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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2025, n. 7738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7738 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal HA AM RI nato in [...] il [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la ordinanza del 13/06/2024 del tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditele conclusioni dei difensori dell'imputato avv.to Dei Massimiliano e brio PA che hanno anche depositato motivi aggiunti ed hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Roma, adito nell'interesse di HA AM RI avverso la ordinanza del Gip del tribunale di Roma del 17 ottobre 2023, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza HA AM RI mediante i propri difensori ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7738 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2024 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge. Si sostiene la immunità assoluta del ricorrente alla luce della Convenzione di Vienna del 18.4.1961 entrata in vigore con legge del 9 agosto 1967 n. 804. Si rappresenta che l'indagato sarebbe stato accreditato con qualifica di primo segretario presso l'Ambasciata della Repubblica dello Yemen in Italia, e l'invocata immunità sarebbe sussistita sia al momento di emissione della misura cautelare in contestazione sia al termine della missione riguardante l'indagato e coincidente con il luglio del 2024, come da dichiarazione del Ministero degli affari esteri italiano del 27.9.2023. Tanto che a fronte di tale circostanza il Gip aveva revocato la già intervenuta ordinanza applicativa di misura nei confronti del ricorrente. Successivamente tuttavia, a seguito di comunicazione, intervenuta dopo qualege giorno, del Ministero degli Affari Esteri italiano, che comunicava la cessazione della immunità, il giudice avrebbe ordinato di dare esecuzione al predetto mandato di arresto. Si osserva allora che il giudice avrebbe in realtà fatto affidamento su una comunicazione del predetto Ministero errata e contraddittoria, atteso che le immunità spettanti ad un soggetto decadono solo allorquando egli abbandoni il Paese oppure allorquando sia decorso un termine ragionevole concesso, così che permangono fino ai predetti momenti anche in caso di conflitto armato. La Convenzione citata non preciserebbe la durata del predetto "periodo ragionevole" di persistenza della immunità e necessario per lasciare il territorio ospitante, per cui la durata potrebbe variare in base a circostanze specifiche e a prassi diplomatiche dei singoli Stati. E si aggiunge che dovrebbe ritenersi che ancora al 13 ottobre 2023 il ricorrente godesse della citata immunità. E dunque, a fronte del lavoro affidato al ricorrente e cessato nel luglio del 2023 ma nel contempo della persistenza della sua immunità, si sarebbe erroneamente dedotto, alla luce della risposta del Ministero prima citata del 10.10.2023, che il ricorrente fosse ormai privo della immunità in parola. Per cui nessun ordine di arresto poteva emettersi nei suoi confronti. Nel medesimo motivo poi, si deducono vizi di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. e 328 cod. proc. pen. e 10 della Costituzione, nonché si deduce la inesistenza del provvedimento impugnato per carenza di giurisdizione . Si lamenta la mancanza di motivazione sulla applicabilità della misura cautelare per fatti commessi allorquando sussisteva la immunità assoluta, sebbene manchi una norma per la quale il diplomatico che abbia commesso reati anteriormente al termine della sua missione potrebbe essere perseguito o sottoposto a privazione della libertà. In realtà, per gli agenti diplomatici esisterebbe una immunità assoluta e permanente con conseguente assenza della giurisdizione italiana rispetto ai fatti pregressi. Il tribunale avrebbe richiamato erroneamente, a supporto delle sue tesi, due sentenze della Corte di Cassazione siccome 2 inconferenti (in particolare quella n. 46340 del 9.9.2012), in quanto quest'ultima afferente a soggetti che svolgevano le diverse - rispetto all'indagato - funzioni consolari, per le quali non opererebbero le immunità assolute degli ambasciatori ed agenti diplomatici, e l'altra riguardante il sequestro dell'Imam di Milano Abu Omar, secondo la quale, in conformità con gli assunti difensivi, l'esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditante è regolata dalla Convenzione di Vienna del 18.4.1961 e all'art. 31 si attribuirebbe all'agente diplomatico una immunità assoluta. In ogni caso, si osserva come la ordinanza applicativa della misura cautelare sarebbe stata emessa il 22 maggio 2023, ossia nel corso del periodo durante il quale il ricorrente godeva dell'immunità. Tale ordinanza quindi doveva ritenersi inesistente, e come tale non avrebbe potuto rivivere mediante un mero ordine di esecuzione disposto poi dal Gip allorquando il Ministero prima citato ebbe a comunicare che il ricorrente non era più coperto da immunità. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. e di motivazione. Si contesta la sussistenza dei gravi indizi e si osserva che rispetto alle dichiarazioni, valorizzate, di un coindagato, il tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui costui, proprio grazie a tali sue dichiarazioni, avrebbe ottenuto poco dopo una misura meno afflittiva, per cui non avrebbe avuto interesse a contrastare l'ipotesi accusatoria. Il predetto soggetto inoltre, al momento di tali dichiarazioni sarebbe stato convinto di usufruire di immunità e quindi di poter anche riferire circostanze non corrispondenti al vero, come fatto nei confronti dell'attuale indagato, essendo convinto che ciò non potesse nuocergli. Inoltre, mancherebbero riscontri alle dichiarazioni del predetto soggetto, Da LV. Mancherebbe poi ogni elemento dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente con gli altri coindagati al di fuori del Da LV, di cui avrebbe ignorato ogni traffico. E i sodali si sarebbero avvalsi dell'auto diplomatica del ricorrente ma a sua insaputa e approfittando della sua ingenuità, non emergendo ragioni perché il ricorrente accettasse di essere coinvolto nel traffico di droga. Erroneamente sarebbe stata omessa ogni differenziazione di ruolo tra il ricorrente e il Da LV, tanto che a seguito di perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente nulla sarebbe stato ritrovato di compromettente, diversamente da quanto accaduto per il Da LV. Quindi, le motivazioni del tribunale si scontrerebbero con le risultanze di indagine. Nel medesimo motivo poi, si deduce altresì il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 274 cod. proc. pen., e vizi di motivazione. La misura applicata sarebbe sproporzionata rispetto a fatti accaduti 4 anni prima della sua applicazione, tanto 3 più perché applicata a soggetto incensurato ed esplicante regolare attività lavorativa. Così da non essere socialmente pericoloso. Il comportamento poi tenuto dall'inizio della misura cautelare escluderebbe anche esso il pericolo di reiterazione. Si sarebbe poi dovuta anche valorizzare la incensuratezza del ricorrente, la famiglia e l'attività lavorativa svolta, sul piano delle esigenze cautelari. Le esigenze cautelari sarebbero altresì scemate alla luce del decorso del tempo, e si contesta la motivazione in ordine alla sussistenza di una personalità spregiudicata siccome elaborata in maniera semplicistica, senza distinguere tra i vari ruoli nonché si esclude altresì che il ricorrente, come invece ritenuto dai giudici, si sia allontanato nel momento in cui sono state revocate le immunità diplomatiche sia perché tale revoca mai vi sarebbe stata sia perché mai avrebbe abbandonato definitivamente il territorio italiano, ove sarebbe più volte rientrato. La motivazione, inoltre, avrebbe indugiato nella formulazione di mere supposizioni. Si contesta poi l'affermato allontanamento dalla abitazione fino a poco prima occupata, posto che si trattava della abitazione del Da LV ove il ricorrente era ospitato così che, scoperto il traffico di droga, l'indagato aveva legittimamente scelto non rimanervi più dopo l'arresto del Da LV. Si aggiunge che mai i ritenuti sodali si sarebbero preoccupati della sorte del ricorrente né emergerebbero indici del pericolo di reiterazione dopo oltre 3 anni e mezzo, tanto che dopo il 7.1.2021 sarebbe mancato ogni contatto con la associazione, invece proseguita secondo la ipotesi di reato formulata. Peraltro, il pericolo di reiterazione sarebbe da ritenersi insussistente a fronte dell'intervenuto arresto degli altri sodali. 5. Con motivi aggiunti si propongono note ad integrazione del ricorso medesimo Si ribadisce la immunità assoluta di cui godrebbe il ricorrente. Al di là dell'applicabilità della Convenzione di Vienna, si osserva poi che il G.I.P. del Tribunale di Roma ed il Tribunale Distrettuale del Riesame hanno ritenuto di applicare a tutti i pretesi componenti del contestato sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione la misura della custodia cautelare in carcere, indipendentemente ed a prescindere dai loro precedenti giudiziari e di polizia, dalla loro personalità, dalla loro pericolosità, dal ruolo rivestito, dalla loro famiglia e dall'attività lavorativa svolta ecc. Tale impostazione non potrebbe riguardare in alcun modo HA AM RI e la sua persona. Trattandosi di una persona completamente incensurata, priva di precedenti di polizia che non ha mai avuto a che fare con la giustizia, né italiana né tantomeno di altri paesi. Di tutti gli originari indagati di cui all'ordinanza genetica, si ribadisce che l'odierno prevenuto non conoscerebbe alcuno di loro e non avrebbe avuto 4 rapporti e si ribadiscono le notazioni sviluppate in ricorso in tema di rapporti con altri coindagati. Si valorizza anche, in rapporto alle esigenze cautelari, la risalenza dei fatti come già evidenziato in ricorso e comunque la insussistenza di validi presupposti a supporto delle stesse e della misura applicata come pure già evidenziato in ricorso. Si aggiunge che nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi tuttora sussistenti esigenze cautelari, l'odierno imputato troverebbe ospitalità presso l'abitazione condotta in locazione dal proprio padre HA AM SE HA in Roma Via degli Olivi, 90. A questo proposito, quest'ultimo avrebbe già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere il proprio figlio presso la sua abitazione, impegnandosi a provvedere al suo mantenimento ed alle sue indispensabili esigenze di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con particolare riguardo al tema della immunità di cui godrebbe il ricorrente, con esenzione dalla giurisdizione penale italiana in ordine ai fatti per cui è stata emessa la contestata misura cautelare, è inammissibile. Va qui ribadito quanto già stabilito da questa Corte sul tema in questione (Sez. 5, n. 39788 del 11/03/2014 Rv. 260417 - 01): l'esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario è regolata dalla convenzione internazionale adottata a Vienna il 18 aprile 1961, non essendo pertinenti i principi desumibili dalla diversa convenzione riguardante gli agenti consolari, siglata il 24 aprile 1963. Inoltre, l'interpretazione delle norme applicabili - entrate nell'ordinamento