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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Manuela Velotti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1494/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PEDERZANI (C.F. ) C.F._3 Pt_3
63 PARMA
[...] APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA NICOLINI (C.F. ) C.F._4 Controparte_2
, IO EM
[...] APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Parte_1 Parte_2 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia n. 341/2022 dell'11.03.2022 pubblicata in data 15.03.2022, pronunciata nella causa civile iscritta con il numero R.G. 3505/2019, accogliere tutte le domande avanzate dagli attori e dunque: in via principale:
- Accertare e Dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 TUB, 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., della convenzione, di cui al rapporto di mutuo fondiario dedotto in narrativa, relativa alla determinazione degli interessi ultralegali con riferimento all'assenza per indeterminatezza di pattuizione scritta e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti individuati a tale titolo con la conseguenza che gli stessi dovranno essere ricalcolati al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 c. 7 lettera A TUB (tasso nominale minimo dei BOT) ovvero il tasso ritenuto di giustizia.
- Condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta alla restituzione della somma di € 29.007,14 CP_1 percepiti indebitamente per interessi ultralegali, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
somma da porre in compensazione per estinzione, tempo per tempo, di ogni singola rata, con quanto risultante dovuto alla in linea capitale applicando un piano di CP_1 pagina 1 di 8 ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata) o, in subordine, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- Accertare e Dichiarare, per l'effetto, l'esatto capitale residuo alla data del 12.06.2019, nonché Ordinare alla Banca di applicare alle rate successive alla n. 123 e sino al termine dell'ammortamento, il tasso sostitutivo con piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata). in via ulteriormente subordinata:
- Accertare e Dichiarare che, ex art.35 Codice del Consumo e/o art.1370 c.c., al contratto di Mutuo oggetto di contenzioso dovrà essere applicato un piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata).
- Condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta alla restituzione della somma di € 21.610,60 percepiti CP_1 indebitamente in ragione del più oneroso piano di ammortamento applicato, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
somma da porre in compensazione per estinzione, tempo per tempo, di ogni singola rata, con quanto risultante dovuto alla in linea capitale mediante CP_1 ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata) o, in subordine, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Accertare e Dichiarare, per l'effetto, l'esatto capitale residuo alla data del 12.06.2019, nonché Ordinare alla Banca di applicare alle rate successive alla n. 123 e sino al termine dell'ammortamento, il tasso contrattuale con piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata). Con vittoria di spese e competenze di I e II grado. In via istruttoria [...]”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione respinte:
1) Riformare la sentenza di primo grado dichiarando improcedibile il giudizio.
2) Accogliere, per effetto del rigetto dell'appello principale, le domande formulate da in primo CP_1 grado, di seguito riportate:
< Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande tutte avanzate dagli Attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Condannare comunque gli Attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della Banca convenuta di un'ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..>. 3) In accoglimento dell'appello incidentale subordinato promosso da riformare la sentenza del CP_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 341/2022 dell'11.03.2022 pubblicata in data 15.03.2022 nella parte in cui ha erroneamente dichiarato non presente nel contratto di mutuo gli elementi per determinare l'ammontare degli interessi. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge.>.
pagina 2 di 8 IN FATTO
1. e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 Parte_2 domandando che venisse accertata la nullità della clausola relativa alla determinazione CP_1 degli interessi, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, VII lett. a) TUB e conseguente condanna della alla restituzione dell'indebito, pari a € 29.007,14. CP_1
2. A sostegno delle proprie domande gli attori deducevano che nel 2007 avevano stipulato con la convenuta un mutuo fondiario;
che al contratto non era stato originariamente allegato alcun piano di ammortamento e che, solo in corso di rapporto, la banca aveva fatto pervenire ai mutuatari un piano attualizzato all'agosto 2017; che il contratto di mutuo non consentiva di individuare quali fossero gli interessi pattuiti, omettendo di chiarire quale fosse il regime di capitalizzazione applicato, se le rate fossero costanti o variabili e quale fosse l'importo della rata mensile e la ripartizione tra quota capitale e quota interessi;
che da tale indeterminatezza derivava la nullità della relativa clausola con applicazione del tasso sostituivo di cui all'art. 117, VII lett. a) TUB, con conseguente condanna della banca a ripetere l'indebito.
3. Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva la convenuta che la consegna del piano di ammortamento non era legislativamente prevista al momento della stipulazione del mutuo;
che non era possibile predeterminare contenuto e tempistica delle erogazioni, quindi elaborare un piano di ammortamento, a causa della natura del finanziamento, trattandosi di un mutuo relativo a erogazione non immediata ma parametrata sullo stato avanzamento lavori.
4. Il primo giudice, dopo aver esperito senza esito positivo la procedura di mediazione, disponeva una
CTU al fine di verificare se il contratto di mutuo indicasse gli elementi necessari per individuare in modo determinato gli interessi da corrispondere e il piano di ammortamento da seguire, nonché al fine di quantificare il rapporto di dare/avere tra le parti.
5. All'esito, con sentenza n. 341/2022, pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava tutte le domande attoree.
In particolare, il primo giudice recepiva le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. circa l'indeterminatezza del metodo di ammortamento applicato, con conseguente nullità delle relative clausole. Tuttavia, la nullità non veniva dichiarata perché le sue conseguenze, ossia l'applicazione dell'art. 117, VII lett. a) ratione temporis vigente, avrebbero comportato un regime economico sfavorevole per i mutuatari rispetto a quello in corso, incompatibilmente con la funzione di tutela della nullità di protezione, che può valere solo a favore della parte debole.
pagina 3 di 8 6. Avverso la sentenza hanno proposto appello e e si è costituita Parte_1 Parte_2 eccependo pregiudizialmente la nullità della sentenza per non essere stata regolarmente CP_1 esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito l'appellata ha chiestoil rigetto del gravame, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo d'appello i mutuatari lamentano il duplice errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'applicare l'art. 117, VII lett. a) TUB;
invero, da un lato, egli si sarebbe limitato a fornire un'interpretazione letterale della norma ratione temporis vigente, nonostante tale previsione riguardasse solo i mutui a tasso fisso, non già quelli a tasso variabile, quale quello stipulato tra le parti;
dall'altro lato, invocano l'applicazione della modifica normativa introdotta con il D.lgs. n.141/2010 per i rapporti ancora in essere, dal momento che il contratto che lega le parti è ancora in corso.
8. Con il secondo motivo d'appello lamentano l'erroneità della decisione impugnata laddove il giudice di prime cure, una volta constata la maggiore gravosità del regime di interessi derivante dall'applicazione dell'art. 117 TUB ratione termporis vigente, non ha applicato il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., che avrebbe comportato una rideterminazione favorevole per il cliente nel rapporto dare/avere con la banca.
9. Con il terzo motivo contestano l'errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nel non applicare l'art. 35 del Codice del Consumo, che avrebbe consentito di applicare il più favorevole (per il cliente) dei 10 piani di rimborso individuati dal c.t.u. come compatibili con le condizioni contrattuali pattuite.
10. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione con cui l'appellata invoca l'improcedibilità del giudizio per non essere stata regolarmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria in primo grado.
In particolare, sostiene che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere perfezionato il CP_1 procedimento di mediazione data l'assenza degli odierni appellanti al primo incontro di mediazione, nel quale era presente, in loro rappresentanza, l'avv. Pederzani, sfornito tuttavia della necessaria procura speciale;
tale mancanza, secondo la tesi di , comporterebbe la nullità della sentenza di primo CP_1 grado, non rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, che l'odierna appellata avesse dichiarato la propria intenzione di non aderire alla mediazione.
11. L'eccezione è infondata.
La tesi prospettata dall'appellata è smentita dalla lettura del verbale di mediazione del 16.12.2019, nel quale il mediatore attesta come l'avv. Pederzani fosse munito della procura speciale per rappresentare pagina 4 di 8 le parti assenti;
invero, nel suddetto verbale si legge che “l'avv. Pederzani partecipa alla presente mediazione anche in qualità di rappresentante sostanziale dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
inviata a questo ufficio a mezzo mail”.
