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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ES D'ST PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 11/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'ufficio conclude come in atti Resistente/Appellato: Il difensore conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine da un pvc dell'AG.E. redatto a conclusione di una verifica Resistente_1fiscale effettuata nei confronti della società spa relativo ai periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Il pvc riportava anche uno specifico paragrafo dedicato alla segnalazione riferita all'anno d'imposta 2016, per il quale era stata rinvenuta una parte della documentazione contabile della medesima fattispecie contestata per gli esercizi precedenti. Veniva richiesta alla società la produzione della documentazione relativa alla Società_2sponsorizzazione fatturata dalla , ritenuta analoga anche per l'anno 2016, che documentava l'esistenza di un'attività pubblicitaria Società_2effettivamente prestata a proprio beneficio dalla . Tuttavia per l'ufficio emergeva la palese sproporzione tra le somme investite nei vari enti beneficiari, anche alla luce del potenziale ritorno di immagine che essi erano in grado di offrire, rilevando che per l'anno 2016 non fossero emersi elementi nuovi ed idonei a rivalutare le conclusioni già Società_2raggiunte per le annualità 2013, 2014 e 2015 sulla gestione dei rapporti tra la e la Resistente_1 Spa e sulla sovrafatturazione degli importi oggetto di sponsorizzazione. In sintesi l'Ufficio aveva ritenuto che le prestazioni potessero essere considerate effettive solo limitatamente all'importo dei costi come calcolati e, dal raffronto tra l'ammontare delle fatture emesse sul totale delle entrate e dei costi relativi, era stata determinata una percentuale di sovrafatturazione nella misura del 68% (p.5 avviso di accertamento). Resistente_1 Società_2Nelle precedenti annualità la Spa aveva corrisposto alla gli stessi importi pattuiti per il 2016, il che confermava che anche nell'esercizio 2016 era proseguita la medesima politica di sovrafatturazione nella misura indicata. La società impugnava l'accertamento mediante ricorso alla CTP di Modena che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 164/03/2021 rilevando che “non è controversa la esistenza di un rapporto di sponsorizzazione, investendo la lite esclusivamente la entità di tale rapporto e la congruità dell'esborso, non è dato all'amministrazione di sindacare-nei limiti di valore indicati dalla legge-la convenienza imprenditoriale del rapporto, sotto la specie della simulazione relativo di esso”. Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando che l'oggetto della controversia attiene all'esistenza (parziale) delle prestazioni di sponsorizzazione fatturate e non alla congruità dell'esborso, trattandosi di prestazioni di sponsorizzazioni fatturate in maniera superiore al reale. Ciò ha determinato il venir meno di una delle condizioni per l'operatività della presunzione di cui all'art. 90 comma 8 citato, dato che, perché tale presunzione operi, è necessario che la spesa sia stata effettivamente sostenuta. Secondo l'ufficio è in ogni caso necessario riscontrare, in via preliminare, che le stesse siano provviste dei requisiti di effettività ed inerenza, anche sotto l'aspetto della congruità e convenienza imprenditoriale. E cioè che a fronte dell'erogazione debbano essere previste ed effettuate delle specifiche attività volte alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante dell'anno di riferimento. Per contro la valutazione circa l'effettività della spesa fatturata e del quantum fatturato rispetto alla prestazione resa sono stati ignorati dalla CTP di Modena, avendo l'Ufficio supportato la presunzione di sovrafatturazione con elementi gravi, precisi e concordanti indicati nel PVC del 10/04/2018 mentre la parte non ha fornito la controprova che le relative prestazioni siano state, non solo, poste effettivamente in essere, ma anche che il relativo costo abbia trovato conferma nel requisito sostanziale di congruità rispetto all'attività di sponsorizzazione dovuta dall'Asd. In sintesi difetta la corrispondenza quantitativa tra l'impegno assunto nel contratto (così come quantificato in fattura) ed il risultato/beneficio discendente ed ottenibile dalla sponsorizzazione (congruità dei costi sostenuti). Res_1Vi è inoltre l'anomalia del fatto che il rappresentante legale della (sig. Nominativo_1 Soc_2) è stato anche Direttore Generale della (nel 2013) e dei rapporti non Resistente_1chiari, sotto il profilo della gestione finanziaria, tra la ed altra società collegata Società_2 Società_2alla ( ), dovendosi ritenere discutibile la ripartizione operata dalla Società tra gli investimenti in sponsorizzazioni di vari enti per la palese sproporzione delle somme investite tra i vari beneficiari, alla luce del potenziale ritorno Società_1di immagine che essi erano in grado di offrire, come per la S.R.L., risultata destinataria di una somma nettamente inferiore a quella destinata alla Società_2, pur disputando il massimo campionato di calcio. Segnala la definizione agevolata delle controversie per gli anni 2013-2015 mediante pagamenti rateali (art.6 DL.119/18) da parte della società ricorrente. La genericità e standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione (graficamente identici) si pone in palese contrasto con la rilevanza degli esborsi sostenuti annualmente dalla verificata (€ 150.000,00 per ogni esercizio, a partire dal 2013 e fino al 2016) senza alcuna giustificazione plausibile da parte della società, con conseguente irrilevanza ed infondatezza, nel caso di specie, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 90 comma 8 della legge n. 289/2002.