italiano in virtù della ratifica disposta con L. 9 agosto 1967, n. 804 - compete all'autorità giudiziaria chiamata a giudicare su un fatto- reato commesso nel suo territorio, senza che il relativo giudizio possa essere influenzato da altre autorità. Nell'esercizio di tale potere-dovere, l'art. 31 della citata convenzione del 1961 attribuisce, incondizionatamente, l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione penale dello Stato nel quale è accreditato: ma tale disposizione si riferisce soltanto all'arco temporale durante il quale l'agente si trova nel territorio dello Stato accreditatario, atteso che il successivo art. 39 dispone, al comma 2, che "i privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato...". Va peraltro sottolineato che l'ultima parte dell'art. 39 comma 2 citato precisa altresì che "L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione". Si 5 f tratta di precisazione importante, che sta a rimarcare il principio per cui 1"immunità dalla giurisdizione penale implica l'impossibilita di perseguire e punire l'agente diplomatico per reati che egli commetta nell'esercizio delle sue funzioni (atti iure imperii). Questa forma di immunità non ammette eccezioni e copre il diplomatico fino alla sua morte, egli cioè non potrà mai essere chiamato a rispondere di atti che, per quanto illeciti, sono attribuibili allo Stato di appartenenza. Rispetto a questi illeciti non potrà essere sottoposto neppure alla giurisdizione penale di uno Stato terzo. Per quanto riguarda i reati commessi invece come privato (atti iure gestionis o privatorum), l'immunità del diplomatico è solo di tipo processuale, perché gli atti sono a lui direttamente imputabili e come tale persiste finché egli si trovi sul territorio dello Stato ospitante e fino a quando ivi svolga le sue funzioni (l'immunità continua a sussistere fino a quando non abbia liberamente lasciato il territorio statale o per un tempo ragionevole onde consentirgli di farlo). In questo caso, comunque, all'esenzione dalla giurisdizione penale è tenuto solo lo Stato in cui l'agente diplomatico esercita la sua attività, perché è l'unico obbligato a non turbare l'esercizio delle mansioni diplomatiche. Inoltre ai sensi dell'art. 43 della medesima convenzione, "Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con: a. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le fun- zioni dell'agente sono cessate;
b. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, con- formemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, esso ricusa di riconoscere l'agente come membro della missione". Occorre altresì evidenziare che l'art. 1 della Convenzione distingue diversi ruoli all'interno di una rappresentanza diplomatica e rispetto agli stessi emerge una diversa disciplina quanto a immunità e privilegi. E invero ai sensi del predetto art. 1 "Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano: a. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità; b. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
c. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
d. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
e. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diploma- tico della missione;
6 f «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
g. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
h. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
i. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qua- lunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa. Nel quadro di questa diversità di ruoli, si deve avere cura di osservare che la Convezione ha inteso precisare, con la definizione di limitazioni espressamente evidenziate e di seguito sottolineate, anche l'operatività di immunità e privilegi per soggetti diversi dal vero e proprio agente diplomatico: ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, infatti "1. I membri della famiglia dell'agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario. 2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatarío, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento. 3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33. 4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione. In altri termini, come ribadito in dottrina, l'agente diplomatico, e similmente taluni dei soggetti di cui al citato art. 37, gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario nei termini suindicati. Egli gode del pari 7 dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di: a). azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
b). azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
c). azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario. Va comunque precisato che la sottrazione dell'agente diplomatico alla giurisdizione per il tempo di durata della missione, con aggiunte temporali necessarie per perfezionare la procedura di accreditamento nel caso di acquisto di qualità di agente diplomatico e per lasciare il territorio quando si perde tale qualità, non implica che l'agente diplomatico e i soggetti assimilati non debbano rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato locale. Si tratta invero di immunità che hanno un carattere fondamentalmente processuale, cioè i beneficiari sono sottratti all'esercizio della giurisdizione, non sottratti all'applicazione delle norme sostanziali dello Stato, per cui il reato dell'agente diplomatico è pur sempre un reato, in quanto previsto dalle norme penali sostanziali nonostante le "salvezze" in termini di procedibilità nei suoi confronti sopra evidenziate. Sebbene non possa essere processato, in ragione della sua