Sentenza 22 ottobre 2019
Massime • 1
Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Commentario • 1
- 1. Scaricare immagini pedopornografiche in incognito: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2019, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2019 |
Testo completo
03 827-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA PUBBLICA Dott. GEPPINO RAGO DEL 22/10/2019 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA SENTENZA Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - 2587 N. Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO PERROTTI - Consigliere - N. 35368/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EL N. IL 05/08/1977 avverso la sentenza n. 386/2016 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/10/2017 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Rolin che ha concluso per l'inammissibilisé Udito, per la parte civile, l'Avv che si riifa re. Udit i difensor Avv. Trimji Emee oi morin ori ricors? MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione RO SA avverso la sentenza della Corte d'Appello di ANCONA che il 2.10.2017 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata che, all'esito di giudizio abbreviato, l'aveva condannata per il reato di truffa ai danni della Banca della Provincia di Macerata, le concedeva il beneficio della non menzione, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Deduce la ricorrente:
1. Violazione dell'art. 195 co 7 c.p.p. per avere i giudici di merito utilizzato le dichiarazioni contenute nella querela e relative a fatti che il querelante ha appreso da persone o fonti che non è stato in grado di indicare.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del dichiarante persona offesa costituitosi parte civile 3. Vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e con riguardo la valutazione degli elementi probatori. Travisamento della deposizione di LI AS. Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che il processo è stato definito con le forme del giudizio abbreviato condizionato alla audizione del teste della difesa LI AS. La querela è stata quindi correttamente utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputata di procedere con tale rito alternativo ha reso utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Cass. n. 46473 del 2014 Rv. 261006 - 01; n. 44004 del 2015 Rv. 265236 -01). Per il resto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del merito. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa;
non decisività delle dichiarazioni del teste LI (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) che ancora in questa sede vengono messi in discussione. Per un verso, dunque, le doglianze in argomento mirano a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica 1 ひ impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, i motivi in esame finiscono per risultare del tutto aspecifici. Il ricorso è pertanto inammissibile. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 22.10.2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Gepping RAGO Giovanna VERGA range DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 29 GEN 2020 IL A) M Il Cancelliere E K P IL DIRE ssa Rosa Gruzh ysi U E T R O C 2