Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 02/03/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 37/2026/C
Giudizio n. 46654
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LI - RO
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46654 del registro di segreteria, proposto dal OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Donatello Genovese e Antonio Salzano, contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocata Mariateresa Nasso e contro il Ministero della giustizia, non costituito.
Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avv. Donatello Genovese per il ricorrente e l’avvocata Mariateresa Nasso per l’Inps.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2025 il OMISSIS, già OMISSIS, in quiescenza dal 6 maggio 2025, ricorre avverso il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia emesso nei suoi confronti.
1.1. Il ricorrente, tramite i suoi difensori, innanzitutto ricostruisce i fatti.
È stato collocato in quiescenza al compimento del 70° anno di età con la qualifica di OMISSIS. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia del 16.7.1984 era stato ammesso al riscatto, ai fini pensionistici, del quadriennio di studi universitari e aveva versato i relativi contributi.
Prima di presentare all’Inps domanda di pensione ha chiesto di rinunciare agli effetti pensionistici del provvedimento di riscatto; ciò, allo scopo di ottenere il calcolo della pensione secondo il c.d. “sistema misto”. Tuttavia, l’Istituto previdenziale non ha tenuto conto di tale rinuncia e gli ha liquidato la pensione sulla base del sistema retributivo, per un ammontare di 186.081,69 euro, importo inferiore a quello riconosciuto ai suoi colleghi che non avevano riscattato gli anni di laurea.
Ritiene che sia stata in tal modo violata la normativa di cui all’art. 13, d.P.R. n. 1092/1973 disciplinante il riscatto, nonché l’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. In subordine, solleva questione di illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
1.2. Richiama la giurisprudenza contabile ed amministrativa che ha riconosciuto ammissibile la rinuncia al riscatto presentata prima dell’emissione del provvedimento definitivo di pensione, in particolare facendo derivare tale ammissibilità dalla circostanza che il provvedimento di riscatto è conseguente ad una scelta del soggetto. Quindi, conformemente al principio che ammette, in via generale, la revocabilità degli atti unilaterali con obbligazione a carico del solo proponente. Peraltro, tenendo conto che il decreto di riscatto una volta adottato, pur efficace per quanto concerne l'obbligazione pecuniaria, non sortisce l'effetto pensionistico che gli è connaturale fino all’emissione del provvedimento definitivo di pensione.
Ricorda, inoltre, due circolari dell’Inpdap, affermando che, comunque, devono considerarsi valide anche per l’Inps, che è succeduto nei relativi rapporti.
In particolare, con circolare n. 6/1999 era stata affermata la revocabilità del riscatto fino al sopraggiungere del provvedimento definitivo di pensione, in quanto beneficio accordato al dipendente su sua richiesta e avente natura di diritto potestativo.
La circolare n. 48/2008 aveva poi confermato tale indicazione.
1.3. Parte ricorrente poi richiama diverse disposizioni dettate per specifiche categorie di dipendenti pubblici, alcune delle quali non più in vigore e, comunque, non applicabili alla presente controversia che, comunque, enunciano il principio della rinunciabilità del riscatto.
1.4. Passa poi ad analizzare la recente pronuncia n. 112/2024 della Corte costituzionale che, dichiarando infondata la proposta questione di legittimità, ha ritenuto inammissibile la neutralizzazione della contribuzione invocata da un lavoratore del settore privato in quiescenza.
Ritiene che il caso all’odierno esame di questa Corte sia diverso in quanto relativo al pubblico impiego non privatizzato e concernente la sua posizione di magistrato che non ha fruito della pensione “quota 100”, ma ha prestato, dal 12-7-1979 al 5-5-2025, ben 45 anni e 10 mesi di servizio effettivo ed ha visto maggiorata la propria anzianità di servizio col riscatto oneroso degli anni di studi universitari.
1.5. Evidenzia che il suo regime pensionistico naturale sarebbe stato quello misto secondo il primigenio disposto dall’art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, prima che su tale assetto intervenisse l’art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 e che, pertanto, l’effetto negativo del riscatto non può imputarsi a una propria imprevidenza.
1.6. Afferma che, ove l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 venisse interpretato nel senso di ostare alla rinuncia al riscatto del periodo di studi universitari, si esporrebbe a profili d’illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.