qualità di agente diplomatico finché questa dura, e salvo il particolare caso, di assoluta e persistente sottrazione alla giurisdizione penale per il compimento di illeciti nell'esercizio delle funzioni diplomatiche, egli comunque non è sottratto alle norme penali dello Stato, perché comunque destinatario delle stesse. Ed invero l'agente diplomatico è sempre destinatario delle norme dello Stato locale secondo quanto viene sancito nello articolo 41 paragrafo 1, secondo cui "tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato". Tanto premesso, è indubbio ed indiscusso che dall'accertamento in fatto di cui al giudizio di merito risulta che le condotte ascritte al ricorrente non furono svolte nell'esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, e quindi il coinvolgimento dell'indagato odierno non può ricollegarsi alle funzioni di membro della missione diplomatica, la cui struttura non è stata strumentale alla commissione del fatto. Consegue che, anche a prescindere da una più precisa determinazione del ruolo assunto dal ricorrente all'interno della rappresentanza diplomatica di riferimento, emerge con chiarezza che la decisione impugnata è corretta quanto alla esclusione, per il ricorrente, della applicabilità dell'immunità dalla giurisdizione italiana in base al disposto dell'art. 39, comma 2, della più volte citata 8 convenzione di Vienna del 1961. Invero va ribadito che, comunque, ai sensi dell'art. 39 comma 2 citato !Immunità termina con la cessazione delle funzioni né nel caso concreto emerge alcuna connessione tra i fatti ipotizzati a carico e atti compiuti nell'esercizio delle funzioni come membro della missione. Sono dunque sbaragliate tutte le argomentazioni a supporto della inapplicabilità della misura in contestazione e della assenza di giurisdizione. Che si riespande al verificarsi delle circostanze, appurate dai giudici del merito, di cui all'art. 39 citato, né persiste in via assoluta per correlazione con atti compiuti nell'esercizio della funzione diplomatica. Quanto poi alla tesi per cui si sarebbe dato seguito ad un atto inesistente siccome adottato, nel maggio del 2023, in epoca in cui sarebbe sussistita la immunità invocata, va aggiunto che non risulta specificamente contrastata la tesi di cui alla ordinanza impugnata per cui, avute le comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri circa la cessazione della funzione, su richiesta del P.M. il Gip ha emanato una nuova ordinanza applicativa della misura in contestazione, in un contesto quindi di piena validità del potere giurisdizionale esercitato dalla Autorità Giudiziaria. Sono dunque manifestamente infondate le deduzioni sulla persistenza della immunità come sulla assenza di giurisdizione e sulla intervenuta esecuzione di una ordinanza inesistente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso è meramente rivalutativo del merito e come tale inammissibile in questa sede. Né si confronta appieno con l'articolata motivazione, con conseguente difetto di specificità estrinseca, che delinea un grave quadro indiziario, anche associativo, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del Da LV, delle conversazioni captate (in cui i sodali mostravano di tenere stabilmente in conto la collaborazione dell'indagato, attraverso l'uso della sua auto munita di targa diplomatica), dei comportamenti del ricorrente accertati da parte della polizia giudiziaria e del pieno suo coinvolgimento nel traffico di droga contestato, quali elementi coerentemente considerati come attestativi non solo dello stabile coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminale, ma anche nei reati scopo attribuitigli. Né è di poco conto la valorizzazione, trascurata dalla difesa, delle spontanee dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente al momento dell'accesso della polizia nell'appartamento del Da LV ove l'indagato era ospitato, accompagnate dalla eccezione della immunità diplomatica, con palese dimostrazione della piena consapevolezza della illiceità delle condotte cui collaborava. Non può altresì trascurarsi il carattere meramente assertivo della tesi circa l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Da LV, nonostante gli ampi riscontri documentati dai giudici della cautela. 9 Quanto alle censure proposte in ordine alle esigenze cautelari, anche esse assumono un carattere rivalutativo, a fronte di argomentazioni che danno conto di come la presunzione relativa correlata alla fattispecie associativa ipotizzata non sia stata superata, in ragione della capacità delinquenziale, evidenziata dall'uso strumentale rispetto agli illeciti penali delle immunità diplomatiche, della condotta tesa a sottrarsi alla autorità giurisdizionale italiana recandosi in Olanda (dove in assenza di fonti di reddito non irragionevole appare, nel complessivo contesto motivazionale, l'ipotesi di un pericolo di recidivanza), radicando altresì uno specifico pericolo di fuga, pure sottolineato dai giudici, cui la difesa oppone solo una personale quanto valutativa rappresentazione delle ragioni della presenza ivi e della mancata intenzione di sottrarsi alle iniziative giurisdizionali italiane;
così che non solo, lo si ribadisce, è insuperata la presunzione citata ma i giudici hanno anche congruamente evidenziato un pericolo di reiterazione attuale e concreto, come tale correlabile anche ai reati scopo, tale per cui il decorso del tempo dai fatti non assume alcun rilievo liberatorio. In tale quadro va ricordato che la decisione in esame appare in linea con l'indirizzo di legittimità per cui in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez.
