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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 669/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
, , nata il [...] a [...], C.F._2 Parte_3
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Barone Veronica e C.F._3 dall'avv. , elettivamente domiciliati in Solofra all a via Umberto I n. CP_1
34;
Attori
E
IL , nato il [...] a [...], C.F.: e Parte_1 C.F._4 [...] na , nata il [...] a [...], C.F.: CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. a e dall'avv. Balzo Domenic o ed Controparte_3 elettivamente domiciliati in Avellino, in via SS Trinità n. 44;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 18.02.2020, i germani , Parte_1
e hanno convenuto il fratello IL e la sorella Parte_2 Pt_3 Parte_1 [...]
chi edendo al Tribunale di Avellino, ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 533 c.c. e ss., di accertare e dichiarare la loro qualità di eredi del 50% dei buoni riscossi da ilvio, nonché la sottrazi one da parte di quest'ultimo CP_5 della somma di € 52.810,69 dalla massa ereditaria e di condanna re il convenuto predetto alla restituzione delle somme di € 10.562,13 (pari ad 1/5 dell'intera somma entrata in successione) per ciascun attore, per un totale di € 31.686,39, oltre alla
1/6 restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. In punto di fatto, gli attori hanno esposto che la madre, deceduta in data 24.01.2019 , risultava cointestataria, insieme ai propri cinque figli, di una serie di buoni fruttiferi postali;
che , per tali ragioni, in data
28.01.2019 aveva presentato all'ufficio postale di Solofra Parte_1 un'istanza inte sa alla ricerca, negli archivi elettronici, dei rapporti di credito relativi ai risparmi facenti capo alla nominata de cuius e che, a seguito della richiesta di scioglimento di c omunione ereditaria avanzata da IL in data Parte_1
19.04.2019, tutti i figli della compianta genitrice si erano recati presso l'Ufficio delle Poste di Solofra, per il cambio dei buoni fruttiferi in loro possesso, cointestati con la nominata de cuius con pari facoltà di rimborso. Gli attori hanno, poi, rappresentato che, una volta venuti in possesso dell'elenco di tutti i rapporti cartacei intestati e cointestati, in vita, alla madre, e precisamente in data 14.05.2019, si erano avveduti che il convenuto lvio, il 28.01.2019, aveva CP_5 provveduto allo svincolo di n. 11 buoni fruttiferi cointestati con la de cuius, sottraendoli per il 50% del loro valore pari ad € 52.810,69 alla massa ereditaria .
Con comparse di rispost a depositate il 25.05.2020 ed il 17.06.2020, si sono costituiti, rispettivamente IL e chiedendo il Parte_1 Controparte_4 rigetto della domanda. in via preliminare, ha eccepito il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere necessario l'integrale contraddittorio di tutti i co eredi. Nel merito, entrambi i convenuti hanno, poi, contestato la fondatezza della domanda attorea in ragione della possibilità per la parte cointestataria dei buoni, muniti, come nella specie, della clausola di pari facoltà di rimborso, di riscuotere gli stessi senza la necessità della firma di tutti i cointestatari sull'atto di quietanza né dell'esibizione della denuncia di successione. Le parti convenute hanno, poi, evidenziato nel merito che l'a cquisto dei buoni fruttiferi riscossi da IL era stato effettuato con esclusiva provvista Parte_1 di quest'ultimo, avendo egli versato, in guisa esclusiva, quali proventi della propria attività lavorativa, le somme portate dai buoni oggetto di contestazione, ad esclusione di quelle riferibili al buono fruttifero n. 00 1599 emesso in data
11.06.1987 e mai incassato;
che IL aveva convissuto - fino all'anno Parte_1
1988 - con la madre, titolare di una minima pensione, occupandosi di tutte le necessità della genitrice fino ad accollarsi, anche nell'interesse degli alt ri germani, di una serie di spese ed oneri imputabili alla de cuius, nonché delle spese funerarie.
