Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/11/2025, n. 37793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37793 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giundica omettere le generalità e gli altri dah idly indicati nefallegato provedimenthomede fan 52 del DLvo n. 196 del 20
CANCELLIERE
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da:
EMANUELE DI VO
MA ER RE
SS D'RE RU RD
ha pronunciato la seguente
TT AR
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
-Relatore -
37793-25
Sent. n. sez. 972/2025 UP - 23/10/2025 R.G.N. 17913/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GI nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TT AR;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa dell'imputato in replica alle conclusioni del PG;
letta la memoria depositata dalla parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 04/05/2021 dal Tribunale di Potenza, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di UI RE, imputato del reato previsto dall'art.590 cod.pen., commesso in dato di MO RI, rideterminando la pena in € 600,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
1.1 Era contestato all'imputato quale legale rappresentante della "Provincia della Natività della Beata RIa Vergine dell'Ordine della Santissima Trinità", istituto medico-pedagogico erogante attività riabilitative nei confronti di soggetti affetti, tra l'altro, da deficit psichico di avere cagionato colposamente lesioni nel confronti di MO RI, fisioterapista della riabilitazione in servizio presso la struttura, determinanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 122 giorni, in quanto nell'espletamento delle funzioni - l'operatrice era stata aggredita dal paziente GI AB, affetto da "insufficienza mentale medio- alta con innesto psicotico"; con contestazione di colpa generica nonché di colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 28, 37 e 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81. 1.2 La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata da parte del Tribunale, sulla base degli atti utilizzati nel corso del giudizio abbreviato, specificamente consistenti nella denuncia-querela presentata dalla persona offesa il 27/12/2018 e nella comunicazione di notizia di reato del 18/03/2019, atti dai quali si evinceva che la RI era stata aggredita il 15/12/2018 dal suddetto paziente, prima con un pugno in viso e poi con ulteriori schiaffi e pugni, cagionandole lesioni con un conseguente periodo di inabilità al lavoro quantificato in complessivi giorni 122; avendo altresì evidenziato, il Tribunale, la sussistenza dei profili di colpa specifica contestati nell'atto di esercizio dell'azione penale, essendo mancata un'attività di formazione del personale sugli specifici rischi derivanti dalle mansioni, essendo state omesse le visite mediche finalizzate a valutare la effettiva idoneità del personale in tale senso ed essendo stata omessa la previsione - nel documento di valutazione dei rischi delle procedura di contenimento del rischio di aggressione da parte dei pazienti.
1.3 La Corte ha quindi ritenuto condivisibile la valutazione operata dal giudice di primo grado in punto di penale responsabilità dell'imputato. In particolare, nel fare integrale riferimento per relationem alle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado (essendo i motivi di appello ripropositivi di questioni già affrontate in tale sede), ha ritenuto infondato il motivo inerente alla presenza di un valido documento di valutazione dei rischi,
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rilevando che all'imputato non era stata contestata l'omessa redazione dello stesso ma la sua incompletezza, mancando la previsione dei rischi derivanti dall'aggressione da parte dei pazienti. Ha rigettato il motivo inerente alla dedotta carenza di nesso causale tra le omissioni ascritte all'imputato e l'evento lesivo, ritenendo con integrale richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che il comportamento della persona offesa non potesse ritenersi né atipico e nemmeno abnorme, in modo da interrompere lo stesso nesso causale con le condotte omissive ascritte all'imputato. Ha pure rigettato il motivo riguardante la dedotta delegabilità del compito di redigere e aggiornare il documento di valutazione dei rischi al rettore o gestore della sede locale dell'istituto, ritenendo che le medesime attività non fossero oggetto di possibile delega ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett.a), d.lgs. n.81/2008. In ordine al quarto motivo, ha ritenuto che il racconto degli accadimenti forniti dalla persona offesa risultasse coerente e credibile e avvalorato da altre risultanze probatorie, tra cui le certificazioni mediche e le annotazioni riportate sul "diario di bordo della struttura", oltre che sulla scorta delle certificazioni mediche presenti
in atti.
