Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8057
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'indennità prevista dall'art. 5 all.7 del CCNL per i dipendenti delle ferrovie del biennio 1990/1992 fosse applicabile al personale addetto alla manovra in deposito, ancorché un accordo sindacale del 1991 ne avesse previsto l'applicabilità agli addetti alla manovra in stazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8057
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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