Ciò premesso De IL ha chiesto, in via riconvenzionale, ai sensi e per gli Pt_1 effetti degli artt. 752 e 756 c.c. , il rimborso delle somme da lui corrisposte nell'interesse della comune genitrice relative a tutti gli oneri economici gravanti sulla madre al momento del decesso nonché di quelli sorti in immediata conseguenza della sucessione ereditaria e di condannare , pertanto, gli attori a corrisponderg li la somma di € 5.456,40, pari ai 3/5 delle spese e degli oneri anticipati,
2/6 complessivamente ammontanti ad € 9.094,02, e quindi la somma di € 1.818,80 per ciascun attore, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Con memoria depositata ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. gli attori hanno chiesto anche la condanna del convenuto IL al pagamento di una somma pari Parte_1 al contributo unificato dovuto per la causa a titolo di sanzione, per essere stato assente alla mediazione senza alcuna motivazione o giustifica e di valutare tale comportamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; di respingere la domanda riconvenzionale perché infondata, ovvero, in via subordinata, di ridimensionare l'importo preteso in base a quanto dimostrato nel corso della causa. Infine le parti hanno chiesto di respingere la richiesta di difetto di legittimazione passiva del la signora CP_4 per essere la stessa erede e per aver preso parte alla mediazione .
[...]
Con memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., i convenuti hanno eccepito la modifica della pretesa creditoria avanzata nell'atto introduttivo.
Con memoria depositata ex art. 183 c.p.c. n. 3, gli attori hanno evidenziato che la madre risultava economicamente autonoma e percepepiva una pensione e hanno prodotto la nota di trascrizione in suo favore della successione del marito De
i, nonché visure immobiliari. Persona_1
Ritenute inammissibili le prove richieste la causa è stata rinviata per la decisione .
La domanda attorea è fondata per la motivazione che segue.
In limine litis , osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulter iori approfondimenti istruttori . In particolare, si ritiene di poter confermare la motivazione dell'ordinanza di rigetto de i capitoli di prova a rticolati dai germani convenuti perché irrilevanti ai fini della decisione le circostanze in ordine all'attività lavorativa svolta dal convenuto IL e alla Parte_1 coabitazione con la madre;
generiche, valutative e da provarsi con documenti quelle afferenti alla cura dei bisogni della madre con i proventi del proprio lavoro ed all'accantonamento, da parte della de cuius, delle somme ricevut e dal figlio
[...]
IL e da provarsi documentalmente quelle relative alle spese sostenute al Pt_1 momento del decesso.
Ciò premesso in punto di diritto deve essere ricordato che l'azione di petizione dell'eredità è un'azione reale, fondata sull' allegazione della qualità di erede e diretta a conseguire il rilasc io dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono quindi, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indic ato come vero erede (cfr. Cass. Sez. 2, 01/04/2008,
n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; Cass. Sez. 2, 27/06 /2011, n. 14182, per
3/6 la quale l' azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi). L'azione di petizio ne dell'eredità ha, del resto, carattere prevalentemente recuperatorio, SIchè, riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all' ottenimento dei beni ereditari, costituendo un "prius" autonomo facente par te del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell' ambito delle parti, come prima soggettivamente definito in termini di legittimazione, si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass.
Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6
- 2, 10/02/2017, n. 3655). In altri termini l'accertamento in ordine alla qualità di erede dell'attore costituisce solo il presupposto del perseguimento della sua funzione emine ntemente recuperatoria, e non l' oggetto dell'azione stessa. Vale, infine, soggiungere che il litisconsorzio necessario è stato ravvisato in risalenti pronunce solo in ipotesi di esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità (cfr. Cassazione 1981 n. 1940).
In applicazione dei principi appena esposti deve essere, allora, d ichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
Passando al merito, osserva il Tribunale che , pur dovendosi ritenere insussistente nel caso in esame la sottrazione dei buoni da parte del convenuto , al momento della riscosssione , in quanto a tanto legittimato (cfr. Cassazione 24639/2021) , deve essere evidenziato che la legittimazione alla riscossione non comporta né sottende la titolarità dell'intero credito ossia la spettanza dello stesso con la conseguenza che colui che abbia riscosso rimarrà tenuto alla restituzione nei confronti dell 'erede o degli eredi de l cointestatario defunto . Orbene, deve essere rilevato che agli atti è presente il certificato storico di famiglia, nel quale figurano i nominativi dei cinque figli parti del giudizio e il certificato di morte, in cui risulta che è deceduta il 24.01.2019 , che Persona_2 costituiscono documenti idonei all'accertamento della qualità di er edi in capo agli odierni attori , peraltro non oggetto di contestazione.
