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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.912/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.13380202400003135000 limitatamente agli avvisi di addebito presupposti n.43320220000479957000 (notificato il 30/9/2022) e n.43320220001433413000 (notificato il 9/3/2023) che, a suo dire, non le sarebbero mai stati notificati. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato perché dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che gli avvisi di addebito per cui è causa sono CP_1 stati notificati (per compiuta giacenza) nelle suindicate date presso l'indirizzo del destinatario sito a Isola di Capo Rizzuto in via Capocolonna n.133 (residenza della parte ricorrente risultante dal documento denominato “estratto anagrafico con residenza ” allegato alla memoria difensiva dell' ). Pt_1 CP_2
Destituita di fondamento è poi la censura della parte ricorrente (contenuta nelle note scritte depositate telematicamente in data 27/9/2024) secondo cui l avrebbe CP_1 dovuto fornire dimostrazione del ricevimento della raccomandata informativa del deposito degli avvisi di addebito presso la casa comunale, perché nel caso di specie gli avvisi di addebito sono stati notificati per compiuta giacenza in applicazione delle norme sul servizio postale ordinario (e non mediante deposito presso la casa comunale, 1 essendo dunque inconferente rispetto alla fattispecie in esame il precedente del Tribunale di Roma richiamato dalla parte ricorrente nelle suddette note scritte). Parimenti inconferente rispetto al caso di specie è infine il precedente del Tribunale di Torino richiamato dalla parte ricorrente nelle predette note scritte, perché nel caso di specie sul fronte dei plichi notificati per compiuta giacenza è espressamente indicata la data di rilascio del prescritto avviso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sopportate dall' , CP_1 liquidate in euro 4.000 per compensi professionali. Crotone, 14/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.912/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MERCURIO GISELDA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n.13380202400003135000 limitatamente agli avvisi di addebito presupposti n.43320220000479957000 (notificato il 30/9/2022) e n.43320220001433413000 (notificato il 9/3/2023) che, a suo dire, non le sarebbero mai stati notificati. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_2
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato perché dalla documentazione allegata alla memoria difensiva dell' emerge che gli avvisi di addebito per cui è causa sono CP_1 stati notificati (per compiuta giacenza) nelle suindicate date presso l'indirizzo del destinatario sito a Isola di Capo Rizzuto in via Capocolonna n.133 (residenza della parte ricorrente risultante dal documento denominato “estratto anagrafico con residenza ” allegato alla memoria difensiva dell' ). Pt_1 CP_2
Destituita di fondamento è poi la censura della parte ricorrente (contenuta nelle note scritte depositate telematicamente in data 27/9/2024) secondo cui l avrebbe CP_1 dovuto fornire dimostrazione del ricevimento della raccomandata informativa del deposito degli avvisi di addebito presso la casa comunale, perché nel caso di specie gli avvisi di addebito sono stati notificati per compiuta giacenza in applicazione delle norme sul servizio postale ordinario (e non mediante deposito presso la casa comunale, 1 essendo dunque inconferente rispetto alla fattispecie in esame il precedente del Tribunale di Roma richiamato dalla parte ricorrente nelle suddette note scritte). Parimenti inconferente rispetto al caso di specie è infine il precedente del Tribunale di Torino richiamato dalla parte ricorrente nelle predette note scritte, perché nel caso di specie sul fronte dei plichi notificati per compiuta giacenza è espressamente indicata la data di rilascio del prescritto avviso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sopportate dall' , CP_1 liquidate in euro 4.000 per compensi professionali. Crotone, 14/11/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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