[...]
Considerando che il mediatore, nell'espletamento delle sue funzioni, assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti, il verbale da lui sottoscritto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra i quali l'accertamento della sussistenza di eventuali procure speciali rilasciate ai presenti.
Ne deriva che, in assenza della proposizione dello specifico procedimento di querela di falso, non può non tenersi conto di quanto attestato dal mediatore, dovendosi concludere nel senso della sussistenza della procura speciale in capo all'avv. Pederzani, dunque capace di rappresentare le parti in sede di mediazione.
12. Procedendo allora all'esame del primo motivo d'appello, lo stesso si articola in due separati profili, accomunati dalla premessa, ossia la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi, e dall'esito, ossia l'applicazione del tasso (sostitutivo) nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di ogni singolo pagamento della rata mensile, con conseguente condanna della a ripetere la somma indebitamente percepita di € 29.007,14. CP_1
Il primo profilo riguarda l'interpretazione cui assoggettare l'art. 117, VII lett. a) TUB vigente al momento della stipula del contratto di mutuo che, letteralmente, consentirebbe solo l'applicazione del tasso minimo dei BOT a un anno emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
gli appellanti ne invocano, invece, una lettura estensiva, lamentando come non possa applicarsi un tasso fisso a contratti variabili, quale quello oggetto di causa, nei quali la banca è chiamata periodicamente a determinare il dare/avere tra le parti in ragione di molteplici fattori.
Il secondo profilo segue, invece, un percorso alternativa: gli appellanti evidenziano come la novella del
2010 con cui si è modificato l'art. 117 TUB, se non ha inciso sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, impedirebbe però che esse possano produrre ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso, quali quelli intercorrenti tra le parti in causa, con conseguente applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di ogni singolo pagamento della rata mensile.
13. Il motivo è infondato.
Con riguardo al primo dei due profili, occorre muovere da una fattispecie analoga a quello oggetto della presente causa, relativa a un contratto di mutuo a tasso variabile nel quale la ricorrente svolgeva le pagina 5 di 8 medesime considerazioni oggi fatte proprie dagli appellanti, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che “il motivo è infondato nella parte in cui si deduce erroneamente che il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all'epoca riferibile all'ultima rata o ogni singola rata, giacché la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti «la conclusione del contratto», espressione legislativa inequivoca, di cui si invoca una non meglio precisata interpretazione
«estensiva»” (Cass 26532/2025).
Condividendosi le conclusioni della Suprema Corte, data l'inequivoca formula legislativa che ne impedisce un'interpretazione estensiva, deve escludersi che la norma in oggetto possa avere diverse applicazioni a seconda che il mutuo sia a tasso fisso o variabile.
14. Neppure possono trovare accoglimento le argomentazioni svolte con il secondo profilo della censura, ponendosi in contrasto con il divieto di irretroattività della legge ex art. 11 preleggi, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire.
Questa conclusione è avvalorata da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, pur occupandosi dei rapporti intertemporali intercorrenti tra la disciplina ante e post art. 117 TUB
(introdotto con la L 154/1992), svolge considerazioni estendibili alle problematiche oggetto di causa, ritenendo che la suddetta norma non sia retroattiva, al pari della normativa in materia di usura, ed escludendo espressamente che possa operare per i contratti ancora in corso al momento della sua entrata in vigore (Cass. 3431/2022).
15. Con riguardo al secondo motivo, si osserva come gli appellanti invochino, una volta constata la non convenienza del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII lett. a) TUB vigente al momento della conclusione del contratto, l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., che consentirebbe loro di avvantaggiarsi di un tasso favorevole.
Anche tale doglianza è infondata.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, una volta accertata la nullità della clausola, il giudice non può decidere quale tasso applicare in base alla maggiore convenienza per il cliente, essendo egli vincolato alle previsioni di legge.
In particolare, l'indeterminatezza dei tassi di interesse è regolata dall'art. 117 TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, non già di quelli legali ex art. 1284 c.c. come vorrebbero i mutuatari.
