Art. 1.
L' articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto.
I laureati ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".
L' articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto.
I laureati ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola".