Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2002, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
01 135/02 AULA "A" 463 oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N.09847/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 2828 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.07.11.2001 da EL PA rapp.to e difeso dagli avv.ti Paride Casini, del Foro di Modena, e Stefano di Meo, presso il quale ultimo elett.te n. 2, giusta domicilia in Roma, via Giuseppe Pisanelli, procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente-
contro
CITY CERAMICHE s.p. 5 6 in persona del legale rapp.te p.t., Alberto Mussini, 2 4 rapp.to e difeso dagli avv.ti Eugenio Chierici, del Foro 1 di Reggio Emilia, e Alessio Petretti, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via degli Scipi oni, n.268/A, giusta procura speciale in calce al controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 00459/1998 del 05/11.05.1998, R.G. n. 00809/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Stefano Di Meo per LI PA, e Domenico Battista, in virtù di delega dell'avv. Eugenio Chierici, per la TY HE s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00202/96 del 27 marzo/10 aprile 1996 il Pretore di Reggio Emilia rigettava la domanda proposta da PA LI contro la TY HE s.p.a. (in appresso TY) e la HE IN (in appresso IN) riconoscimento della responsabilità solidalediretta al delle due società in ordine all'infortunio del 28 novembre 1988, e alla condanna al pagamento a tale titolo e con lo vincolo delle medesime società della complessivastesso 2 somma di lire 179.285.278 in suo favore. Aveva sostenuto il LI che la TY e la IN, quest'ultima subentrata in corso di rapporto alla prima quale affittuaria di azienda, erano responsabili per violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955, e del precetto generale di cui all'art. 2087 C.C., del detto infortunio (caduta dall'alto sul pavimento del capannone per cedimento di un pannello non portante mentre si recava a chiudere una valvola di intercettazione del gas a metano per un intervento manutentivo dell'impianto di alimentazione), a seguito del quale esso LI aveva riportato gravi lesioni e postumi permanenti del 40%, e quindi del risarcimento del danno biologico e morale. Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello del LI;
spese del grado a suo carico. Osservava il Tribunale: il LI doveva essere considerato quale preposto ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955, e, come tale, e anche perché nell'occasione in concreto sovraintendente all'esecuzione di un intervento manutentivo, obbligato a far rispettare 1 quale superiore gerarchico le misure e le opere provvisionali atte a garantire le condizioni di sicurezza per l'intervento; lo stesso LI, a conoscenza della sostituzione in corso di pannelli non portanti e comunque 3 per la qualifica rivestita, era responsabile del mancato uso della cintura di sicurezza in dotazione all'azienda ovvero del mancato approntamento di altre misure di quali andatoie e passerelle, comunque insicurezza dotazione all'azienda; a nulla valeva l'obiezione di una prassi di accesso al tetto del capannone senza le misure di sicurezza quando i lavori non erano assegnati a ditte esterne, atteso che la prassi non poteva giammai legittimare violazioni di specifiche norme di legge, né, per lo stesso motivo, e perché lo stesso LI era responsabile della osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, poteva rilevare la mancanza di divieti aziendali. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza LI PA con due motivi di censura. La TY HE s.p.a., unica intimata nel presente giudizio, si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso LI PA denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 4 del d.p.r. 30 giugno 1959, n. 420), per aver attribuito al LI la qualifica di preposto e, comunque, per avergli attribuito responsabilità, in tema di adozione di misure di prevenzione contro gli infortuni, esorbitanti le A 4 attribuzioni e le competenze proprie del preposto: la sentenza aveva riconosciuto che l'infortunio si era verificato per grave e consolidata mancanza di rispetto delle norme antinfortunistiche, e tuttavia non vi era stata contemporanea indagine circa l'investitura del LI (anche) dei poteri di controllo propri del preposto di cui al citato art. 41 essendo stata tale investitura tout court riconnessa alla qualifica di impiegato di settimo livello con poteri sovraordinati a quelli addetti alla manutenzione e al fatto che in concreto era impegnato in un intervento manutentivo;