3 - n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 - 01) ma con la precisazione per cui il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente;
si è anche precisato che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventuale prova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Si è altresì precisato, e anche sul punto si trova corrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano 10 l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, e la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. 3. Le suesposte considerazioni superano i rilievi di cui ai motivi aggiunti sopra citati, sostanzialmente reiterativi dei due motivi di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter, disèp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.
avverso la ordinanza del 13/06/2024 del tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giulio Monferini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditele conclusioni dei difensori dell'imputato avv.to Dei Massimiliano e brio PA che hanno anche depositato motivi aggiunti ed hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Roma, adito nell'interesse di HA AM RI avverso la ordinanza del Gip del tribunale di Roma del 17 ottobre 2023, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 del DPR 309/90, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza HA AM RI mediante i propri difensori ha proposto, con due motivi, ricorso per cassazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7738 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 28/11/2024 3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge. Si sostiene la immunità assoluta del ricorrente alla luce della Convenzione di Vienna del 18.4.1961 entrata in vigore con legge del 9 agosto 1967 n. 804. Si rappresenta che l'indagato sarebbe stato accreditato con qualifica di primo segretario presso l'Ambasciata della Repubblica dello Yemen in Italia, e l'invocata immunità sarebbe sussistita sia al momento di emissione della misura cautelare in contestazione sia al termine della missione riguardante l'indagato e coincidente con il luglio del 2024, come da dichiarazione del Ministero degli affari esteri italiano del 27.9.2023. Tanto che a fronte di tale circostanza il Gip aveva revocato la già intervenuta ordinanza applicativa di misura nei confronti del ricorrente. Successivamente tuttavia, a seguito di comunicazione, intervenuta dopo qualege giorno, del Ministero degli Affari Esteri italiano, che comunicava la cessazione della immunità, il giudice avrebbe ordinato di dare esecuzione al predetto mandato di arresto. Si osserva allora che il giudice avrebbe in realtà fatto affidamento su una comunicazione del predetto Ministero errata e contraddittoria, atteso che le immunità spettanti ad un soggetto decadono solo allorquando egli abbandoni il Paese oppure allorquando sia decorso un termine ragionevole concesso, così che permangono fino ai predetti momenti anche in caso di conflitto armato. La Convenzione citata non preciserebbe la durata del predetto "periodo ragionevole" di persistenza della immunità e necessario per lasciare il territorio ospitante, per cui la durata potrebbe variare in base a circostanze specifiche e a prassi diplomatiche dei singoli Stati. E si aggiunge che dovrebbe ritenersi che ancora al 13 ottobre 2023 il ricorrente godesse della citata immunità. E dunque, a fronte del lavoro affidato al ricorrente e cessato nel luglio del 2023 ma nel contempo della persistenza della sua immunità, si sarebbe erroneamente dedotto, alla luce della risposta del Ministero prima citata del 10.10.2023, che il ricorrente fosse ormai privo della immunità in parola. Per cui nessun ordine di arresto poteva emettersi nei suoi confronti. Nel medesimo motivo poi, si deducono vizi di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. e 328 cod. proc. pen. e 10 della Costituzione, nonché si deduce la inesistenza del provvedimento impugnato per carenza di giurisdizione . Si lamenta la mancanza di motivazione sulla applicabilità della misura cautelare per fatti commessi allorquando sussisteva la immunità assoluta, sebbene manchi una norma per la quale il diplomatico che abbia commesso reati anteriormente al termine della sua missione potrebbe essere perseguito o sottoposto a privazione della libertà. In realtà, per gli agenti diplomatici esisterebbe una immunità assoluta e permanente con conseguente assenza della giurisdizione italiana rispetto ai fatti pregressi. Il tribunale avrebbe richiamato erroneamente, a supporto delle sue tesi, due sentenze della Corte di Cassazione siccome 2 inconferenti (in particolare quella n. 46340 del 9.9.2012), in quanto quest'ultima afferente a soggetti che svolgevano le diverse - rispetto all'indagato - funzioni consolari, per le quali non opererebbero le immunità assolute degli ambasciatori ed agenti diplomatici, e l'altra riguardante il sequestro dell'Imam di Milano Abu Omar, secondo la quale, in conformità con gli assunti difensivi, l'esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditante è regolata dalla Convenzione di Vienna del 18.4.1961 e all'art. 31 si attribuirebbe all'agente diplomatico una immunità assoluta. In ogni caso, si osserva come la ordinanza applicativa della misura cautelare sarebbe stata emessa il 22 maggio 2023, ossia nel corso del periodo durante il quale il ricorrente godeva dell'immunità. Tale ordinanza quindi doveva ritenersi inesistente, e come tale non avrebbe potuto rivivere mediante un mero ordine di esecuzione disposto poi dal Gip allorquando il Ministero prima citato ebbe a comunicare che il ricorrente non era più coperto da immunità. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge in ordine all'art. 273 cod. proc. pen. e di motivazione. Si contesta la sussistenza dei gravi indizi e si osserva che rispetto alle dichiarazioni, valorizzate, di un coindagato, il tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza per cui costui, proprio grazie a tali sue dichiarazioni, avrebbe ottenuto poco dopo una misura meno afflittiva, per cui non avrebbe avuto interesse a contrastare l'ipotesi accusatoria. Il predetto soggetto inoltre, al momento di tali dichiarazioni sarebbe stato convinto di usufruire di immunità e quindi di poter anche riferire circostanze non corrispondenti al vero, come fatto nei confronti dell'attuale indagato, essendo convinto che ciò non potesse nuocergli. Inoltre, mancherebbero riscontri alle dichiarazioni del predetto soggetto, Da LV. Mancherebbe poi ogni elemento dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente con gli altri coindagati al di fuori del Da LV, di cui avrebbe ignorato ogni traffico. E i sodali si sarebbero avvalsi dell'auto diplomatica del ricorrente ma a sua insaputa e approfittando della sua ingenuità, non emergendo ragioni perché il ricorrente accettasse di essere coinvolto nel traffico di droga. Erroneamente sarebbe stata omessa ogni differenziazione di ruolo tra il ricorrente e il Da LV, tanto che a seguito di perquisizione domiciliare nei confronti del ricorrente nulla sarebbe stato ritrovato di compromettente, diversamente da quanto accaduto per il Da LV. Quindi, le motivazioni del tribunale si scontrerebbero con le risultanze di indagine. Nel medesimo motivo poi, si deduce altresì il vizio di violazione di legge in ordine all'art. 274 cod. proc. pen., e vizi di motivazione. La misura applicata sarebbe sproporzionata rispetto a fatti accaduti 4 anni prima della sua applicazione, tanto 3 più perché applicata a soggetto incensurato ed esplicante regolare attività lavorativa. Così da non essere socialmente pericoloso. Il comportamento poi tenuto dall'inizio della misura cautelare escluderebbe anche esso il pericolo di reiterazione. Si sarebbe poi dovuta anche valorizzare la incensuratezza del ricorrente, la famiglia e l'attività lavorativa svolta, sul piano delle esigenze cautelari. Le esigenze cautelari sarebbero altresì scemate alla luce del decorso del tempo, e si contesta la motivazione in ordine alla sussistenza di una personalità spregiudicata siccome elaborata in maniera semplicistica, senza distinguere tra i vari ruoli nonché si esclude altresì che il ricorrente, come invece ritenuto dai giudici, si sia allontanato nel momento in cui sono state revocate le immunità diplomatiche sia perché tale revoca mai vi sarebbe stata sia perché mai avrebbe abbandonato definitivamente il territorio italiano, ove sarebbe più volte rientrato. La motivazione, inoltre, avrebbe indugiato nella formulazione di mere supposizioni. Si contesta poi l'affermato allontanamento dalla abitazione fino a poco prima occupata, posto che si trattava della abitazione del Da LV ove il ricorrente era ospitato così che, scoperto il traffico di droga, l'indagato aveva legittimamente scelto non rimanervi più dopo l'arresto del Da LV. Si aggiunge che mai i ritenuti sodali si sarebbero preoccupati della sorte del ricorrente né emergerebbero indici del pericolo di reiterazione dopo oltre 3 anni e mezzo, tanto che dopo il 7.1.2021 sarebbe mancato ogni contatto con la associazione, invece proseguita secondo la ipotesi di reato formulata. Peraltro, il pericolo di reiterazione sarebbe da ritenersi insussistente a fronte dell'intervenuto arresto degli altri sodali. 5. Con motivi aggiunti si propongono note ad integrazione del ricorso medesimo Si ribadisce la immunità assoluta di cui godrebbe il ricorrente. Al di là dell'applicabilità della Convenzione di Vienna, si osserva poi che il G.I.P. del Tribunale di Roma ed il Tribunale Distrettuale del Riesame hanno ritenuto di applicare a tutti i pretesi componenti del contestato sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione la misura della custodia cautelare in carcere, indipendentemente ed a prescindere dai loro precedenti giudiziari e di polizia, dalla loro personalità, dalla loro pericolosità, dal ruolo rivestito, dalla loro famiglia e dall'attività lavorativa svolta ecc. Tale impostazione non potrebbe riguardare in alcun modo HA AM RI e la sua persona. Trattandosi di una persona completamente incensurata, priva di precedenti di polizia che non ha mai avuto a che fare con la giustizia, né italiana né tantomeno di altri paesi. Di tutti gli originari indagati di cui all'ordinanza genetica, si ribadisce che l'odierno prevenuto non conoscerebbe alcuno di loro e non avrebbe avuto 4 rapporti e si ribadiscono le notazioni sviluppate in ricorso in tema di rapporti con altri coindagati. Si valorizza anche, in rapporto alle esigenze cautelari, la risalenza dei fatti come già evidenziato in ricorso e comunque la insussistenza di validi presupposti a supporto delle stesse e della misura applicata come pure già evidenziato in ricorso. Si aggiunge che nell'ipotesi in cui dovessero ritenersi tuttora sussistenti esigenze cautelari, l'odierno imputato troverebbe ospitalità presso l'abitazione condotta in locazione dal proprio padre HA AM SE HA in Roma Via degli Olivi, 90. A questo proposito, quest'ultimo avrebbe già dichiarato la propria disponibilità ad accogliere il proprio figlio presso la sua abitazione, impegnandosi a provvedere al suo mantenimento ed alle sue indispensabili esigenze di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con particolare riguardo al tema della immunità di cui godrebbe il ricorrente, con esenzione dalla giurisdizione penale italiana in ordine ai fatti per cui è stata emessa la contestata misura cautelare, è inammissibile. Va qui ribadito quanto già stabilito da questa Corte sul tema in questione (Sez. 5, n. 39788 del 11/03/2014 Rv. 260417 - 01): l'esenzione degli agenti diplomatici dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario è regolata dalla convenzione internazionale adottata a Vienna il 18 aprile 1961, non essendo pertinenti i principi desumibili dalla diversa convenzione riguardante gli agenti consolari, siglata il 24 aprile 1963. Inoltre, l'interpretazione delle norme applicabili - entrate nell'ordinamento italiano in virtù della ratifica disposta con L. 9 agosto 1967, n. 804 - compete all'autorità giudiziaria chiamata a giudicare su un fatto- reato commesso nel suo territorio, senza