Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2024, proposto da
Società Agricola Opera Omnia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2024, avente ad oggetto l’“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2024;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RA OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il presente ricorso, notificato il 19 settembre 2024 e depositato il 3 ottobre 2024, la Società Agricola Opera Omnia impugna la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fondi n. 31 del 26 giugno 2024, avente ad oggetto l’“approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) - anno 2024”;
- la società ricorrente espone in fatto di svolgere attività agrituristica, nel complesso immobiliare composto di terreni e strutture ricettive adibite ad alloggi, sala ristorante e area ricevimenti, denominato Tenuta Vento di Mare, accatastato con classamento D10 (fabbricati rurali con fini strumentali per l’agricoltura) e inserita nell’elenco nazionale degli Agriturismo d’Italia con matricola LT-721_2014;
- all’atto di determinare per l’anno 2024 i coefficienti di calcolo per la determinazione del controvalore della tassa sui rifiuti, nel redigere l’elenco delle attività produttive contemplate, il Comune di Fondi non avrebbe previsto né fatto menzione speciale della categoria degli agriturismi, cosicché con comunicazione del 17 luglio 2024, l’ente resistente ha quantificato il controvalore di quanto preteso in pagamento nei confronti della società ricorrente, facendo applicazione della generica categoria degli alberghi con ristorazione;
- avverso il gravato atto, parte ricorrente deduce, con un unico motivo di diritto, l’eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà; violazione del principio della capacità contributiva, della proporzionalità della contribuzione; disparità di trattamento, irragionevolezza e difetto di motivazione; violazione dell’art. 1, comma 651, legge 27 dicembre 2013 n. 147, in relazione al dovere dell’ente locale di commisurare la tariffa per i rifiuti a mente dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158 (art. 6 attività non produttive) "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio digestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
Rilevato che il Comune di Fondi, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del Regolamento Comunale della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30 giugno 2021, come integrato e modificato con deliberazioni di CC n. 28 del 29 aprile 2022, n. 21 del 23 aprile 2023 e n. 21 del 29 aprile 2024;
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile;
Ritenuto, infatti, che:
- il regolamento Tari del 2021 (così come modificato dalle deliberazioni di CC n. 28/22, n. 21/23 e n. 21/24), sulla cui base sono state determinate le tariffe Tari per il 2024 con la deliberazione oggetto del presente gravame, individua le categorie soggette al pagamento della Tari, suddividendo le utenze non domestiche in n. 30 categorie, tra le quali non figura la specifica categoria “Agriturismi”;
- nel medesimo regolamento, all’art. 8, comma 6, è inoltre espressamente stabilito che “ le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti ”;
- la deliberazione n. 31/2024, oggetto del presente gravame, in attuazione del predetto regolamento si è limitata a determinare i valori tariffari per l’anno 2024 delle categorie così come individuate nel regolamento medesimo;
- era dunque onere della parte ricorrente, la quale deduce l’illegittima mancata individuazione, tra le categorie tariffarie, della specifica categoria “agriturismi”, in luogo della generica categoria “alberghi” entro la quale essa è stata ricompresa, impugnare il regolamento Tari del 2021 nella parte in cui non contempla tale specifica categoria tariffaria;
- come correttamente osservato dal ricorrente nella propria memoria di replica, il principio generale, affermato da costante giurisprudenza è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
Nel caso di specie, poiché è il regolamento a determinare le categorie applicabili per la tariffazione Tari delle utenze non domestiche, prevedendo al contempo che “ le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti ”, il ricorrente avrebbe dovuto necessariamente impugnare le norme regolamentari, nella parte in cui non hanno previsto la categoria specifica “agriturismi”, unitamente alla deliberazione applicativa delle tariffe 2024 che ha avuto solo l’effetto di rendere attuale e concreta la lesione della sfera giuridica della ricorrente, discendente dalla mancata previsione della specifica categoria rivendicata;
Ritenuto, in conclusione che, dalla mancata impugnazione del regolamento Tari, nel quale sono state espressamente individuate le categorie per le utenze non domestiche, oggetto della presente contestazione, discende l’inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di un mero atto applicativo (la deliberazione n. 31 del 2024);
Ravvisati, infine, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
RA OM, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OM | AT SC |
IL SEGRETARIO