È poi riscontrabile documentalmente , non solo, che i bpf oggetto di contesa erano cointestati alla madre e a ilvio e recavano, come detto, la clausola di CP_5 pari facoltà di rimborso, ma anche che tutti i buoni fruttiferi menzionati nell'atto di citazione sono stati riscossi dal convenuto tenuto cont o che, sebbene nell'elenco trasmesso dalle Poste Italiane prot. 21/2019 del 18/01/2019 non viene indicato il buono ordinario n. 1559 , emesso in data 11 .06.1987, lo stesso risulta rimborsato
(cfr. titolo in atti sottoscritto per rimborso) in data 11.6.1967 in favore del convenuto che , sul punto, si è limitato genericamente ad allegare di non averlo ri . L'importo complessivo di tali buoni ammonta , quindi, ad € 105.621,39, di Pt_4 cui il 50%, pari ad € 52.810,69 cade in comunione fra i cinque figli eredi.
4/6 BU SI AN , in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ritiene il
Tribunale che ilvio è tenuto a restituire ai frat elli l'importo a loro CP_5 spettante pro quota, ossia € 10.562,13 per ciascuno oltre riva lutazione e interessi a decorrere dalla riscossione degli stessi.
In merito vale solo precisare, a fini di mera completezza , che l'importo indicato nella prima memoria è frutto chiaramente di un errore materiale che non consente di ritenere mutata la domanda.
Quanto alle eccezioni formulate dal convenuto deve essere osservato che la titolrità da parte dello stesso degli interi importi perchè costi tuenti i pro venti della propria attività lavorativa risulta solo genericamente allegata senza alcun c orredo probatorio. Peraltro la parte ha dapprima allegato (cfr. comparsa di costituzione ) che l'acquisto dei buoni fruttiferi riscossi era stato effettuato con personale provvista, avendo egli versato, in guisa esclusiva, quali proventi della propria attività lavorativa, le somme portate dai buoni oggetto di contestazione per poi richiedere di porvare, nella memoria numero 2 di cui all'art. 183 cpc , che la madre aveva provveduto ad accontare le somme che periodicamente riceveva da lui investendole nei buoni fruttiferi cointestati .
Per le suesposte ragioni, allora, ritiene il Tribunale che non sia stata superata la presuzione di titolarità in parti uguali tra convenuto e la de cuius dei buoni fruttiferi in esame.
Passando ad esaminare la domanda ri convenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori alla corresponsione della somma di € 5.456,40, pari ai 3/5 delle spese e degli oneri anticipati, complessivamente ammontanti ad € 9.094,02, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo, deve essere osservato che la documentazione prodotta in atti non risulta idonea ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non riguarda gli oneri economici gravanti sulla madre al momento del decesso o sorti in conseguenza della successione ereditaria come richiesto, risulta relativa a consumi per elettricità, per telefono ed idrici non riferibili esclusivamente alla de cuius in ragione della prospettata coabitazione e a prestazioni risalenti nel tempo o sorte dopo il decesso della madre e tenuto conto , in ogni caso, della mancata dimostrazione che gli esborsi in contanti siano stati sostenuti con risorse proprie del convenuto IL. In merito, infatti, Parte_1 vale evidenziare che in atti risultano prodotti una serie di documenti risalenti ad un periodo dal 2008 al 2019 privi di valore ai fini d ella prova del pagamento e della riferibilità a debiti o pesi ereditari e che risulta generica l'allegazione per cui gli oneri (€ 3.241,72) relativi alle spettanze professionali ed alle spese pertinenti al procedimento rubricato al n. RG 3522/2009 del Trib unale di Avellino, che ha interessato ed i nominati germani nel Parte_5 Parte_1
5/6 giudizio contro i sigg.ri Rizzo e si configura anche come debit o Per_3 Persona_4 personale degli stessi attori .