d'altronde lo stesso art. 4 citato prevedeva una distribuzione gerarchica di tali poteri fra datori di lavoro, dirigenti e preposti;
la stessa circostanza che nell'occasione erano in corso lavori di sostituzione dei pannelli era irrilevante, atteso che non vi era prova che il LI ne fosse a conoscenza o lo fosse dei motivi dei lavori, né che fra i suoi compiti esisteva quello di manutenzione dell'immobile; erano pacifiche le circostanze che non esistevano andatoie e passerelle e/o sostituti di esse sia pure in semplici assi di legno, la cui esistenza nessuno dei responsabili in società si era mai preoccupato comunicare agli addetti così come lo stato di di insicurezza del tetto del capannone e dei rischi specifici ad esso inerenti. 5 Con il secondo motivo di ricorso LI PA denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 374 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547) il LI era salito sul tetto non per compiere manutenzione del tetto ma per trovare ed azionare la chiave di rifornimento del gas ad un forno;
egli, pertanto, aveva diritto ad attendersi che lo stato del tetto fosse mantenuto dall'azienda in condizioni di azionabilità; era a tale norma che il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi per la decisione della non anche ai due articoli successivi checausa e presupponevano lavori al tetto dell'immobile. I motivi da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione e per parziale sovrapposizione dei principi invocati, sono infondati. Momento essenziale e fondante della decisione impugnata è l'accertamento che, sulla presupposta assunzione dello stesso LI con inquadramento in 1 settimo livello e mansioni di responsabile del servizio di manutenzione di tutti gli impianti dell'azienda ceramica, il detto dipendente doveva ritenersi preposto ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547, e, come tale, a sua volta, tenuto ad attuare le necessarie misure di sicurezza, rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici e delle norme essenziali di prevenzione, nonché 6 h disporre ed esigere l'osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi di protezione messi a loro disposizioni. Conclude il Tribunale, quindi, sulla chiara responsabilità personale dello stesso LI nella determinazione dell'infortunio sul lavoro in considerazione del suo livello di inquadramento, e per effetto delle mansioni svolte nell'ambito aziendale, e partitamente nell'occasione dello stesso infortunio allorché "stava in concreto sovraintendendo alla esecuzione di un intervento sull'impianto di alimentazione di un forno", e nonostante l'ovvia conoscenza dei lavori in corso per la ristrutturazione del tetto e per la sostituzione proprio dei pannelli non portanti e divenuti col tempo anche pericolosi (di fatto da qualche giorno era stata messa in opera anche una rete protettiva), aveva attuato all'improvviso e di sua iniziativa la ricerca sul tetto del capannone di una valvola di intercettazione dell'erogazione del gas. Tale quadro motivazionale è stato censurato innanzitutto nell'accertamento da parte del giudice di appello della qualità di preposto del LI ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 citato. In realtà, più che in un motivo di censura ex art. 360 c.p.c. si verte in una mera, generica critica della sentenza, non risultando, in particolare, validi motivi 7 dell'assunta violazione della norma di legge in esame da parte del Tribunale. Va, in realtà, precisato che il detto giudice di appello non ha affatto operato un quasi l'inquadramento del dipendente e laautomatismo tra responsabilità di preposto ex art. 74, avendo invece ricondotto detta responsabilità non solo all'inquadramento, trattandosi di un dipendente assunto con un livello alquanto elevato (impiegato di 7°), ma anche - e in tal senso nel rispetto di un consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis: Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 1990, Gubiotti;
