vizio della procura non determinerebbe inammissibilità del ricorso, bensì
l'assegnazione di un termine per il rilascio di valida procura (art. 182, comma 2, c.p.c.).
Con un unico motivo il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale della tassa automobilistica dell'anno 2015 e la mancata prova della notifica della cartella di pagamento alla base dell'intimazione impugnata.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato copia dell'avvio si ricevimento relativo alla cartella di pagamento n. 03420200016925717000, alla base dell'intimazione impugnata in questa sede, sia pure negligentemente prodotta in calce a un estratto di ruolo, in fascicolo privo di indice.
La cartella risulta notificata il 30 marzo 2022, come, del resto, indicato nell'intimazione di pagamento.
L'atto impugnato è stato notificato l'11 settembre 2024 e tale tale data, pertanto, non si era verificata alcuna prescrizione, dovendosi essa computare dalla data della notifica della cartella. Eventuali prescrizioni verificatesi precedentemente alla notifica della cartella di pagamento n. 03420200016925717000 si sarebbero dovute far valere, ovviamente, con la tempestiva impugnazione della cartella stessa.
Entrambi i motivi risultano, pertanto, infondati, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nella misura ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546/1992 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione Calabria, che si sono avvalse della difesa di propri funzionari.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Calabria di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 186,40 (centottantasei/40) oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
AN IA