che il relativo giudizio possa essere influenzato da altre autorità. Nell'esercizio di tale potere-dovere, l'art. 31 della citata convenzione del 1961 attribuisce, incondizionatamente, l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione penale dello Stato nel quale è accreditato: ma tale disposizione si riferisce soltanto all'arco temporale durante il quale l'agente si trova nel territorio dello Stato accreditatario, atteso che il successivo art. 39 dispone, al comma 2, che "i privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato...". Va peraltro sottolineato che l'ultima parte dell'art. 39 comma 2 citato precisa altresì che "L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione". Si 5 f tratta di precisazione importante, che sta a rimarcare il principio per cui 1"immunità dalla giurisdizione penale implica l'impossibilita di perseguire e punire l'agente diplomatico per reati che egli commetta nell'esercizio delle sue funzioni (atti iure imperii). Questa forma di immunità non ammette eccezioni e copre il diplomatico fino alla sua morte, egli cioè non potrà mai essere chiamato a rispondere di atti che, per quanto illeciti, sono attribuibili allo Stato di appartenenza. Rispetto a questi illeciti non potrà essere sottoposto neppure alla giurisdizione penale di uno Stato terzo. Per quanto riguarda i reati commessi invece come privato (atti iure gestionis o privatorum), l'immunità del diplomatico è solo di tipo processuale, perché gli atti sono a lui direttamente imputabili e come tale persiste finché egli si trovi sul territorio dello Stato ospitante e fino a quando ivi svolga le sue funzioni (l'immunità continua a sussistere fino a quando non abbia liberamente lasciato il territorio statale o per un tempo ragionevole onde consentirgli di farlo). In questo caso, comunque, all'esenzione dalla giurisdizione penale è tenuto solo lo Stato in cui l'agente diplomatico esercita la sua attività, perché è l'unico obbligato a non turbare l'esercizio delle mansioni diplomatiche. Inoltre ai sensi dell'art. 43 della medesima convenzione, "Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con: a. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le fun- zioni dell'agente sono cessate;
b. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, con- formemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, esso ricusa di riconoscere l'agente come membro della missione". Occorre altresì evidenziare che l'art. 1 della Convenzione distingue diversi ruoli all'interno di una rappresentanza diplomatica e rispetto agli stessi emerge una diversa disciplina quanto a immunità e privilegi. E invero ai sensi del predetto art. 1 "Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano: a. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità; b. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
c. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
d. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
e. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diploma- tico della missione;
6 f «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
g. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
h. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
i. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qua- lunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa. Nel quadro di questa diversità di ruoli, si deve avere cura di osservare che la Convezione ha inteso precisare, con la definizione di limitazioni espressamente evidenziate e di seguito sottolineate, anche l'operatività di immunità e privilegi per soggetti diversi dal vero e proprio agente diplomatico: ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, infatti "1. I membri della famiglia dell'agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario. 2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatarío, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento. 3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33. 4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione. In altri termini, come ribadito in dottrina, l'agente diplomatico, e similmente taluni dei soggetti di cui al citato art. 37, gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario nei termini suindicati. Egli gode del pari 7 dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di: a). azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
b). azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
c). azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario. Va comunque precisato che la sottrazione dell'agente diplomatico alla giurisdizione per il tempo di durata della missione, con aggiunte temporali necessarie per perfezionare la procedura di accreditamento nel caso di acquisto di qualità di agente diplomatico e per lasciare il territorio quando si perde tale qualità, non implica che l'agente diplomatico e i soggetti assimilati non debbano rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato locale. Si tratta invero di immunità che hanno un carattere fondamentalmente processuale, cioè i beneficiari sono sottratti all'esercizio della giurisdizione, non sottratti all'applicazione delle norme sostanziali dello Stato, per cui il reato dell'agente diplomatico è pur sempre un reato, in quanto previsto dalle norme penali sostanziali nonostante le "salvezze" in termini di procedibilità nei suoi confronti sopra evidenziate. Sebbene non possa essere processato, in ragione della sua qualità di agente diplomatico finché questa dura, e salvo il particolare caso, di assoluta e persistente sottrazione alla giurisdizione penale per il compimento di illeciti nell'esercizio delle funzioni diplomatiche, egli comunque non è sottratto alle norme penali dello Stato, perché comunque destinatario delle stesse. Ed invero l'agente diplomatico è sempre destinatario delle norme dello Stato locale secondo quanto viene sancito nello articolo 41 paragrafo 1, secondo cui "tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato". Tanto premesso, è indubbio ed indiscusso che dall'accertamento in fatto di cui al giudizio di