Cass. pen., Sez. IV, 23 settembre 1988, Busseni, Cass. civ. 20 agosto 1996, n. 07669, Cass. civ. 06 novembre 2000, n. 14440) - ai precisi compiti ritagliati al LI nell'ambito aziendale di responsabile della manutenzione di tutti gli impianti, ivi compreso quello cui era ricondotto lo specifico intervento (donde, la sua presenza e l'iniziativa intrapresa), peraltro ancora una volta assegnato a ditta esterna (idraulico). Ed è proprio dalla responsabilità assunta dal LI nell'ambito aziendale, nonché dalla ovvia sua conoscenza dei lavori, in corso da qualche giorno prima dell'incidente, di sostituzione delle tegole in qualche modo pericolose e logore, che il Tribunale desume la riconducibilità dell'infortunio alla autonoma iniziativa dello stesso infortunato e all'imprevedibile suo 8 percorrere senza gli opportuni strumenti di sicurezza il tetto del capannone. Né vale, in contrario, l'insussistenza, nella sentenza impugnata, di un qualsiasi riferimento ad elementi rivelatori della pur statuita attribuzione al LI di compiti di responsabilità antinfortunistiche e dei relativi poteri di decisione e di controllo, ovvero ad eventuali predisposizioni aziendali a fini di prevenzione (invito all'uso della cintura di sicurezza o a predisporre opere di stabilità quali camminamenti ○ passerelle 0 andatoie), ovvero ancora ad una mai dimostrata tolleranza di una prassi di insalizione se non per lo stesso LI ed a fine di espletamento delle proprie mansioni. E' costante che il giudice di merito nongiurisprudenza considerazione tutte leè tenuto a prendere in risultanze processuali e tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi del proprio convincimento. In particolare, non incorre in alcun vizio di motivazione se fornisce dei fatti e delle prove un apprezzamento difforme da quello preteso dalle parti, perché spetta solo al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a 9 2 dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno mezzo istruttorio, salvo i casi 0 all'altro previsti dall'ordinamento. A tale tassativamente riguardo è sufficiente che il giudice indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, sono incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. 20 agosto 1996, n. 07669, citata, Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653; Cass. 14 giugno 1992 n. 6752; Cass. 17 febbraio 1987 n. 1795; Cass. 10 maggio 1986 n. 3113). Orbene, il Tribunale con una motivazione improntata a indiscutibili canoni logici, adeguata ed ha affermato, sulla base delle risultanze istruttorie che il LI avrebbe agito senza il concorso di altri, e in particolare senza avere alcuna disposizione dai suoi superiori, nel senso che, mentre il responsabile della produzione EL si recava a telefonare all'idraulico, il LI saliva sul tetto con il pacifico intento di chiudere una valvola di intercettazione dell'impianto di alimentazione che correva sul manto di copertura", " iniziava a camminare sul tetto composto da pannelli portanti in cemento amianto (armato?) e da pannelli traslucidi in eternit" e "poneva un piede su un pannello 10 non portante divenuto opaco e quindi confondibile a causa del tempo trascorso e dello smog, il quale cedeva determinando la caduta del lavoratore all'interno del capannone". Da tale accertamento si desume anche il conforto all'assunto del Tribunale circa i compiti affidati in azienda al LI, nonché la sua autonomia nel dare le disposizioni necessarie nell'esecuzione degli interventi manutentivi, avendo assunto in prima persona, l'onere di ricercare ed azionare la valvola di intercettazione del forno oggetto dell'intervento, così provvedendo al suo isolamento, necessario evidentemente nell'interesse della produzione, altrimenti da sospendere in toto. Ed allora, in considerazione della insussistenza della violazione dell'art. 4 del d.p.r. n. 547 del 1955, peraltro rilevante anche a fini della titolata (ma non argomentata) violazione dell'art. 2087 C.C., e tenuto conto che non risulta esplicitamente proposta censura di vizio di motivazione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
11 la C o r t e rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 07 novembre 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Giovan i apparella Giuseppe Ianniruberto I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O Stille A T L T . R L , A N O ' A B L S E 3 I L P 7 E D - S D I 8 A - I IL CANCELLIERE N T 1 S S G 1 N O O Depositato in Concelleria E P S E A M 29 GEN. 2002 I DI C G D I A A A IM E G oggi, A , E O D * O L T R E T IL CANCELLIERE I T T T A S R R Phill I L I N O C E G L D S E E E R O D 12