Art. 57.
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), e), d), e f), non puo' fare domanda di passaggio all'impiego civile.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianita' di servizi) occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera n) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o continuativo o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), e), d), e f), non puo' fare domanda di passaggio all'impiego civile.
Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia raggiunta l'anzianita' di servizi) occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera n) dell'articolo 27 o che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.