Sarebbe, infatti, in contrasto con il principio di eguaglianza, nonché irragionevole, impedire al ricorrente di rinunciare al riscatto oneroso, tenendo conto della natura e della ratio del beneficio che, secondo una giurisprudenza di questa Corte “è stato concepito dal legislatore a favore del dipendente […] sicché il soggetto beneficiario deve poter disporre del diritto”.
Vi sarebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti che hanno riscattato gli studi universitari, versando allo Stato i relativi contributi e quelli che non lo hanno fatto, a parità di servizio effettivo prestato.
Sarebbe, inoltre, in tal modo tradita la funzione del riscatto, che non opererebbe nel senso di incrementare il trattamento pensionistico.
Verrebbe, infine, leso anche il principio, enunciato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di tutela dell’affidamento riposto dal cittadino nella legge.
Per quanto sopra esposto, chiede a questa Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, in relazione all’art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 (profili sui quali, afferma il ricorrente, la Corte Costituzionale non si è pronunciata con la sentenza n. 112/2024).
1.7. Rimarca come la richiesta di rinuncia al riscatto sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di servizio.
In merito alle pronunce della Cassazione che configurano il riscatto come un negozio aleatorio, sostiene che non vi sarebbe alcuna alea nel riscatto, essendo finalizzato ad accrescere il montante contributivo e fisiologicamente diretto a produrre un risultato favorevole per il lavoratore iscritto al sistema di previdenza. Afferma poi che i precedenti della Sezione lavoro della Corte di cassazione, i quali negano la possibilità di rinunzia ai contributi versati per il riscatto degli anni di studio universitario, riguarderebbero fattispecie diverse da quella in esame, la quale concerne ricorrenti i quali avevano cambiato lavoro, circostanza in assenza della quale il riscatto avrebbe incrementato la loro anzianità retributiva.
1.8. Ricorda poi la recente sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio di questa Corte, n. 413/2025, con la quale è stata affermata la possibilità di rinunciare al riscatto, sulla base della motivazione per cui “il lavoratore che effettua il riscatto oneroso […] lo fa pensando di ricevere una pensione più elevata […] Appare, invece, paradossale che la legislazione (peraltro modificabile da parte del Legislatore in modo imprevedibile) in tali evenienze finisca per attribuire un trattamento pensionistico peggiore”; che “L’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo non può che essere quella volta alla libera rinunciabilità del riscatto” e, infine, che il rapporto pensionistico dev’essere governato da correttezza e buona fede.
1.9. Nel rassegnare le conclusioni, i difensori del ricorrente chiedono:
- che sia dichiarato il suo diritto a rinunciare al riscatto con conseguente obbligo dell’Inps a ricalcolare la pensione senza valutarlo;
- che sia annullato il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia emesso nei suoi confronti;
- in subordine, che sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 3,38 e 97 della Costituzione, in relazione all’art. 13, del d.P.R. n. 1092/1973;
- che l’Inps sia condannata alle spese del presente giudizio.
2. L’Inps si è costituito depositando una memoria il 5 febbraio 2026.
2.1. In via preliminare, eccepisce che la parte ricorrente contesta il provvedimento di riscatto emesso dal Ministero della giustizia rispetto al quale l’Istituto previdenziale non ha fornito alcun apporto istruttorio e afferma che ogni doglianza rispetto a tale provvedimento andrebbe rivolta nei confronti dell’ente che l’ha emesso.
2.2. Nel merito, afferma che il provvedimento su cui verte il presente ricorso ha ad oggetto una situazione cristallizzata da oltre vent’anni e che il quadro previdenziale, ormai consolidato, non ammetterebbe alcun ripensamento.
2.2.1. L’Istituto previdenziale richiama, quindi, il messaggio HE n. 22427/2008, per il quale in ragione della natura aleatoria del negozio di riscatto sarebbe impossibile recedere dallo stesso una volta che si sia perfezionato; ciò, in coerenza con la sua funzione che sarebbe quella di incrementare l’anzianità contributiva, mentre l’utilizzabilità di tale beneficio rappresenterebbe soltanto una conseguenza eventuale.
L’Inps ricorda che tali principi sono stati estesi agli iscritti alla gestione pubblica con il successivo messaggio HE n. 2547/2014.
2.2.2. Evidenzia, quindi, che anche la Cassazione Sezione lavoro, con la sentenza n. 15814/2002, ha affermato che non sarebbe possibile rinunciare al riscatto del periodo del corso legale di laurea, il quale persegue il fine di incrementare l’anzianità contributiva nel sistema previdenziale.
