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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 10648/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10648 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AL LB
RICORRENTE
contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare l'avvenuto conseguimento da parte delle figlie
e dell'indipendenza economica e, Persona_1 Persona_2
per l'effetto, disporre che alcun contributo al loro mantenimento deve essere corrisposto da parte del ricorrente Sig. . Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui le figlie e Persona_1 Per_2
non siano ancora autosufficienti sotto il profilo economico,
[...]
rideterminare la misura del contributo al loro mantenimento anche in ragione dei redditi dalle stesse percepiti e, considerata altresì la sopravvenuta cessazione della loro convivenza con la madre, disporre che il medesimo predetto contributo sia ad elle corrisposto direttamente da parte dei Sig.ri e nella misura pari al 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 02.09.1989, in Venezia- CP_1
Mestre (VE); che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie Per_1
e , attualmente entrambe maggiorenni;
che, con
[...] Persona_2
decreto del 19.11.2002, il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate nel
Pag. 2 di 6 verbale dell'udienza del 06.11.2002, nelle quali, con specifico riferimento al mantenimento delle due figlie e , Persona_1 Persona_2
era stato stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra la somma complessiva mensile di 410,00 euro CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 998 del 21.04.2011, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Parte_1
e ratificando le condizioni dagli stessi proposte, e
[...] CP_1
stabilendo a carico dell'odierno esponente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra un contributo CP_1
al mantenimento pari complessivamente ad 600,00 euro mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale e al rimborso del 50% di tutte le spese mediche, scolastiche e ricreative riferite alle stesse minori e decise congiuntamente dai genitori;
che le figlie e Persona_1 Per_2
erano oramai entrambe divenute maggiorenni, avevano concluso
[...]
positivamente il percorso di studio e di formazione dalle stesse scelto, stavano svolgendo stabilmente un'attività lavorativa e non vivevano più da tempo insieme alla madre loro affidataria. Ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuto conseguimento da parte delle figlie e dell'indipendenza economica e, Persona_1 Persona_2
per l'effetto, disporre che alcun contributo al loro mantenimento doveva essere corrisposto da parte del ricorrente a . CP_1
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 25.9.2025 compariva il solo ricorrente ed il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice tratteneva in decisione la causa e si riservava di riferire al
Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie, ha conseguito l'abilitazione Persona_1
all'esercizio della professione di psicologa nel corso del 2024; collabora stabilmente con la società Cooperativa Oikia Per La Famiglia, nonché con il Dott. , percependo, a tale titolo, compensi mensili Persona_3
pari complessivamente a totali 2.025,88 euro al mese (doc. 11). Percepisce inoltre ulteriori emolumenti dalla società Controparte_2
in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...]
Pag. 4 di 6 parziale, con una retribuzione netta mensile pari a circa 350,00 euro (doc.
12).
Per quanto riguarda , dal 02.05.2023 svolge in maniera Persona_2
continuativa attività lavorativa alle dipendenze della società BRT S.p.a., con contratto di lavoro convertito in tempo indeterminato a decorrere dal
01.05.2024 (doc. 14), percependo a tale titolo una retribuzione base lorda mensile pari ad 1.657,21 euro, corrispondenti a circa 1.450,00 euro netti al mese (doc. 15).
Gli importi percepiti dalle due figlie risultano più che adeguati per poter affermare la loro raggiunta autosufficienza economica e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro.
Di conseguenza, va disposta la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 998 del 21.04.2011 del Tribunale di Venezia dalla data della domanda.
Infatti la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/21 e n. 10974/23).
Le spese di lite vanno poste a carico di in considerazione CP_1
della sua soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/14, così come
Pag. 5 di 6 aggiornato dal DM n. 147/22, utilizzando lo scaglione “valore indeterminabile-complessità bassa”, nella misura dei minimi, in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del
Tribunale di Venezia n. 998 del 21.04.2011, dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a di versare a un Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
dalla data della domanda.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in CP_1
favore di che liquida in 2.906,00 euro per compensi, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 4 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 10648/25 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10648 del Ruolo Generale dell'anno 2025 introdotto da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AL LB
RICORRENTE
contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare l'avvenuto conseguimento da parte delle figlie
e dell'indipendenza economica e, Persona_1 Persona_2
per l'effetto, disporre che alcun contributo al loro mantenimento deve essere corrisposto da parte del ricorrente Sig. . Parte_1
Nel merito, in via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui le figlie e Persona_1 Per_2
non siano ancora autosufficienti sotto il profilo economico,
[...]