Ha invece accolto il motivo inerente al trattamento sanzionatorio, ritenendo applicabili le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena finale alla misura suddetta.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione UI RE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. la violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 43 cod.pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'interruzione del nesso causale tra la condotta omissiva dell'imputato e la verificazione dell'evento lesivo. Ha premesso che il giudice di secondo grado aveva motivato in ordine al tema della sussistenza del nesso causale limitandosi a fare rinvio alla sentenza di primo grado, da ritenersi anche essa immotivata e non esaustiva;
esponendo che il Tribunale si era limitato ad esporre che l'operato della persona offesa fosse stato circoscritto all'atto di accompagnare il AB da una collega, con mero richiamo a quanto esposto nella querela, in tal modo omettendo di considerare alcuni aspetti sottolineati dalla difesa al fine di mettere in rilievo l'assunta abnormità della condotta della RI rispetto alla prescrizioni imposte alla stessa;
esponeva che il AB non era un paziente affidato alla RI, la quale aveva arbitrariamente
ritenuto di assumersi il rischio di avere contatti con il medesimo, pur essendo consapevole delle sue problematiche psichiche. Ha dedotto che, in relazione ai profili di colpa specifica contestati, non si presentasse alcuna necessità di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, atteso che tutti i rischi prevedibili si presentavano come inclusi nel documento medesimo;
esponeva che i giudici di merito non avevano tenuto conto della risultanze delle investigazioni difensive, nell'ambito delle quali erano stati escussi il coordinatore dei fisioterapisti della struttura e il coordinatore medico;
dalle quali emergeva che il AB era stato affidato ad altra dipendente della struttura;
ha altresì sottolineato che non rispondesse a verità l'addebito di non avere impartito una idonea formazione nei confronti della lavoratrice, come attestato dalla scheda formativa prodotta nei giudizi di merito. Ha quindi esposto che le modalità di cura adottate nel centro riabilitativo si fondavano sul rapporto fiduciario tra paziente e terapista affidatario e che la persona offesa aveva violato tale regola, prendendosi carico di un paziente non affidatole e ponendosi quindi il suo comportamento come causa esclusiva dell'evento.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale. Il difensore della parte civile ha depositato memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, vertendosi in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, [...], Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, [...], Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, [...], Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022
del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617); ciò anche alla luce, nel caso di specie, dello specifico richiamo contenuto nella sentenza di appello alle argomentazioni spese da parte del giudice di primo grado.
3. Il punto del motivo di ricorso nel quale è stato adombrato un vizio della motivazione della sentenza di appello, in quanto operata meramente per relationem rispetto alla sentenza di primo grado,con conseguente omissione della presa in esame dei motivi di impugnazione, non è fondato. A tale proposito va rilevato che, in tema di motivazione operata per relationem, questa Corte sin dal risalente arresto espresso da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, [...], Rv. 216664 - ha ritenuto che tale tecnica argomentativa sia da considerare legittima quando il provvedimento: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (in termini conformi, successivamente, si sono anche espresse Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, [...], Rv. 261839; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [...], Rv. 274252). Nella successiva e copiosa elaborazione giurisprudenziale sulla relativa tematica, questa Corte ha peraltro precisato che la decisione del giudice non deve presentarsi come un'acritica accettazione di valutazioni altrui giacché la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento (Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, [...], Rv. 226488; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, [...], Rv. 259111). Premesse sulla base delle quali è stato quindi ritenuto che la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli
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stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema predetto della motivazione per relationem (Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, [...], Rv. 254102; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259316; Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, [...], Rv. 287104), con la conseguenza che è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, [...], Rv. 271700). Per l'effetto - e in definitiva - il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, [...], Rv. 255392), mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611). Presupposto da cui consegue la rilevante conseguenza della illegittimità di tale tecnica redazionale nel caso in cui nel giudizio di appello siano state introdotte nuove acquisizioni probatorie conseguentemente non esaminate compiutamente nel tessuto argomentativo. Nel caso di specie, l'odierno ricorrente deduce il carattere non esaustivo della motivazione della sentenza di secondo grado con specifico riferimento al secondo motivo di appello, nel quale era stato dedotto il carattere abnorme della condotta della lavoratrice con richiamo ai verbali di sommarie informazioni testimoniali rese in sede di indagini difensive. La censura, alla luce delle suddette argomentazioni, deve peraltro: ritenersi infondata. Atteso che le argomentazioni contenute nel secondo motivo di appello riguardavano il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal coordinatore medico e dal responsabile dei fisioterapisti, in ordine alle quali la sentenza di primo grado aveva operato un adeguato esame;
mentre le censure, a propria volta, si presentavano come reiterative di argomentazioni già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado e nella quale erano altresì state sviluppate,
nel tessuto argomentativo, ulteriori considerazioni in punto di fatto attinenti alla dedotta abnormità della condotta della lavoratrice. Deve quindi ritenersi che, atteso il tenore delle censure spiegate nel motivo di impugnazione, le argomentazioni contenute nello stesso non avessero un effettivo carattere di novità rispetto a quelle spiegate nel corso del primo grado di giudizio, con conseguente non censurabilità sotto tale profilo della tecnica argomentativa spiegata da parte della Corte territoriale.
4. Parte ricorrente ha altresì censurato le argomentazioni contenute nelle sentenze di merito in ordine al mancato riscontro del carattere abnorme della condotta tenuta dalla lavoratrice;
sostanzialmente deducendo, in riferimento al contenuto delle citate sommarie informazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive, un vizio di travisamento per omissione da parte dei giudici di merito. Va quindi premesso che, rispetto al dedotto vizio di travisamento della prova, il vizio medesimo può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso - come quello di specie di cosiddetta "doppia conforme", nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 272018; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155) ricordanda.che Tale vizio vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia ", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370). In particolare, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto
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emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085).
provvedimento
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha adempiuto all'onere di allegazione dell'atto processuale di riferimento, in relazione ai suddetti verbale di sommarie informazioni;
dovendosi peraltro ritenersi che i giudici di merito non siano incorsi nel vizio di travisamento per omissione ovvero di scorretta interpretazione dei dati univocamente emergenti dai suddetti elementi probatori. Difatti, in relazione al contenuto dei predetti verbali, va rilevato come entrambi i giudici di merito abbiano idoneamente valutato le circostanze di fatto emergenti dagli stessi e le considerazioni espresse dai sommari informatori;
con specifico riferimento al dato consistente nel fatto che il AB era stato formalmente affidato ad altra fisioterapista (RIantonia Leggeri) e non alla persona offesa;
esaminando, peraltro, tali dichiarazioni alla luce di quanto riferito nella denuncia-querela, nella quale si era dato atto che la persona offesa aveva dichiarato che, nel frangente, stava accompagnando il AB proprio presso la formale affidataria. Quindi non sussiste, alla luce dei predetti principi, alcun travisamento omissivo censurabile in questa sede;
avendo i giudici di merito compiutamente valutato quanto dichiarato dai citati sommari informatori e operando le relative considerazioni alla luce di quanto esposto da parte della persona offesa in sede di querela;
ricordando, a tale proposito e in riferimento ad argomentazione contenuta nel motivo di impugnazione, che, ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, D'Amico, Rv. 261006; Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277965).
6. Ciò premesso, il punto del motivo inerente all'errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito in ordine alla valutazione del carattere deduttivamente abnorme della condotta della lavoratrice, è infondato.