In conclusione, la domanda ri convenzionale deve essere rigettata.
La domanda volta ad ottenere la condann a del convenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c. non merita di essere accolta in quanto l'assenza alla mediazione non costituisce un elemento valido ai fini del suo accoglimento.
Le spese di lit e nel rapporto processuale tra attori e IL seguono la Parte_1 soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n.
147/2022.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra attori e convenuta na Controparte_2 sono poste a carico degli attori e sono liquidate tenuto conto dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei mini mi di cui al Dm citato in ragione del grado di complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile , definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che , Parte_1
e sono eredi della de cuius Parte_2 Parte_3
e, quindi, titolari della quota pari ad 1/5 del 50% Persona_5 degli undici buoni fruttiferi postali riscossi dal germano coerede Parte_1
IL, dell'importo pari ad € 52.810,69 e, per l'effetto, condanna ex art. 533
c.c. ilvio alla restituzione di € 10.562,13 in favore di ciascun CP_5 attore coerede, oltre rivalutazione e interessi legali dal momento della riscossione al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da vio;
CP_6
- condanna ilvio al pagamento del le spese di lite in favore di parte CP_5 attrice liquidate in € 5.810,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per spese vive;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti di De NO OL delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.905,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v .a. e c.p.a. come per legge con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 19 .
2.2025 Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 669/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
, , nata il [...] a [...], C.F._2 Parte_3
C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv. Barone Veronica e C.F._3 dall'avv. , elettivamente domiciliati in Solofra all a via Umberto I n. CP_1
34;
Attori
E
IL , nato il [...] a [...], C.F.: e Parte_1 C.F._4 [...] na , nata il [...] a [...], C.F.: CP_2 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. a e dall'avv. Balzo Domenic o ed Controparte_3 elettivamente domiciliati in Avellino, in via SS Trinità n. 44;
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 18.02.2020, i germani , Parte_1
e hanno convenuto il fratello IL e la sorella Parte_2 Pt_3 Parte_1 [...]
chi edendo al Tribunale di Avellino, ai sensi e per gli effetti Controparte_4 dell'art. 533 c.c. e ss., di accertare e dichiarare la loro qualità di eredi del 50% dei buoni riscossi da ilvio, nonché la sottrazi one da parte di quest'ultimo CP_5 della somma di € 52.810,69 dalla massa ereditaria e di condanna re il convenuto predetto alla restituzione delle somme di € 10.562,13 (pari ad 1/5 dell'intera somma entrata in successione) per ciascun attore, per un totale di € 31.686,39, oltre alla
1/6 restituzione dei frutti ex art. 535 c.c. In punto di fatto, gli attori hanno esposto che la madre, deceduta in data 24.01.2019 , risultava cointestataria, insieme ai propri cinque figli, di una serie di buoni fruttiferi postali;
che , per tali ragioni, in data
28.01.2019 aveva presentato all'ufficio postale di Solofra Parte_1 un'istanza inte sa alla ricerca, negli archivi elettronici, dei rapporti di credito relativi ai risparmi facenti capo alla nominata de cuius e che, a seguito della richiesta di scioglimento di c omunione ereditaria avanzata da IL in data Parte_1
19.04.2019, tutti i figli della compianta genitrice si erano recati presso l'Ufficio delle Poste di Solofra, per il cambio dei buoni fruttiferi in loro possesso, cointestati con la nominata de cuius con pari facoltà di rimborso. Gli attori hanno, poi, rappresentato che, una volta venuti in possesso dell'elenco di tutti i rapporti cartacei intestati e cointestati, in vita, alla madre, e precisamente in data 14.05.2019, si erano avveduti che il convenuto lvio, il 28.01.2019, aveva CP_5 provveduto allo svincolo di n. 11 buoni fruttiferi cointestati con la de cuius, sottraendoli per il 50% del loro valore pari ad € 52.810,69 alla massa ereditaria .
