Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2003, n. 7354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7354 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE, SUPREMA DICASSAZIONE 07 35 4/ 03OggettoLavoro Composta dagli Ill.mi Presidente R.G.N. 16301/00 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.16280 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SALAFIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UMBERTO DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, 4884 -1- FABIO FONZO, giusta procura speciale atto notar LINDA BLASI di ROMA del 25.09.2000, rep. n. 70237; resistente con procura avverso la sentenza n. 42/00 del Tribunale di VERONA, depositata il 20/04/00 - R.G.N. 181/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso cassando la sentenza impugnata con ogni provvedimento conseguenziale. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Verona confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 7 maggio 1999, che aveva rigettato l'opposizione di LU ET contro il decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto (lire 55.315.007) a titolo di contributi - previdenziali evasi (e relativi accessori) - per avere protratto (oltre il Imite massimo di tre anni) i dedotti rapporti di apprendistato (con tali OL GO e ed AR OS), essendo stati i medesimi adibiti come é risultato dalla - "espletata istruttoria" e, segnatamente, dalle loro deposizioni "credibili" e "non "contrastate da altre prove - a mansioni (lucidatura e, rispettivamente, "carteggiatura dei mobili da verniciare") - proprie dei lavoratori inquadrati nel secondo gruppo (previsto dal CCNL di categoria) - e non già a mansioni (quali "lavorazione manuale, artistica, tradizionale, doratori, laccatori") - proprie dei lavoratori inquadrati nel primo gruppo - per le quali è previsto un periodo più lungo di apprendistato. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'INPS ha depositato procura speciale alle liti. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) LU ET censura la sentenza impugnata per non avere inquadrato nel primo gruppo gli apprendisti, di cui si discute, sebbene risultasse provato - dall'istruttoria espletata e, segnatamente, anche dalle loro deposizioni - che i medesimi erano adibiti, non già alla lucidatura a mano, bensì a "quella a 1 spruzzo, con vernice ed impiego di appositi macchinari che si identifica oggi con la "verniciatura o laccatura" che viene svolta (....) in un apposito reparto attrezzato, da un operaio specializzato". MOCon il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.112 c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciare sul proprio motivo d'appello, concernente la negazione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali in dipendenza dell'asserita violazione delle norme contrattuali sulla durata del rapporto di apprendistato. Con lo stesso mezzo, il ricorrente censura il rigetto del medesimo motivo d'appello - ove questo dovesse risultare dalla conferma della sentenza di primo grado – in quanto l'asserita violazione di dette norme contrattuali non pregiudica - il diritto al beneficio preteso (siccome ritenuto dalle sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 486 del 21 luglio 1999). Il primo motivo di ricorso non é fondato.
2.1. La determinazione della durata massima del periodo di apprendistato compete alla contrattazione collettiva, in forza di rinvio della legge (art. 7 della legge n. 25 del 1955), ed entro il limite massimo (cinque anni) stabilito contestualmente - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.4705/2000, 3382/96) - anche quando si controverte, come nella specie, fra datore di lavoro ed ente previdenziale (quale l'INPS) sull'applicabilità della minore contribuzione prevista per gli apprendisti. All'esito dell'interpretazione della disciplina collettiva, tuttavia, la durata dell'apprendistato risulta, nel caso concreto, da un accertamento di fatto e dalla verifica circa la riconducibilità del fatto accertato alla previsione contrattuale. 2 Articolato nelle tre fasi prospettate, l'iter argomentativo che sorregge la -sentenza impugnata non sembra meritare le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
2.2.Invero la violazione o falsa applicazione di disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune non essendo queste norme di diritto, ma clausole - contrattuali (vedi, per tutte, Cass. 10914/2000, 11141/91) - non é deducibile con il ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti collettivi di diritto comune é riservata al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.975, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001, oltre che n.8057/99, 6288/97, concernenti controversia identica e, rispettivamente, analoga a quella che forma oggetto di questo giudizio) - e può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art.1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati. Vizi siffatti, tuttavia, non risultano neanche denunciati dal ricorrente. L'accertamento di fatto e la verifica circa la riconducibilità del fatto accertato alla previsione contrattuale - in funzione della determinazione della durata dell'apprendistato nel caso concreto – non merita, invece, le censure dello stesso- 3 ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione che ne risulta denunciato.
2.3.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) non equivale alla revisione del - "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito 다 ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Lungi dal denunciare lacune o contraddizioni logiche - nella motivazione in fatto della sentenza impugnata, che sorregge la determinazione della durata dell'apprendistato nel caso concreto - il ricorrente prospetta – inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti e ne propone una valutazione parimenti diversa. All'esito di una diversa ricostruzione, infatti, le mansioni di lucidatura - alle quali erano addetti gli apprendisti – risultano riconducibili alla lucidatura, appunto, - coorispondente al secondo gruppo - siccome ritenuto dal Tribunale - oppure alla laccatura corrispondente, invece, al primo gruppo, siccome prospetta - inammissibilmente - il ricorrente con il primo mezzo. Il primo motivo di ricorso va, quindi, rigettato perché infondato. E' fondato, invece, il secondo motivo.
3.Componendo il contrasto di giurisprudenza insorto nell'ambito della sezione. lavoro, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 486 del 1999) hanno enunciato il seguente principio di diritto: la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui all'art. 1 della legge n. 782 del 1980 oppure agli art. 1, comma 1, e 6, comma 1, lett. a, e comma 9, lett. c, del decreto legge n. 338, convertito in legge n. 389 del 1989) presuppone la effettiva applicazione da parte del datore di lavoro dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva (cui le citate disposizioni fanno riferimento), • ma non richiede il riconoscimento di condizioni o trattamenti normativi non inferiori a quelli stabiliti dalla stessa contrattazione collettiva, con la conseguenza 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73. - non costituisce5lemento ostativo il che per l'erogabilità del beneficio mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio e della corrispondente retribuzione dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato stabilito dai suddetti contratti collettivi, sempreché sia osservato il termine fissato dalla legge, senza che ne risultino violati disposizioni o principi costituzionali (quali gli art. 3 e 41 cost.), sotto il profilo che ne risulti un vantaggio ingiustificato a favore delle imprese che non rispettino il termine massimo fissato dai contratti collettivi. La sentenza impugnata - confermando quella di primo grado, che si discosta dal principio di diritto enunciato - merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso.
4.Pertanto, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso, ne dev'essere invece accolto il secondo motivo. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al motivo accolto - con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia uniformandosi al principio di diritto enunciato e - provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° ccomma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente معضلة Villa LincentoАлиці Mabule DicDe Lu IL CANCELLIERE ca Depositato in Cancelleria 6 oggi. 13 MAG 2003 IL CANCELLIE