rideterminare la misura del contributo al loro mantenimento anche in ragione dei redditi dalle stesse percepiti e, considerata altresì la sopravvenuta cessazione della loro convivenza con la madre, disporre che il medesimo predetto contributo sia ad elle corrisposto direttamente da parte dei Sig.ri e nella misura pari al 50% Parte_1 CP_1
ciascuno, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.4.2025 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in data 02.09.1989, in Venezia- CP_1
Mestre (VE); che dall'unione dei coniugi erano nate le figlie Per_1
e , attualmente entrambe maggiorenni;
che, con
[...] Persona_2
decreto del 19.11.2002, il Tribunale di Venezia aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi indicate nel
Pag. 2 di 6 verbale dell'udienza del 06.11.2002, nelle quali, con specifico riferimento al mantenimento delle due figlie e , Persona_1 Persona_2
era stato stabilito a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Sig.ra la somma complessiva mensile di 410,00 euro CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 998 del 21.04.2011, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Parte_1
e ratificando le condizioni dagli stessi proposte, e
[...] CP_1
stabilendo a carico dell'odierno esponente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra un contributo CP_1
al mantenimento pari complessivamente ad 600,00 euro mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale e al rimborso del 50% di tutte le spese mediche, scolastiche e ricreative riferite alle stesse minori e decise congiuntamente dai genitori;
che le figlie e Persona_1 Per_2
erano oramai entrambe divenute maggiorenni, avevano concluso
[...]
positivamente il percorso di studio e di formazione dalle stesse scelto, stavano svolgendo stabilmente un'attività lavorativa e non vivevano più da tempo insieme alla madre loro affidataria. Ciò premesso chiedeva di accertare e dichiarare l'avvenuto conseguimento da parte delle figlie e dell'indipendenza economica e, Persona_1 Persona_2
per l'effetto, disporre che alcun contributo al loro mantenimento doveva essere corrisposto da parte del ricorrente a . CP_1
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 25.9.2025 compariva il solo ricorrente ed il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice tratteneva in decisione la causa e si riservava di riferire al
Collegio.
Il ricorso proposto è fondato e può trovare accoglimento.
Va ricordato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/21).
Nel caso di specie, ha conseguito l'abilitazione Persona_1
all'esercizio della professione di psicologa nel corso del 2024; collabora stabilmente con la società Cooperativa Oikia Per La Famiglia, nonché con il Dott. , percependo, a tale titolo, compensi mensili Persona_3
pari complessivamente a totali 2.025,88 euro al mese (doc. 11). Percepisce inoltre ulteriori emolumenti dalla società Controparte_2
in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
[...]
Pag. 4 di 6 parziale, con una retribuzione netta mensile pari a circa 350,00 euro (doc.
12).
Per quanto riguarda , dal 02.05.2023 svolge in maniera Persona_2
continuativa attività lavorativa alle dipendenze della società BRT S.p.a., con contratto di lavoro convertito in tempo indeterminato a decorrere dal
01.05.2024 (doc. 14), percependo a tale titolo una retribuzione base lorda mensile pari ad 1.657,21 euro, corrispondenti a circa 1.450,00 euro netti al mese (doc. 15).
Gli importi percepiti dalle due figlie risultano più che adeguati per poter affermare la loro raggiunta autosufficienza economica e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro.
Di conseguenza, va disposta la revoca dell'obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie stabilito con la sentenza di divorzio n. 998 del 21.04.2011 del Tribunale di Venezia dalla data della domanda.
Infatti la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/21 e n. 10974/23).
Le spese di lite vanno poste a carico di in considerazione CP_1
della sua soccombenza e sono liquidate secondo il DM n. 55/14, così come
Pag. 5 di 6 aggiornato dal DM n. 147/22, utilizzando lo scaglione “valore indeterminabile-complessità bassa”, nella misura dei minimi, in considerazione della limitata complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così dispone:
A modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del
Tribunale di Venezia n. 998 del 21.04.2011, dichiara il venire meno dell'obbligo in capo a di versare a un Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle figlie e Persona_1 Per_2
dalla data della domanda.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in CP_1
favore di che liquida in 2.906,00 euro per compensi, Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 4 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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