Ne consegue che l'unica norma applicabile risulta essere l'art. 117, comma VII lett. a) TUB ratione temporis vigente.
16. Con riguardo al terzo motivo, si osserva come gli appellanti invochino l'art. 35 del Codice del
Consumo, a mente del quale “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più pagina 6 di 8 favorevole al consumatore”, per lamentare l'errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nel non applicare, tra i 10 piani di rimborso individuati dal c.t.u. come astrattamente compatibili con le condizioni contrattuali, quello più favorevole ai mutuatari, con conseguente condanna della banca a ripetere la somma indebitamente percepita pari a € 21.610,60.
17. Il motivo è infondato, in quanto la norma richiamata dagli appellanti opera nei casi in cui si tratti di interpretare clausole contrattuali dubbie, non già qualora, come nel caso che ci occupa, si discuta della loro validità; del resto, della clausola in questione è stata accertata la nullità.
18. Si precisa come non sia stato impugnato dalla banca il capo della sentenza con cui il primo giudice ha solo rilevato, ma non dichiarato, la nullità, con conseguente cristallizzazione delle condizioni economiche così come contrattualmente previste e non di quelle più gravose (per il cliente) che sarebbero derivate dall'operatività del tasso sostitutivo dell'art. 117, comma VII lett. a) TUB.
L'appello va pertanto interamente rigettato.
19. Dato il rigetto dell'appello principale, risulta assorbito quello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002
n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 341/2022 del Tribunale di Reggio Emilia e
[...] Parte_2 condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n°
115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, in data 9/12/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Manuela Velotti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1494/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PEDERZANI (C.F. ) C.F._3 Pt_3
63 PARMA
[...] APPELLANTI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FEDERICA NICOLINI (C.F. ) C.F._4 Controparte_2
, IO EM
[...] APPELLATA
CONCLUSIONI
Per e : “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il Parte_1 Parte_2 proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia n. 341/2022 dell'11.03.2022 pubblicata in data 15.03.2022, pronunciata nella causa civile iscritta con il numero R.G. 3505/2019, accogliere tutte le domande avanzate dagli attori e dunque: in via principale:
- Accertare e Dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 117 TUB, 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., della convenzione, di cui al rapporto di mutuo fondiario dedotto in narrativa, relativa alla determinazione degli interessi ultralegali con riferimento all'assenza per indeterminatezza di pattuizione scritta e per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti individuati a tale titolo con la conseguenza che gli stessi dovranno essere ricalcolati al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 c. 7 lettera A TUB (tasso nominale minimo dei BOT) ovvero il tasso ritenuto di giustizia.
- Condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta alla restituzione della somma di € 29.007,14 CP_1 percepiti indebitamente per interessi ultralegali, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
somma da porre in compensazione per estinzione, tempo per tempo, di ogni singola rata, con quanto risultante dovuto alla in linea capitale applicando un piano di CP_1 pagina 1 di 8 ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata) o, in subordine, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
- Accertare e Dichiarare, per l'effetto, l'esatto capitale residuo alla data del 12.06.2019, nonché Ordinare alla Banca di applicare alle rate successive alla n. 123 e sino al termine dell'ammortamento, il tasso sostitutivo con piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata). in via ulteriormente subordinata:
- Accertare e Dichiarare che, ex art.35 Codice del Consumo e/o art.1370 c.c., al contratto di Mutuo oggetto di contenzioso dovrà essere applicato un piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata).
- Condannare ex art. 2033 c.c. la convenuta alla restituzione della somma di € 21.610,60 percepiti CP_1 indebitamente in ragione del più oneroso piano di ammortamento applicato, ovvero la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;
somma da porre in compensazione per estinzione, tempo per tempo, di ogni singola rata, con quanto risultante dovuto alla in linea capitale mediante CP_1 ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata) o, in subordine, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- Accertare e Dichiarare, per l'effetto, l'esatto capitale residuo alla data del 12.06.2019, nonché Ordinare alla Banca di applicare alle rate successive alla n. 123 e sino al termine dell'ammortamento, il tasso contrattuale con piano di ammortamento francese in regime di capitalizzazione semplice con ricalcolo completo del piano ad ogni variazione di tasso (con le precisazioni indicate nella perizia depositata). Con vittoria di spese e competenze di I e II grado. In via istruttoria [...]”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione respinte:
1) Riformare la sentenza di primo grado dichiarando improcedibile il giudizio.