Con comparse di rispost a depositate il 25.05.2020 ed il 17.06.2020, si sono costituiti, rispettivamente IL e chiedendo il Parte_1 Controparte_4 rigetto della domanda. in via preliminare, ha eccepito il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere necessario l'integrale contraddittorio di tutti i co eredi. Nel merito, entrambi i convenuti hanno, poi, contestato la fondatezza della domanda attorea in ragione della possibilità per la parte cointestataria dei buoni, muniti, come nella specie, della clausola di pari facoltà di rimborso, di riscuotere gli stessi senza la necessità della firma di tutti i cointestatari sull'atto di quietanza né dell'esibizione della denuncia di successione. Le parti convenute hanno, poi, evidenziato nel merito che l'a cquisto dei buoni fruttiferi riscossi da IL era stato effettuato con esclusiva provvista Parte_1 di quest'ultimo, avendo egli versato, in guisa esclusiva, quali proventi della propria attività lavorativa, le somme portate dai buoni oggetto di contestazione, ad esclusione di quelle riferibili al buono fruttifero n. 00 1599 emesso in data
11.06.1987 e mai incassato;
che IL aveva convissuto - fino all'anno Parte_1
1988 - con la madre, titolare di una minima pensione, occupandosi di tutte le necessità della genitrice fino ad accollarsi, anche nell'interesse degli alt ri germani, di una serie di spese ed oneri imputabili alla de cuius, nonché delle spese funerarie.
Ciò premesso De IL ha chiesto, in via riconvenzionale, ai sensi e per gli Pt_1 effetti degli artt. 752 e 756 c.c. , il rimborso delle somme da lui corrisposte nell'interesse della comune genitrice relative a tutti gli oneri economici gravanti sulla madre al momento del decesso nonché di quelli sorti in immediata conseguenza della sucessione ereditaria e di condannare , pertanto, gli attori a corrisponderg li la somma di € 5.456,40, pari ai 3/5 delle spese e degli oneri anticipati,
2/6 complessivamente ammontanti ad € 9.094,02, e quindi la somma di € 1.818,80 per ciascun attore, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Con memoria depositata ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. gli attori hanno chiesto anche la condanna del convenuto IL al pagamento di una somma pari Parte_1 al contributo unificato dovuto per la causa a titolo di sanzione, per essere stato assente alla mediazione senza alcuna motivazione o giustifica e di valutare tale comportamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; di respingere la domanda riconvenzionale perché infondata, ovvero, in via subordinata, di ridimensionare l'importo preteso in base a quanto dimostrato nel corso della causa. Infine le parti hanno chiesto di respingere la richiesta di difetto di legittimazione passiva del la signora CP_4 per essere la stessa erede e per aver preso parte alla mediazione .
[...]
Con memoria depositata ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., i convenuti hanno eccepito la modifica della pretesa creditoria avanzata nell'atto introduttivo.
Con memoria depositata ex art. 183 c.p.c. n. 3, gli attori hanno evidenziato che la madre risultava economicamente autonoma e percepepiva una pensione e hanno prodotto la nota di trascrizione in suo favore della successione del marito De
i, nonché visure immobiliari. Persona_1
Ritenute inammissibili le prove richieste la causa è stata rinviata per la decisione .
La domanda attorea è fondata per la motivazione che segue.
In limine litis , osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulter iori approfondimenti istruttori . In particolare, si ritiene di poter confermare la motivazione dell'ordinanza di rigetto de i capitoli di prova a rticolati dai germani convenuti perché irrilevanti ai fini della decisione le circostanze in ordine all'attività lavorativa svolta dal convenuto IL e alla Parte_1 coabitazione con la madre;
generiche, valutative e da provarsi con documenti quelle afferenti alla cura dei bisogni della madre con i proventi del proprio lavoro ed all'accantonamento, da parte della de cuius, delle somme ricevut e dal figlio
[...]
IL e da provarsi documentalmente quelle relative alle spese sostenute al Pt_1 momento del decesso.
