Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva escluso che l'indennità prevista dall'art. 5 all.7 del CCNL per i dipendenti delle ferrovie del biennio 1990/1992 fosse applicabile al personale addetto alla manovra in deposito, ancorché un accordo sindacale del 1991 ne avesse previsto l'applicabilità agli addetti alla manovra in stazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8057 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI IA, NO AN, NI AN, BA MA, AO DR, NI RI, LL AO, AM IR, AN UI, INNOCENTI G. AU, TI DO, AT GI, TO AN, NI EL, PA AN, NI NO, CH ANTOO, ER PRIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n.269, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO FREDIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS - FERROVIE DELLO STATO SOC. DI TRASPORTI E SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.37, presso lo studio dell'avvocato AO FANFANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO AMENTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 120/95 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 28/02/95, R.G.N. 467/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato Cesare TESTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Firenze il sig. GI BA e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti delle Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi s.p.a. addetti alla manovra di elettromotrici, vagoni e carrelli nell'area deposito locomotive nel compartimento di Firenze, chiedevano il pagamento del compenso aggiuntivo di L.1600 orarie previsto dall'art.5 all.7 del CCNL del 90/92 per il personale di manovra che esplica la propria attività conducendo mezzi guidati da un solo agente. Il Pretore, con sentenza depositata il 20 luglio 1994, accoglieva la domanda.
Avverso la decisione di primo grado la società Ferrovie dello Stato proponeva appello al Tribunale di Firenze che lo accoglieva. Il giudice dell'appello rilevando che i ricorrenti avevano basato la loro domanda non direttamente sulla portata precettiva del citato art. 5 ma sul fatto che l'indennità richiesta era stata estesa, con accordo del 27 febbraio 1991 al personale di manovra in stazione che, successivamente a seguito di riorganizzazione del lavoro, era stato inquadrato nello stesso modo dei ricorrenti, affermava che nessuna norma imponeva di corrispondere ai lavoratori uguale retribuzione a parità di livello, ove nell'ambito del livello le mansioni fossero, come nel caso di specie, differenziate. Osservava inoltre il Tribunale che la norma di cui all'art.5 del CCNL citato ripeteva l'identico testo dell'art.43 della legge 11 febbraio 1970 n.34 sotto la cui vigenza l'indennità in questione non era mai stata corrisposta al personale di manovra in deposito e che non era stato provato che l'espressione tralaticia riversata nell'art.5 del CCNL 1990/1992 avesse assunto un significato innovativo;
che l'accordo del 27 febbraio 1991 aveva esteso l'indennità in questione solo al personale addetto alla manovra in stazione e che se la volontà delle parti fosse stata quella di indicare come beneficiari anche gli addetti alla manovra in deposito ben avrebbero potuto dirlo attraverso la notevole produzione di normativa convenzionale intervenuta.
Per la cassazione della sentenza impugnata propongono ricorso i lavoratori fondandolo su un unico motivo.
La società Ferrovie dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1362 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. i ricorrenti censurano la sentenza impugnata sotto un duplice profilo:
ritenendo errata la prospettazione fatta dal Tribunale della domanda proposta, sostengono che tale errore si risolve in una motivazione insufficiente e contraddittoria;
denunciano, inoltre, violazione dell'art.1362 C.C. nell'interpretazione del citato art.5 all.7 del contratto collettivo.
Il ricorso è infondato.
Sotto il primo profilo i ricorrenti, per dimostrare che la loro domanda prospettata nel ricorso al Pretore era fondata, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sulla portata immediatamente precettiva nei loro confronti del citato art.5 All.7 del CCNL 1990/1992, si limitano a riportare le conclusioni del ricorso con le quali veniva richiesto che fosse accertato che essi avevano diritto al "trattamento di cui all'art.5 all.7 al CCNL per i dipendenti FS e ciò con la decorrenza ivi prevista", senza peraltro riportare argomenti e brani significativi del ricorso introduttivo dai quali desumere che la "causa petendi" era diversa da quella individuata dal Tribunale. In questo modo omettono sostanzialmente di indicare, come invece richiesto dall'art.366 c.p.c., i motivi in base ai quali censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato nel caso di specie dalla individuazione della "causa petendi"; il Tribunale, infatti, nell'interpretare la domanda - funzione che, coinvolgendo valutazioni di fatto, è riservata al giudice di merito - non mette in dubbio che il "petitum" sia costituito dalla richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il compenso aggiuntivo di cui all'art. 5 all.7 del contratto collettivo del 1990, ma rileva che tale domanda è stata proposta in base ad una "causa petendi" basata non direttamente sulla portata precettiva del citato art.5 bensì sul principio di parità di trattamento, non espressamente nominato ma chiaramente individuabile in una "sorta di propietà transitiva" riassunta nella frase conclusiva del ricorso al Pretore riportata nella sentenza impugnata: l'indennità aggiuntiva dell'art. 5 all. 7 del CCNL del 1990 deve essere estesa anche al personale dei depositi locomotive poiché essi hanno lo stesso inquadramento degli ex macchinisti TM di poi manovratori capo. Sotto il secondo profilo il ricorrente denuncia violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale senza peraltro specificamente indicare i criteri e le regole violate.
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obbiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass.17 gennaio 1997 n. 435). Nel caso di specie, di fronte all'interpretazione della normativa collettiva fornita dal Tribunale, che nel ricostruire la comune intenzione delle parti ha fatto riferimento al comportamento delle stesse prima e dopo la conclusione del contratto, criterio previsto dal secondo comma dell'art.1362 C.C., i ricorrenti si limitano ad illustrare la loro interpretazione della clausola contrattuale senza indicare le regole ermeneutiche che sarebbero state violate. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999