2) Accogliere, per effetto del rigetto dell'appello principale, le domande formulate da in primo CP_1 grado, di seguito riportate:
< Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Rigettare le domande tutte avanzate dagli Attori in quanto infondate in fatto e in diritto. Condannare comunque gli Attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della Banca convenuta di un'ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c..>. 3) In accoglimento dell'appello incidentale subordinato promosso da riformare la sentenza del CP_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 341/2022 dell'11.03.2022 pubblicata in data 15.03.2022 nella parte in cui ha erroneamente dichiarato non presente nel contratto di mutuo gli elementi per determinare l'ammontare degli interessi. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge.>.
pagina 2 di 8 IN FATTO
1. e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia Parte_1 Parte_2 domandando che venisse accertata la nullità della clausola relativa alla determinazione CP_1 degli interessi, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, VII lett. a) TUB e conseguente condanna della alla restituzione dell'indebito, pari a € 29.007,14. CP_1
2. A sostegno delle proprie domande gli attori deducevano che nel 2007 avevano stipulato con la convenuta un mutuo fondiario;
che al contratto non era stato originariamente allegato alcun piano di ammortamento e che, solo in corso di rapporto, la banca aveva fatto pervenire ai mutuatari un piano attualizzato all'agosto 2017; che il contratto di mutuo non consentiva di individuare quali fossero gli interessi pattuiti, omettendo di chiarire quale fosse il regime di capitalizzazione applicato, se le rate fossero costanti o variabili e quale fosse l'importo della rata mensile e la ripartizione tra quota capitale e quota interessi;
che da tale indeterminatezza derivava la nullità della relativa clausola con applicazione del tasso sostituivo di cui all'art. 117, VII lett. a) TUB, con conseguente condanna della banca a ripetere l'indebito.
3. Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Deduceva la convenuta che la consegna del piano di ammortamento non era legislativamente prevista al momento della stipulazione del mutuo;
che non era possibile predeterminare contenuto e tempistica delle erogazioni, quindi elaborare un piano di ammortamento, a causa della natura del finanziamento, trattandosi di un mutuo relativo a erogazione non immediata ma parametrata sullo stato avanzamento lavori.
4. Il primo giudice, dopo aver esperito senza esito positivo la procedura di mediazione, disponeva una
CTU al fine di verificare se il contratto di mutuo indicasse gli elementi necessari per individuare in modo determinato gli interessi da corrispondere e il piano di ammortamento da seguire, nonché al fine di quantificare il rapporto di dare/avere tra le parti.
5. All'esito, con sentenza n. 341/2022, pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava tutte le domande attoree.
In particolare, il primo giudice recepiva le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. circa l'indeterminatezza del metodo di ammortamento applicato, con conseguente nullità delle relative clausole. Tuttavia, la nullità non veniva dichiarata perché le sue conseguenze, ossia l'applicazione dell'art. 117, VII lett. a) ratione temporis vigente, avrebbero comportato un regime economico sfavorevole per i mutuatari rispetto a quello in corso, incompatibilmente con la funzione di tutela della nullità di protezione, che può valere solo a favore della parte debole.
pagina 3 di 8 6. Avverso la sentenza hanno proposto appello e e si è costituita Parte_1 Parte_2 eccependo pregiudizialmente la nullità della sentenza per non essere stata regolarmente CP_1 esperita la mediazione obbligatoria;
nel merito l'appellata ha chiestoil rigetto del gravame, proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
7. Con il primo motivo d'appello i mutuatari lamentano il duplice errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'applicare l'art. 117, VII lett. a) TUB;
invero, da un lato, egli si sarebbe limitato a fornire un'interpretazione letterale della norma ratione temporis vigente, nonostante tale previsione riguardasse solo i mutui a tasso fisso, non già quelli a tasso variabile, quale quello stipulato tra le parti;
dall'altro lato, invocano l'applicazione della modifica normativa introdotta con il D.lgs. n.141/2010 per i rapporti ancora in essere, dal momento che il contratto che lega le parti è ancora in corso.
