Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Magnano San Lio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Valentina Magnano S.Lio in Catania, via Vincenzo Giuffrida, 37;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Filiberto Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS- 7 marzo 2024, n. -OMISSIS-, notificata in data 8 marzo 2024, e di tutti gli atti presupposti e/o connessi, compreso ove occorra il verbale di PM 21 febbraio 2024, prot. n. -OMISSIS-, non conosciuto, ma citato nel testo del provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame la società deducente agisce per l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 7 marzo 2024, con cui il Comune di Mascalucia ha ingiunto la demolizione di fabbricati siti in -OMISSIS- e 17/B in quanto realizzati in difformità dal permesso di costruire n. 30/2021, nonché degli altri atti specificati in epigrafe;
Vista la memoria depositata il 9 febbraio 2026 con cui parte ricorrente -dato atto che: 1) il permesso di costruire n. 30/2021 è stato annullato d’ufficio con ordinanza n. 42/2024, cui ha fatto seguito una nuova ordinanza di demolizione; 2) i predetti atti sono stati impugnati con ricorso RG 1473/2024, integrato da motivi aggiunti, accolto da questa Sezione con sentenza n. 3103/2025- ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il gravame, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con integrale compensazione delle spese di lite;
Visto l’atto d’intervento ad opponendum del Sig. -OMISSIS-;
Vista le repliche del 19 febbraio 2026, con cui il -OMISSIS-, muovendo dalla premessa che l’ordinanza n. -OMISSIS-/2024 avrebbe mantenuto la sua efficacia e si fonderebbe su presupposti autonomi rispetto a quelli degli atti impugnati con ricorso RG 1473/2024, ha domandato il rigetto del gravame;
Rilevato che all’udienza pubblica del 12 marzo 2026 parte ricorrente ha ribadito di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia e la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, ragion per cui la parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice che non può far altro che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2235);
Ritenuto, pertanto, che l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella suddetta memoria depositata il 9 febbraio 2026 palesi la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso; circostanza che, per il richiamato principio dispositivo della domanda, rende il gravame improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm.;
Stimato che la natura in rito della decisione giustifichi la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
RE AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE AI | GI GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.