Ciò premesso in punto di diritto deve essere ricordato che l'azione di petizione dell'eredità è un'azione reale, fondata sull' allegazione della qualità di erede e diretta a conseguire il rilasc io dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono quindi, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indic ato come vero erede (cfr. Cass. Sez. 2, 01/04/2008,
n. 8440; Cass. Sez. 2, 30/03/1987, n. 3040; Cass. Sez. 2, 27/06 /2011, n. 14182, per
3/6 la quale l' azione di petizione di eredità non esige l'integrale contraddittorio di tutti i coeredi). L'azione di petizio ne dell'eredità ha, del resto, carattere prevalentemente recuperatorio, SIchè, riguardo ad essa, il riconoscimento della qualità di erede ha natura strumentale all' ottenimento dei beni ereditari, costituendo un "prius" autonomo facente par te del "petitum" dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del "de cuius" o di una quota di essi, con la conseguenza che soltanto nell' ambito delle parti, come prima soggettivamente definito in termini di legittimazione, si forma il giudicato sul punto della qualità ereditaria (cfr. Cass.
Sez. 2, 20/10/1984, n. 5304; Cass. Sez. 2, 15/06/1999, n. 5920; altresì Cass. Sez. 6
- 2, 10/02/2017, n. 3655). In altri termini l'accertamento in ordine alla qualità di erede dell'attore costituisce solo il presupposto del perseguimento della sua funzione emine ntemente recuperatoria, e non l' oggetto dell'azione stessa. Vale, infine, soggiungere che il litisconsorzio necessario è stato ravvisato in risalenti pronunce solo in ipotesi di esperimento di contrapposte azioni di petizione di eredità (cfr. Cassazione 1981 n. 1940).
In applicazione dei principi appena esposti deve essere, allora, d ichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
Passando al merito, osserva il Tribunale che , pur dovendosi ritenere insussistente nel caso in esame la sottrazione dei buoni da parte del convenuto , al momento della riscosssione , in quanto a tanto legittimato (cfr. Cassazione 24639/2021) , deve essere evidenziato che la legittimazione alla riscossione non comporta né sottende la titolarità dell'intero credito ossia la spettanza dello stesso con la conseguenza che colui che abbia riscosso rimarrà tenuto alla restituzione nei confronti dell 'erede o degli eredi de l cointestatario defunto . Orbene, deve essere rilevato che agli atti è presente il certificato storico di famiglia, nel quale figurano i nominativi dei cinque figli parti del giudizio e il certificato di morte, in cui risulta che è deceduta il 24.01.2019 , che Persona_2 costituiscono documenti idonei all'accertamento della qualità di er edi in capo agli odierni attori , peraltro non oggetto di contestazione.
È poi riscontrabile documentalmente , non solo, che i bpf oggetto di contesa erano cointestati alla madre e a ilvio e recavano, come detto, la clausola di CP_5 pari facoltà di rimborso, ma anche che tutti i buoni fruttiferi menzionati nell'atto di citazione sono stati riscossi dal convenuto tenuto cont o che, sebbene nell'elenco trasmesso dalle Poste Italiane prot. 21/2019 del 18/01/2019 non viene indicato il buono ordinario n. 1559 , emesso in data 11 .06.1987, lo stesso risulta rimborsato
(cfr. titolo in atti sottoscritto per rimborso) in data 11.6.1967 in favore del convenuto che , sul punto, si è limitato genericamente ad allegare di non averlo ri . L'importo complessivo di tali buoni ammonta , quindi, ad € 105.621,39, di Pt_4 cui il 50%, pari ad € 52.810,69 cade in comunione fra i cinque figli eredi.
4/6 BU SI AN , in applicazione del principio di diritto sopra enunciato, ritiene il
Tribunale che ilvio è tenuto a restituire ai frat elli l'importo a loro CP_5 spettante pro quota, ossia € 10.562,13 per ciascuno oltre riva lutazione e interessi a decorrere dalla riscossione degli stessi.
In merito vale solo precisare, a fini di mera completezza , che l'importo indicato nella prima memoria è frutto chiaramente di un errore materiale che non consente di ritenere mutata la domanda.