8. Con il secondo motivo d'appello lamentano l'erroneità della decisione impugnata laddove il giudice di prime cure, una volta constata la maggiore gravosità del regime di interessi derivante dall'applicazione dell'art. 117 TUB ratione termporis vigente, non ha applicato il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., che avrebbe comportato una rideterminazione favorevole per il cliente nel rapporto dare/avere con la banca.
9. Con il terzo motivo contestano l'errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nel non applicare l'art. 35 del Codice del Consumo, che avrebbe consentito di applicare il più favorevole (per il cliente) dei 10 piani di rimborso individuati dal c.t.u. come compatibili con le condizioni contrattuali pattuite.
10. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione con cui l'appellata invoca l'improcedibilità del giudizio per non essere stata regolarmente esperita la procedura di mediazione obbligatoria in primo grado.
In particolare, sostiene che il primo giudice non avrebbe dovuto ritenere perfezionato il CP_1 procedimento di mediazione data l'assenza degli odierni appellanti al primo incontro di mediazione, nel quale era presente, in loro rappresentanza, l'avv. Pederzani, sfornito tuttavia della necessaria procura speciale;
tale mancanza, secondo la tesi di , comporterebbe la nullità della sentenza di primo CP_1 grado, non rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, che l'odierna appellata avesse dichiarato la propria intenzione di non aderire alla mediazione.
11. L'eccezione è infondata.
La tesi prospettata dall'appellata è smentita dalla lettura del verbale di mediazione del 16.12.2019, nel quale il mediatore attesta come l'avv. Pederzani fosse munito della procura speciale per rappresentare pagina 4 di 8 le parti assenti;
invero, nel suddetto verbale si legge che “l'avv. Pederzani partecipa alla presente mediazione anche in qualità di rappresentante sostanziale dei sigg.ri e Parte_1 Parte_2
inviata a questo ufficio a mezzo mail”.
[...]
Considerando che il mediatore, nell'espletamento delle sue funzioni, assume la funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti, il verbale da lui sottoscritto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, tra i quali l'accertamento della sussistenza di eventuali procure speciali rilasciate ai presenti.
Ne deriva che, in assenza della proposizione dello specifico procedimento di querela di falso, non può non tenersi conto di quanto attestato dal mediatore, dovendosi concludere nel senso della sussistenza della procura speciale in capo all'avv. Pederzani, dunque capace di rappresentare le parti in sede di mediazione.
12. Procedendo allora all'esame del primo motivo d'appello, lo stesso si articola in due separati profili, accomunati dalla premessa, ossia la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi, e dall'esito, ossia l'applicazione del tasso (sostitutivo) nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di ogni singolo pagamento della rata mensile, con conseguente condanna della a ripetere la somma indebitamente percepita di € 29.007,14. CP_1
Il primo profilo riguarda l'interpretazione cui assoggettare l'art. 117, VII lett. a) TUB vigente al momento della stipula del contratto di mutuo che, letteralmente, consentirebbe solo l'applicazione del tasso minimo dei BOT a un anno emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
gli appellanti ne invocano, invece, una lettura estensiva, lamentando come non possa applicarsi un tasso fisso a contratti variabili, quale quello oggetto di causa, nei quali la banca è chiamata periodicamente a determinare il dare/avere tra le parti in ragione di molteplici fattori.
Il secondo profilo segue, invece, un percorso alternativa: gli appellanti evidenziano come la novella del
2010 con cui si è modificato l'art. 117 TUB, se non ha inciso sulla validità delle clausole inserite in contratti già conclusi, impedirebbe però che esse possano produrre ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso, quali quelli intercorrenti tra le parti in causa, con conseguente applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di ogni singolo pagamento della rata mensile.