merito risulta che le condotte ascritte al ricorrente non furono svolte nell'esercizio delle funzioni di membro della missione diplomatica, e quindi il coinvolgimento dell'indagato odierno non può ricollegarsi alle funzioni di membro della missione diplomatica, la cui struttura non è stata strumentale alla commissione del fatto. Consegue che, anche a prescindere da una più precisa determinazione del ruolo assunto dal ricorrente all'interno della rappresentanza diplomatica di riferimento, emerge con chiarezza che la decisione impugnata è corretta quanto alla esclusione, per il ricorrente, della applicabilità dell'immunità dalla giurisdizione italiana in base al disposto dell'art. 39, comma 2, della più volte citata 8 convenzione di Vienna del 1961. Invero va ribadito che, comunque, ai sensi dell'art. 39 comma 2 citato !Immunità termina con la cessazione delle funzioni né nel caso concreto emerge alcuna connessione tra i fatti ipotizzati a carico e atti compiuti nell'esercizio delle funzioni come membro della missione. Sono dunque sbaragliate tutte le argomentazioni a supporto della inapplicabilità della misura in contestazione e della assenza di giurisdizione. Che si riespande al verificarsi delle circostanze, appurate dai giudici del merito, di cui all'art. 39 citato, né persiste in via assoluta per correlazione con atti compiuti nell'esercizio della funzione diplomatica. Quanto poi alla tesi per cui si sarebbe dato seguito ad un atto inesistente siccome adottato, nel maggio del 2023, in epoca in cui sarebbe sussistita la immunità invocata, va aggiunto che non risulta specificamente contrastata la tesi di cui alla ordinanza impugnata per cui, avute le comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri circa la cessazione della funzione, su richiesta del P.M. il Gip ha emanato una nuova ordinanza applicativa della misura in contestazione, in un contesto quindi di piena validità del potere giurisdizionale esercitato dalla Autorità Giudiziaria. Sono dunque manifestamente infondate le deduzioni sulla persistenza della immunità come sulla assenza di giurisdizione e sulla intervenuta esecuzione di una ordinanza inesistente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso è meramente rivalutativo del merito e come tale inammissibile in questa sede. Né si confronta appieno con l'articolata motivazione, con conseguente difetto di specificità estrinseca, che delinea un grave quadro indiziario, anche associativo, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del Da LV, delle conversazioni captate (in cui i sodali mostravano di tenere stabilmente in conto la collaborazione dell'indagato, attraverso l'uso della sua auto munita di targa diplomatica), dei comportamenti del ricorrente accertati da parte della polizia giudiziaria e del pieno suo coinvolgimento nel traffico di droga contestato, quali elementi coerentemente considerati come attestativi non solo dello stabile coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminale, ma anche nei reati scopo attribuitigli. Né è di poco conto la valorizzazione, trascurata dalla difesa, delle spontanee dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente al momento dell'accesso della polizia nell'appartamento del Da LV ove l'indagato era ospitato, accompagnate dalla eccezione della immunità diplomatica, con palese dimostrazione della piena consapevolezza della illiceità delle condotte cui collaborava. Non può altresì trascurarsi il carattere meramente assertivo della tesi circa l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Da LV, nonostante gli ampi riscontri documentati dai giudici della cautela. 9 Quanto alle censure proposte in ordine alle esigenze cautelari, anche esse assumono un carattere rivalutativo, a fronte di argomentazioni che danno conto di come la presunzione relativa correlata alla fattispecie associativa ipotizzata non sia stata superata, in ragione della capacità delinquenziale, evidenziata dall'uso strumentale rispetto agli illeciti penali delle immunità diplomatiche, della condotta tesa a sottrarsi alla autorità giurisdizionale italiana recandosi in Olanda (dove in assenza di fonti di reddito non irragionevole appare, nel complessivo contesto motivazionale, l'ipotesi di un pericolo di recidivanza), radicando altresì uno specifico pericolo di fuga, pure sottolineato dai giudici, cui la difesa oppone solo una personale quanto valutativa rappresentazione delle ragioni della presenza ivi e della mancata intenzione di sottrarsi alle iniziative giurisdizionali italiane;
così che non solo, lo si ribadisce, è insuperata la presunzione citata ma i giudici hanno anche congruamente evidenziato un pericolo di reiterazione attuale e concreto, come tale correlabile anche ai reati scopo, tale per cui il decorso del tempo dai fatti non assume alcun rilievo liberatorio. In tale quadro va ricordato che la decisione in esame appare in linea con l'indirizzo di legittimità per cui in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., si è chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (da ultimo Sez.
3 - n. 16357 del 12/01/2021 Rv. 281293 - 01) ma con la precisazione per cui il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente;
si è anche precisato che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, e stante la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la valutazione della eventuale prova contraria deve comunque discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia rescisso poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Si è altresì precisato, e anche sul punto si trova corrispondenza nella ordinanza impugnata, che, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano 10 l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, e la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. 3. Le suesposte considerazioni superano i rilievi di cui ai motivi aggiunti sopra citati, sostanzialmente reiterativi dei due motivi di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 - ter, disèp. Att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024.