2.2.3. La parte resistente riporta anche un precedente specifico di questa Sezione che, in diversa composizione monocratica, con sentenza n. 59/2024, in riferimento a un ricorso avente il medesimo oggetto, non ha ammesso la possibilità di rinunciare al riscatto. Allo stesso modo si è pronunciata la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 596/2021.
2.2.4. In merito al quadro normativo, e nello specifico al disposto di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, l’Inps ricorda che dalla c.d. “riforma Fornero”, diretta al contenimento della spesa previdenziale, era conseguito un effetto opposto in favore di coloro che rientravano, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Questi ultimi, per effetto della riforma Fornero, beneficiavano di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo incrementativa dell’importo finale, pur avendo raggiunto il massimo della pensione nel sistema retributivo.
Per correggere questo effetto, la sopra menzionata legge n. 190/2014 ha introdotto la previsione per cui al pensionato può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle norme vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 e quello risultante dall’applicazione della quota contributiva pro-rata. Questo in quanto nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può comunque essere applicata un’aliquota di rendimento superiore all’80% della base pensionabile, già raggiunta dal ricorrente.
Ne conseguirebbe l’infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità.
2.2.5. Da ultimo, l’Inps afferma che il ricorrente non avrebbe provato il proprio interesse ad agire e, in particolare, che la liquidazione della pensione senza considerare il periodo oggetto di riscatto avrebbe portato al riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello effettivamente liquidato.
2.3. Nel rassegnare le conclusioni, l’Inps in via principale ha chiesto che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al provvedimento di riscatto del corso di laurea. Nel merito, che sia accertata l’infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese.
3. Il Ministero della giustizia non si è costituito.
4. In data 6 febbraio 2026 la parte ricorrente ha depositato, tardivamente, una nota con la quale ha replicato alle argomentazioni esposte dall’Inps con la nota di costituzione.
4.1. Innanzitutto, contesta l’affermazione dell’Istituto previdenziale che, sulla base della premessa per cui “parte ricorrente contesta il provvedimento di riscatto emesso dal Ministero di grazia e giustizia”, ha sostenuto la propria estraneità rispetto allo stesso.
Evidenziano, infatti, i difensori del dott. OMISSIS, di non avere chiesto la revoca del provvedimento di riscatto, ma di avere semplicemente rinunciato agli effetti dello stesso e che, comunque, compete all’Ente previdenziale la gestione dei contributi volontari prestati.
Aggiunge che, poiché gli atti emessi dall’amministrazione sulle domande di riscatto hanno natura paritetica, la rinuncia ai loro effetti può essere accertata a distanza di tempo, non gravando su di essi un termine decadenziale.
4.2. Richiama ancora una volta normative di settore che ammettono o hanno ammesso la rinuncia agli effetti del riscatto, nonché precedenti giurisprudenziali favorevoli.
Aggiunge che recentemente l’Inps ha accolto l’istanza di rinuncia parziale agli effetti del riscatto di un altro Magistrato in quiescenza e produce la relativa documentazione.
4.3. Afferma l’infondatezza dell’obiezione dell’Inps per cui comunque non sarebbe possibile per l’Istituto previdenziale operare una liquidazione superiore a quella in atto conferita in ragione degli effetti perequativi della norma sopravvenuta (l’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014) che imporrebbe all’Istituto di liquidare il minor importo risultante dalle due modalità di calcolo. La tesi sarebbe infondata poiché la rinuncia agli effetti del riscatto comporterebbe che l’“anzianità maturata” dal ricorrente risulterebbe inferiore a quella necessaria per il calcolo del trattamento col sistema interamente retributivo; ciò, con effetti per lui favorevoli, giacché conseguirebbe un trattamento pensionistico analogo a quello goduto dai suoi colleghi che non hanno riscattato gli anni di laurea.
4.4. Ribadisce che, in subordine, chiede che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 Costituzione.
La penalizzazione introdotta dal richiamato art. 1, comma 707, infatti, opera solo per una categoria di pubblici dipendenti che, secondo la difesa del ricorrente, sarebbe individuata irrazionalmente, determinando una disparità tra chi ha riscattato gli anni di studio universitario e chi, invece, non lo ha fatto, nonostante i primi abbiano versato maggiori contributi previdenziali.