13. Il motivo è infondato.
Con riguardo al primo dei due profili, occorre muovere da una fattispecie analoga a quello oggetto della presente causa, relativa a un contratto di mutuo a tasso variabile nel quale la ricorrente svolgeva le pagina 5 di 8 medesime considerazioni oggi fatte proprie dagli appellanti, in relazione alla quale la S.C. ha affermato che “il motivo è infondato nella parte in cui si deduce erroneamente che il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 lett. a) TUB è stato individuato alla data di conclusione del contratto, anziché all'epoca riferibile all'ultima rata o ogni singola rata, giacché la norma applicabile ratione temporis è nel senso che il tasso sostitutivo è quello dei 12 mesi precedenti «la conclusione del contratto», espressione legislativa inequivoca, di cui si invoca una non meglio precisata interpretazione
«estensiva»” (Cass 26532/2025).
Condividendosi le conclusioni della Suprema Corte, data l'inequivoca formula legislativa che ne impedisce un'interpretazione estensiva, deve escludersi che la norma in oggetto possa avere diverse applicazioni a seconda che il mutuo sia a tasso fisso o variabile.
14. Neppure possono trovare accoglimento le argomentazioni svolte con il secondo profilo della censura, ponendosi in contrasto con il divieto di irretroattività della legge ex art. 11 preleggi, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire.
Questa conclusione è avvalorata da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, pur occupandosi dei rapporti intertemporali intercorrenti tra la disciplina ante e post art. 117 TUB
(introdotto con la L 154/1992), svolge considerazioni estendibili alle problematiche oggetto di causa, ritenendo che la suddetta norma non sia retroattiva, al pari della normativa in materia di usura, ed escludendo espressamente che possa operare per i contratti ancora in corso al momento della sua entrata in vigore (Cass. 3431/2022).
15. Con riguardo al secondo motivo, si osserva come gli appellanti invochino, una volta constata la non convenienza del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII lett. a) TUB vigente al momento della conclusione del contratto, l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c., che consentirebbe loro di avvantaggiarsi di un tasso favorevole.
Anche tale doglianza è infondata.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, una volta accertata la nullità della clausola, il giudice non può decidere quale tasso applicare in base alla maggiore convenienza per il cliente, essendo egli vincolato alle previsioni di legge.
In particolare, l'indeterminatezza dei tassi di interesse è regolata dall'art. 117 TUB, che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, non già di quelli legali ex art. 1284 c.c. come vorrebbero i mutuatari.
Ne consegue che l'unica norma applicabile risulta essere l'art. 117, comma VII lett. a) TUB ratione temporis vigente.
16. Con riguardo al terzo motivo, si osserva come gli appellanti invochino l'art. 35 del Codice del
Consumo, a mente del quale “in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più pagina 6 di 8 favorevole al consumatore”, per lamentare l'errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nel non applicare, tra i 10 piani di rimborso individuati dal c.t.u. come astrattamente compatibili con le condizioni contrattuali, quello più favorevole ai mutuatari, con conseguente condanna della banca a ripetere la somma indebitamente percepita pari a € 21.610,60.
17. Il motivo è infondato, in quanto la norma richiamata dagli appellanti opera nei casi in cui si tratti di interpretare clausole contrattuali dubbie, non già qualora, come nel caso che ci occupa, si discuta della loro validità; del resto, della clausola in questione è stata accertata la nullità.
18. Si precisa come non sia stato impugnato dalla banca il capo della sentenza con cui il primo giudice ha solo rilevato, ma non dichiarato, la nullità, con conseguente cristallizzazione delle condizioni economiche così come contrattualmente previste e non di quelle più gravose (per il cliente) che sarebbero derivate dall'operatività del tasso sostitutivo dell'art. 117, comma VII lett. a) TUB.
L'appello va pertanto interamente rigettato.
19. Dato il rigetto dell'appello principale, risulta assorbito quello incidentale, condizionato all'accoglimento del primo.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002
n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 341/2022 del Tribunale di Reggio Emilia e
[...] Parte_2 condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n°
115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'appello, in data 9/12/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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