Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
c.c. 58262 IVA: rettifica01 822 /01 5 ICA ITALIAN 8 9 1 A I * / R 5 4 R / T 8 A S B L 2 I T - . G OGGETTO UPREMA DI CASSAZIONE R U B E . B P . R I L R L LA C E L A T R E D ZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA . T D B E I S A T S A T N I N I E 1 E R R S S 3 E E 1 I E T Magistrati: composta A T . N I A N R.G. N. 17459/97 M DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 3925 PAOLINI Dott. Giovanni Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.
8.11.2000 DI BLASI Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 17459 R.G. 1997, proposto N. 58262 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; per diritti L. 3000 1-3 FEB 2001
- ricorrente -
NCELLIERE
contro
OL FR, elettivamente domiciliato in Roma al viale Mazzini 11, presso lo studio dell'avv. prof. Adriano ROSSI, CANCELLERIA che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
9
- controricorrente -
1 8 1 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Regionale del Lazio in data 21 maggio 1997, depositata col n. dal Sig. Rossi DECO N O 3000 277/12/97 il 1° ottobre 1997. per diritti ACCOUN "27 FER 2001 Uditi, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
DIRITTI D - l'avv. Rossi per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo MANG INAS Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Utilizzando i dati emersi da un verbale di constatazione della polizia tributaria conclusosi il 29 dicembre 1984 nei confronti di SC MO, titolare del 'Centro Ricreazione e Azione Sociale - Mensa Posta' corrente in Castelmassimo di Veroli, l'Ufficio I.V.A. di Frosinone accertò, per il corrispondente esercizio, maggiori corrispettivi per lire 10.511.000, con debito d'imposta di lire 1.051.000, interessi in lire 507.000 e pene pecuniarie pari a lire 3.569.000. L'impugnativa del contribuente fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Frosinone, con decisione n. 106 del 30 novembre 1993, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 21 maggio 1997 depositata 3 col n. 277/12/97 il 1° ottobre successivo, ha respinto il gravame dell'Ufficio. Ha ritenuto non attinta la prova dell'operata rettifica, per mancanza di dati e notizie a sostegno di un accertamento di tipo induttivo, per l'inutilizzabilità di studi eseguiti sulla generalità delle imprese operanti nel settore senza considerarne la compatibilità con la specifica realtà aziendale ed, in definitiva, per l'impossibilità di fondare la rettifica su complessi calcoli induttivi basati su non attendibili percentuali di ricarico. Per la cassazione della sentenza - notificata l'11 ottobre 1997 - ricorre l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 10 dicembre 1997, articolando un unico complesso motivo. Resiste il MO, con controricorso notificato il 16 gennaio 1998 ed illustrato da memoria. Motivi della decisione Denunziando violazione di legge in relazione ai principi sull'acquisizione e valutazione delle prove e collegato difetto di motivazione, la ricorrente Amministrazione finanziaria osserva che la rettifica non è stata operata - come ha affermato il giudice 'a quo' - sulla base si presunzioni ovvero di studi di settore, ma avuto riguardo alle rimanenze, con applicazione del ricarico dichiarato dallo stesso contribuente, e computando altresì corrispettivi non registrati, in relazione a ricevute fiscali emesse. Il contribuente oppone l'infondatezza dell'impugnazione, negando la sussistenza per i requisiti di una rettifica, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del d.P.R. 633/1972; rilevando la impossibilità del puro e semplice riferimento a supposte percentuali di ricarico ai sensi del successivo art. 55; definendo 'misteriosi' i pretesi calcoli analitici richiamati nell'avviso di accertamento;
dichiarando errato il riferimento ad un contraddittorio con il contribuente, il quale ha invece contestato le valutazioni svolte dalla polizia tributaria e condivise dall'ufficio. 3 Il ricorso merita accoglimento, sotto il profilo del denunziato vizio di motivazione, che si rivela sussistente e di carattere tanto assorbente da non consentire l'approfondimento della violazione di legge, pure denunziata. Risulta testualmente dalla sentenza impugnata che le censure alla decisione di primo grado erano state fondate, fra l'altro, sul rinvenimento di “merci non fatturate, come anche confermato dalla parte”; su una percentuale di ricarico confermata dallo stesso ricorrente ai fol. 12, 13 e 15 del processo verbale di constatazione;
sul rilievo che “la ditta non aveva provveduto a registrare i corrispettivi sul registro relativo, circostanza questa ammessa nello stesso ricorso”; nonché sulla rilevata "incongruenza tra il quantitativo di caffè erogato e quello acquistato". Tali dati, da ragguagliare evidentemente alla disciplina dell'art. 54 comma 2 del d.P.R. 633/1972, non risultano considerati nella motivazione, la quale, senza alcuna congruenza con i fatti da esaminare, ha escluso la gravità, precisione e concordanza dei dati di riferimento, sia apoditticamente escludendo che essi potessero riferirsi alla specifica realtà aziendale, sia ipotizzando “l'utilizzazione dei risultati eseguiti sulla generalità delle imprese operanti nel settore”. Nell'indicato contesto - non rispondente alle premesse - resta priva di riscontro la conclusione d'indebito impiego di presunzioni cd. di secondo grado, come non si rivela conseguenziale l'affermazione essere, la presunta evasione di corrispettivi, “solo frutto di complessi calcoli induttivi basati su percentuali di (ri)carico non attendibili e su quantitativo di merce non provato da documentazione idonea". La sentenza va, sotto l'indicato profilo, cassata, con rinvio per il necessario nuovo esame ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, che provvederà, all'esito, anche sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2000. II Cons. estensore II Presidente - Enrico Mario Delli Priscoli - CORT Mario Vellirisci trico A S U R P A M E S IL CANCELLIERE C A An Grano C 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1-9 FEB. 2001 Oggi E1IL CANCELLIERE 61 E 6 Arnaldo Casand N 8 5 9 O . 1 I A / I N Z 4 R - / A 6 R B A 2 T . T . S L I R U . L P G B . A E I D . R R B L A T E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T . S N A I N E A S M E 5