Sarebbe stata così tradita la funzione del riscatto in argomento, concepito in favore del dipendente pubblico che, nel chiederlo, confida di incrementare il proprio trattamento pensionistico. In tal modo ci sarebbe una irragionevolezza manifesta, una disparità di trattamento e un’irrazionalità della normativa che, in violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., riserverebbe un più favorevole trattamento pensionistico a chi ha versato meno contributi; inoltre, risulterebbe leso il principio di tutela dell’affidamento riposto dal cittadino nella legge (ex artt. 3 e 97 della Costituzione). Il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, infatti, come evidenziato dal Giudice delle leggi in alcune pronunce richiamate, che le norme di diritto siano chiare e prevedibili, in particolare quando possono avere sui destinatari effetti sfavorevoli. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, inoltre, ha affermato che “… una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi illegittima quando incide sugli stessi in modo ‘improvviso e imprevedibile’ senza che lo scopo perseguito dal legislatore imponga l’intervento”.
5. Nel corso dell’udienza del 16 febbraio 2026 l’avvocata Mariateresa Nasso, anche sulla base della circostanza che questo Giudice ha evidenziato come la memoria tardiva di parte ricorrente non contenesse elementi di sostanziale novità rispetto alle argomentazioni già esposte con il ricorso, ha affermato di non ritenere necessario chiedere un rinvio dell’udienza.
Per il resto, le parti sostanzialmente si sono riportate agli atti.
DIRITTO
1. Preliminarmente, questo Giudice, accertata la regolarità della notifica del decreto di fissazione d’udienza e del ricorso al Ministero della giustizia mediante PEC inviata sia direttamente a quest’ultimo che all’Avvocatura dello Stato di Bologna e, quindi, verificata l’integrità del contraddittorio, dichiara la contumacia del menzionato Ministero.
2. Ancora in via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Inps in ordine al provvedimento di riscatto, in quanto emesso dal Ministero di grazia e giustizia.
L’eccezione va rigettata, in quanto, come in diverse occasioni chiarito da questa Corte (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 95/2023), l’Istituto previdenziale, nei giudizi pensionistici rispetto ai quali il ricorrente è un pubblico dipendente in pensione, dev’essere considerato parte necessaria, essendo destinatario naturale degli effetti della pronuncia giudiziale. Da tale circostanza consegue la sua legittimazione a contraddire in ordine all’intera vicenda, anche quindi in riferimento al provvedimento di riscatto ed agli effetti dello stesso.
3. Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire è infondata.
L’interesse ad agire, codificato dall’art. 100, codice procedura civile ed espressione del principio ordinamentale di meritevolezza di tutela e del divieto di abuso dello strumento processuale (presidiato dall’art. 111 Cost.), rileva anche nel processo pensionistico.
Tale interesse postula la contestuale presenza di una lesione prospettata dal ricorrente e di un oggettivo vantaggio cui lo stesso aspira: entrambi tali elementi sono presenti nel ricorso. La Parte ricorrente ha fornito sufficienti elementi di prova dai quali dedurre che l’accoglimento del ricorso gli apporterebbe un vantaggio, né le si può imputare alcuna deficienza della propria offerta di prova. Non è infatti nella sua disponibilità la possibilità di dimostrare nello specifico il risultato che conseguirebbe dalla riquantificazione del trattamento pensionistico in caso di accoglimento.
4. Nel merito, il ricorso dev’essere rigettato.
4.1. Innanzitutto, occorre ricordare la principale normativa applicabile alla fattispecie.
L’art. 24, comma 2 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto che “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”, così introducendo il sistema contributivo pro-rata per tutti i lavoratori (c.d. “riforma Fornero”), in luogo del precedente sistema retributivo.
L’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 stabilisce, tuttavia, che “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.
Per evitare che i lavoratori in quest’ultima situazione si avvantaggiassero del sistema contributivo pro-rata, il legislatore ha novellato il sopra richiamato art. 24, comma 2, mediante l’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, aggiungendo il seguente periodo che reca una clausola di salvaguardia: “In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Da ultimo, è necessario ricordare l’art. 13, d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina il riscatto degli anni di laurea come segue: “Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo”.
4.1.1. La giurisprudenza di questa Corte è spaccata in merito alla possibilità di riconoscere il diritto del lavoratore a rinunciare al riscatto del periodo di laurea ai fini del trattamento pensionistico.
Si riportano qui di seguito due recenti pronunce che hanno risolto in modo opposto la questione.