BITOMEATF
Va rilevato - sotto tale aspetto che il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia qualificabile come abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, solo al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018, [...], Rv. 272222; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284237). In particolare, ancora più specificamente, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, [...], Rv. 263386; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, [...], Rv. 281748; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284237, cit.). In sostanza, sulla base dell'esame sinottico dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che sia interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore nel solo caso in cui la stessa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso, di modo che il comportamento possa ritenersi derivante esclusivamente dal centro decisionale facente capo al lavoratore, potendosi quindi considerare il fattore di rischio come non connaturato alle mansioni svolte o assegnate e quindi non prevedibile e governabile da parte del datore;
tanto anche in coerenza con l'espresso disposto dell'art.20, comma 2, lett.g), del d.lgs. n.81/2008, che impone al lavoratore di <<non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori». Rilevando altresì che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n.16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, [...], Rv. 276242), ciò in quanto le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa
prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare parte degli stessi destinatari delle direttive di ed evitare l'instaurarsi, da sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).
7. Nel caso di specie, i mezzi di prova invocati dal ricorrente a sostegno del proprio assunto - ovvero le dichiarazioni rese dal Di LE e dal AV in sede di indagini difensive - non sono idonee a configurare alcun comportamento abnorme della lavoratrice, inteso nel senso suddetto. Sul punto, la difesa del ricorrente ha fatto riferimento a desunte disposizioni in ordine alla "presa in carico dei pazienti da parte degli operatori sanitari, deducendo (sulla scorta delle predette dichiarazioni) che la RI non fosse autorizzata a prendere in carico il AB, in quanto formalmente affidato ad altra dipendente della struttura, ovvero la terapista RIella GI. Peraltro, va rilevato che le considerazioni poste alla base del motivo - sul punto, sostanzialmente reiterative di quelle già spiegate nel corrispondente motivo di appello - si appalesano intrinsecamente aspecifiche nella parte in cui fanno riferimento a dedotte direttive non adeguatamente documentate. D'altra parte, come rilevato dal giudice di primo grado, era desumibile dal contenuto della querela atto pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato, come sopra ricordato - che la RI stesse accompagnando il AB in palestra e proprio presso la GI, affidataria del paziente. Deve quindi ritenersi, alla luce dei principi sopra richiamati, che correttamente i giudici di merito abbiano escluso la sussistenza di un'interruzione del nesso di causalità derivante dal comportamento abnorme della lavoratrice;
ciò in quanto la presa in carico di un paziente degente presso la struttura deve intendersi come specificamente rientrante nell'ambito dell'area delle mansioni affidate alla lavoratrice stessa e non tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Atteso che la specificità dei compiti svolti presso la struttura sanitaria comporta intrinsecamente la possibilità di contatti con pazienti affetti da disturbo psichico e il conseguente rischio di subire conseguenze derivanti dai contatti medesimi pure da parte di soggetti non oggetto di formale affidamento per lo svolgimento delle terapie.
8. Quanto all'argomentazione, pure contenuta nel motivo di ricorso, inerente alla dedotta carenza del profilo di colpa specifica contestato ai sensi dell'art.37 del d.lgs. n.81 del 2008 (ovvero la mancanza di un'idonea attività formativa), la stessa
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va ritenuta inammissibile ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc.pen., non trattandosi di argomentazione poste alla base di motivo di appello. Mentre, in ordine al profilo di colpa derivante dalle modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi, il punto di doglianza risulta estrinsecamente aspecifico, non contenendo lo stesso alcuna effettiva contestazione delle argomentazioni spiegate dai giudici di merito, nel punto in cui gli stessi hanno rilevato che il documento stesso non risultava aggiornato alla luce dei rischi derivanti dalle potenziali aggressioni da parte dei pazienti, pure ampiamente prevedibili alla luce della documentazione acquisita nel corso del giudizio abbreviato (quale, in particolare, il "diario di bordo" della struttura).
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va provveduto in ordine alle spese in relazione alla costituita parte civile, la quale si è limitata a depositare per via telematica le proprie conclusioni scritte;
tanto in conformità con il principio per cui la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte (come nel caso di specie) ed eventuale nota spese (cfr. Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285598). Ai sensi dell'art.52 del d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore della parte civile. Dispone l'oscuramento dei dati sensibili
Così deciso, il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Attino RI
DEPOSITATO CANCELLERIA
oggi,
20/11/2015 Punzionario Giudiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
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Il Presidente Emanuele Di Salvo