Quanto alle eccezioni formulate dal convenuto deve essere osservato che la titolrità da parte dello stesso degli interi importi perchè costi tuenti i pro venti della propria attività lavorativa risulta solo genericamente allegata senza alcun c orredo probatorio. Peraltro la parte ha dapprima allegato (cfr. comparsa di costituzione ) che l'acquisto dei buoni fruttiferi riscossi era stato effettuato con personale provvista, avendo egli versato, in guisa esclusiva, quali proventi della propria attività lavorativa, le somme portate dai buoni oggetto di contestazione per poi richiedere di porvare, nella memoria numero 2 di cui all'art. 183 cpc , che la madre aveva provveduto ad accontare le somme che periodicamente riceveva da lui investendole nei buoni fruttiferi cointestati .
Per le suesposte ragioni, allora, ritiene il Tribunale che non sia stata superata la presuzione di titolarità in parti uguali tra convenuto e la de cuius dei buoni fruttiferi in esame.
Passando ad esaminare la domanda ri convenzionale volta ad ottenere la condanna degli attori alla corresponsione della somma di € 5.456,40, pari ai 3/5 delle spese e degli oneri anticipati, complessivamente ammontanti ad € 9.094,02, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo, deve essere osservato che la documentazione prodotta in atti non risulta idonea ai fini dell'accoglimento della domanda in quanto non riguarda gli oneri economici gravanti sulla madre al momento del decesso o sorti in conseguenza della successione ereditaria come richiesto, risulta relativa a consumi per elettricità, per telefono ed idrici non riferibili esclusivamente alla de cuius in ragione della prospettata coabitazione e a prestazioni risalenti nel tempo o sorte dopo il decesso della madre e tenuto conto , in ogni caso, della mancata dimostrazione che gli esborsi in contanti siano stati sostenuti con risorse proprie del convenuto IL. In merito, infatti, Parte_1 vale evidenziare che in atti risultano prodotti una serie di documenti risalenti ad un periodo dal 2008 al 2019 privi di valore ai fini d ella prova del pagamento e della riferibilità a debiti o pesi ereditari e che risulta generica l'allegazione per cui gli oneri (€ 3.241,72) relativi alle spettanze professionali ed alle spese pertinenti al procedimento rubricato al n. RG 3522/2009 del Trib unale di Avellino, che ha interessato ed i nominati germani nel Parte_5 Parte_1
5/6 giudizio contro i sigg.ri Rizzo e si configura anche come debit o Per_3 Persona_4 personale degli stessi attori .
In conclusione, la domanda ri convenzionale deve essere rigettata.
La domanda volta ad ottenere la condann a del convenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato a titolo di sanzione ex art. 96 c.p.c. non merita di essere accolta in quanto l'assenza alla mediazione non costituisce un elemento valido ai fini del suo accoglimento.
Le spese di lit e nel rapporto processuale tra attori e IL seguono la Parte_1 soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n.
147/2022.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra attori e convenuta na Controparte_2 sono poste a carico degli attori e sono liquidate tenuto conto dell'omesso svolgimento di attività istruttoria e dei mini mi di cui al Dm citato in ragione del grado di complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino , Prima Sezione Civile , definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che , Parte_1
e sono eredi della de cuius Parte_2 Parte_3
e, quindi, titolari della quota pari ad 1/5 del 50% Persona_5 degli undici buoni fruttiferi postali riscossi dal germano coerede Parte_1
IL, dell'importo pari ad € 52.810,69 e, per l'effetto, condanna ex art. 533
c.c. ilvio alla restituzione di € 10.562,13 in favore di ciascun CP_5 attore coerede, oltre rivalutazione e interessi legali dal momento della riscossione al soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da vio;
CP_6
- condanna ilvio al pagamento del le spese di lite in favore di parte CP_5 attrice liquidate in € 5.810,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed € 545,00 per spese vive;
- condanna gli attori al pagamento nei confronti di De NO OL delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.905,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v .a. e c.p.a. come per legge con attribuzione ai legali che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 19 .
2.2025 Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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