Questa Sezione Giurisdizionale, in diversa composizione monocratica, ha affermato, con la recente sentenza n. 59/2024, l’inammissibilità della rinuncia degli effetti del riscatto ai fini pensionistici, argomentando come “il diritto al riscatto fuoriesca dalla sfera di signoria del privato allorché si sia giuridicamente perfezionato, perseguendo (ed esaurendo) la propria funzione di incrementare l’anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza. A perfezionamento avvenuto, il quadro previdenziale non può tollerare retrocessione di sorta”.
La Sezione della Corte dei conti per il Lazio, invece, con sentenza n. 413/2025, anch’essa recentissima, ha dichiarato, pronunciandosi su un caso sovrapponibile a quello all’odierna attenzione di questo Giudice, il diritto del ricorrente a rinunciare al riscatto del periodo di studi universitari. Ciò, sulla base della motivazione che in caso contrario si determinerebbe un irragionevole sbilanciamento delle posizioni a vantaggio dell’ente previdenziale rispetto al pensionato, parte debole del rapporto, il quale aveva chiesto il riscatto oneroso prevedendo di ottenere un migliore trattamento pensionistico.
4.1.2. Anche la Corte di cassazione ha avuto modo di analizzare la problematica concernente la possibilità di rinunciare agli effetti del riscatto ai fini pensionistici.
In particolare, la Sezione lavoro, con sentenza n. 15814/ 2002, ha affermato che “non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l’anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell’interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l’obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tale modo, con l’incremento dell’anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l’assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per lo stesso alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili”.
4.1.3. Il precedente giurisprudenziale maggiormente significativo ai fini dell’odierna decisione è tuttavia costituito dalla sentenza n. 112, del 27 giugno 2024, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità su un quesito coincidente con la questione di diritto rilevante ai fini dell’odierno giudizio. Era stato infatti chiesto al Giudice delle leggi di pronunciarsi sulla costituzionalità dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, per il quale le pensioni dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni sono liquidate interamente sulla base del sistema retributivo, in combinato disposto con la “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 (in forza della quale al pensionato può essere riconosciuto solo il trattamento meno favorevole tra quello risultante dall’applicazione delle norme vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 e quello risultante dall’applicazione della quota contributiva pro-rata), lì ove “non prevede il diritto del pensionato alla neutralizzazione del periodo oggetto di riscatto del corso di studi universitari, allorché i 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, con conseguente liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, siano stati raggiunti solo per effetto del suddetto riscatto e dall’applicazione del sistema retributivo in luogo del sistema misto, che avrebbe appunto operato in assenza del riscatto, derivi un depauperamento del trattamento pensionistico”. Si tratta con ogni evidenza della medesima situazione nella quale si trova l’odierno ricorrente seppur, nel caso sottostante la rimessione alla Corte costituzionale, il lavoratore era del settore privato e aveva presentato domanda di pensionamento nell’ambito del sistema “quota 100”.
Il Giudice delle leggi innanzitutto premette che il sistema della previdenza obbligatoria è ispirato a un criterio solidaristico in forza del quale tra pensioni e retribuzioni, e tra pensioni e ammontare della contribuzione versata, non è delineato un rapporto di perfetta corrispondenza, bensì una tendenziale correlazione.
Quindi, la Corte costituzionale giudica la questione infondata in quanto ricorda come il principio di neutralizzazione sia stato applicato nella propria giurisprudenza, ma solo nell’ambito del sistema di computo retributivo del trattamento pensionistico, non anche per ottenere il passaggio da un sistema di calcolo all’altro, nella specie dal retributivo al misto. Il lavoratore, infatti, secondo la Corte costituzionale, non può scegliere il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, ossia effettuata nel momento del pensionamento, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che presidia il sistema previdenziale. Aggiunge il Giudice delle leggi, in ciò aderendo alla posizione già espressa dalla Corte di cassazione, che l’effetto del riscatto dagli anni di laurea è quello di incrementare l’anzianità contributiva ai fini dell’an del diritto a pensione, ma non anche ai fini del quantum del trattamento. Ne consegue che il riscatto si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire, per vicende successive, i positivi effetti sperati.
4.2. La neutralizzazione del riscatto, invocata dal ricorrente, gli consentirebbe di non raggiungere i 18 anni di contributi di cui al 31.12.1995 (ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995) e, quindi, di evitare l’applicazione nei suoi confronti della clausola di salvaguardia di cui al più volte richiamato art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, potendo così accedere al sistema di calcolo misto, per lui più vantaggioso.
Tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai principi esposti dalla Corte costituzionale con la sentenza richiamata, che ha escluso tale possibilità.
Rinvenendosi la causa del riscatto degli anni di laurea nell’incremento dell’anzianità contributiva e non nell'accrescimento del montante contributivo, un migliore trattamento pensionistico costituisce solo un effetto indiretto ed eventuale dell’operazione che, anzi, può sortire sotto questo aspetto un effetto opposto.
Ne consegue che non ha pregio l’argomentazione del ricorrente per cui la normativa, nel caso in cui dal riscatto consegua un trattamento pensionistico meno favorevole, finirebbe per tradirne la funzione, nonché l’affidamento riposto dal cittadino nella legge.
Non ci può essere un affidamento riposto dal ricorrente nella legge che risulti tradito in considerazione del fatto che, come chiarito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, il riscatto degli anni di laurea “si atteggia come una sorta di negozio aleatorio” (C. cass. Sez. lav. Sent. n. 4845/1998 ripresa dalla C.cost. sent. n. 112/2024).
Per completezza, può essere utile evidenziare che un affidamento da parte del ricorrente sembra potersi escludere anche per la circostanza che, se è vero che ha conseguito un trattamento economico inferiore a quello percepito dai colleghi che non hanno riscattato gli anni di laurea, è anche vero che il suo riscatto è antecedente la riforma c.d. “Fornero” e, quindi, non era stato operato al fine di ottenere un regime più favorevole di quello calcolato su base retributiva, poi effettivamente utilizzato dall’Istituto previdenziale per quantificare il suo trattamento pensionistico.
Il ricorrente, per quanto sopra esposto, non ha il diritto a vedersi neutralizzare il periodo di studi universitari già riscattato per ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.
5. La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente in via subordinata, è manifestamente infondata.
In merito alla legittimità dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, lì ove non consente di rinunciare agli effetti pensionistici del riscatto degli anni di laurea, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, il Giudice delle leggi si è già pronunciato con sentenza n. 112/2024, ma non anche in riferimento all’art. 97 della Costituzione. La situazione sottostante la questione sollevata riguardava la pensione c.d. “quota 100” riferita a un lavoratore del settore privato, ma la problematica di diritto e i principi enunciati sono del tutto sovrapponibili a quelli oggetto dell’odierno giudizio.
In estrema sintesi, il ricorrente ritiene che la normativa, lì ove non ammette la rinuncia, sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza; con ciò, determinandosi un’irragionevole disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti che hanno riscattato gli anni di studi universitari e coloro che non lo hanno fatto, con conseguente irrazionalità della norma; che sarebbe tradita la funzione del riscatto la quale sarebbe da rinvenire nello scopo di incrementare il trattamento pensionistico; infine, che verrebbe leso il principio di certezza del diritto, che ha come corollario la tutela dell’affidamento nella legge, nello specifico quello riposto dal cittadino, che riscattando gli anni di laurea confida in un miglior trattamento pensionistico.
La normativa in argomento, tuttavia, non sembra presentare i prospettati profili di incostituzionalità.
Innanzitutto, non vi è una diseguaglianza per disparità di trattamento tra chi ha riscattato gli anni di laurea e chi non lo ha fatto nel caso in cui ai primi venga riconosciuto un trattamento pensionistico meno favorevole. Il riscatto, infatti, consegue a una libera scelta del lavoratore che ottiene in tal modo un incremento dell’anzianità contributiva con la conseguente possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro, ma non anche la certezza di un miglior trattamento pensionistico.
Per la stessa ragione non è tradita la funzione essenziale del riscatto: chi lo stipula, normalmente confida anche in un miglior trattamento pensionistico, ma non per questo può vantare un diritto in tal senso e, pertanto, non c’è un affidamento meritevole di tutela.
6. I peculiari connotati del giudizio, nonché la circostanza che altra Sezione Giurisdizionale di questa Corte abbia deciso in modo opposto una controversia analoga a quella odierna, costituiscono ragioni sufficienti per disporre l’integrale compensazione delle spese. Ciò, in applicazione dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo 2018, n. 77, applicabile anche in questa sede, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal decreto-legge n. 132/2014), nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- dichiara la contumacia del Ministero della giustizia;
- respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps;
- respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse;
- respinge l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte ricorrente;
- rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 2 marzo 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna 2 marzo 2026 Il Direttore di Segreteria Dr. Laurino Macerola
(f.to digitalmente)