Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 02/03/2026, n. 37
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Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Rinuncia al riscatto ai fini pensionistici

    La Corte rigetta il ricorso basandosi sui principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 112/2024, secondo cui il riscatto degli anni di laurea si atteggia come negozio aleatorio il cui scopo primario è l'incremento dell'anzianità contributiva ai fini dell'an del diritto a pensione, non necessariamente del quantum del trattamento. Pertanto, non vi è un diritto alla neutralizzazione del riscatto per ottenere un ricalcolo pensionistico più favorevole.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di liquidazione

    Il ricorso viene rigettato in quanto la richiesta di rinuncia al riscatto è stata ritenuta infondata.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 707, l. n. 190/2014

    La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata. La Corte Costituzionale si è già pronunciata sulla compatibilità della normativa con gli artt. 3 e 38 Cost. nella sentenza n. 112/2024, ritenendo che il riscatto sia un negozio aleatorio e che l'affidamento nella legge non sia meritevole di tutela in caso di mancato miglioramento del trattamento pensionistico. Non emergono profili di incostituzionalità neanche in riferimento all'art. 97 Cost.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese vengono integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 77/2018) che ammette la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, quali la diversità di decisioni tra sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti su casi analoghi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 02/03/2026, n. 37
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna
    Numero : 37
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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