Si è costituita la società ricorrente, evidenziando il riconoscimento da parte dell'ufficio Società_2dell'effettiva esistenza di attività pubblicitaria prestata a beneficio della . In ciò contraddicendo l'affermazione del mancato svolgimento da parte del soggetto beneficiato di un'effettiva attività promozionale. Aggiunge che non è stata provata l'esistenza di sovrafatturazione, rilevando inoltre l'avvenuta archiviazione del Resistente_1procedimento penale a carico degli amministratori dell' spa. Aggiunge che non spetta all'Amministrazione la valutazione della convenienza economica del rapporto e che, nel caso di specie, sussistono i requisiti per l'applicazione della presunzione assoluta di cui all'articolo 90 co. 8 della legge n. 289 del 2002, fermo restando la carenza di riscontri relativamente alla percentuale di fatturazione del 68% applicata dall'ufficio indistintamente per gli anni presi in considerazione. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, si chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il citato art.90 L.289/02 si pone come norma speciale nel campo della pubblicità e cioè derogatoria al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del T.U.I.R., come evidenziato dai giudici di legittimità (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 23095 del 11/08/2025 Rv. 675509 - 01)….. trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche;
la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, in motivazione).
4.4 Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico;
non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo;
neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata).
4.5 In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452)…..
Al fine dell'operatività del citato art.90 co.8 è necessario:
1- che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
2- che sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
3- che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
4- che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.). I punti sub 1 e 2 non sono in contestazione;
secondo l'ufficio vi è stata la promozione dell'immagine della società ricorrente (punto 4 logo sulle divise dei giocatori e cartellonistica a bordo campo p.2 appello), ma si è trattato di un'attività non congrua per il costo della sponsorizzazione (euro 150.000,00). L'Ufficio finanziario ha rilevato che la spesa pubblicitaria in esame, reiterata nel tempo, difetta di inerenza essendo antieconomica e ha fondato le censure sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria potesse sindacare le scelte economiche dell'imprenditore, al fine di negare l'inerenza dei costi di sponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all'utilità ritraibile dalla pubblicità. Su tale base ritiene che vi sia stata una sovrafatturazione della spesa e quindi una prestazione in parte oggettivamente inesistente ostativa in tale ambito ad usufruire di benefici fiscali. Tuttavia questo aspetto risulta di fatto collegato al giudizio di antieconomicità del costo, sulla base di elementi ritenuti indicativi di un rapporto preferenziale con l'associazione dilettantistica di dimensione locale (entità dell'investimento rispetto ad altri soggetti sponsorizzati), mancando una corrispondenza quantitativa tra l'impegno assunto nel contratto….ed il risultato/beneficio discendente ed ottenibile dalla sponsorizzazione.. che contrasta con l'esistenza oggettiva della prestazione per quanto fatturato (p.12 appello). In sintesi l'ufficio fonda la propria tesi in contrasto con i principi indicati dalla Corte di legittimità sopra riportati, effettuando la contestazione dell'incongruità e antieconomicità del costo, così riconducendo l'onere di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo, evidenziando in tal senso anche la dimensione ristretta dell'area geografica in cui l'associazione dilettantistica svolgeva la propria attività; ed assume pertanto una nozione di costo di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa non in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, ma in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.sez.5,sent.n.11324,7.4.22,RV.664-01). Né la conferma del difetto di prestazione può desumersi dalla scelta processuale dell'appellata della definizione agevolata per gli anni precedenti (2013.2015), cui va aggiunta la genericità delle affermazioni, in quanto prive di riscontri precisi, circa la Società_2 Società_3mancanza di trasparenza nei rapporti tra la e la e alcune movimentazioni (non precisate con quest'ultima associazione) di cui non è chiara la natura (p.13 appello) ,restando enunciata, ma priva di riferimenti precisi, l'affermazione di terzi beneficiati dalla sponsorizzazione. Difetta l'indicazione quantitativa di movimenti di denaro tra i soggetti controllati, riferibili, a livello indiziario, al denaro proveniente dalla società sponsorizzante da cui desumere una diversa destinazione dello stesso, con possibile recupero da parte dell'erogatore o simulazione parziale dell'erogazione, da cui discende che la quantificazione della percentuale di sovrafatturazione (68%) diviene in tali condizioni meramente ipotetica. Riguardo all'appellata, la produzione di strumenti utilizzabili da imprese operanti nel settore ceramico geograficamente contiguo non rende irragionevole la propria promozione in ambito locale attraverso l'attività sportiva;
ciò che rileva è che, essendosi realizzate le condizioni di cui all'art.90 co.8 l.289/02, tra cui l'attività di promozione (apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, articoli di giornale - v. produzioni), va ritenuta del tutto irrilevante ogni valutazione circa l'inerenza e congruità dei costi, preclusa dalla prevista presunzione assoluta di cui alla norma citata, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un'attività potenzialmente idonea alla produzione di utili (v. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452). Ne consegue la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello proposto, con la condanna dell'ente alle spese del grado per la soccombenza;
la relativa liquidazione avviene ex DM.55/14 secondo i valori medi e si determina in complessivi euro 6.205,00 (fasi studio, introduzione, decisione), oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie (15%).
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. Condanna l'ufficio appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.205,00, oltre IVA e CPA, come per legge e spese forfettarie.
Bologna 16.2.26
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ES D'ST PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1286/2021 depositato il 08/10/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 11/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH038U00119 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dell'ufficio conclude come in atti Resistente/Appellato: Il difensore conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine da un pvc dell'AG.E. redatto a conclusione di una verifica Resistente_1fiscale effettuata nei confronti della società spa relativo ai periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015. Il pvc riportava anche uno specifico paragrafo dedicato alla segnalazione riferita all'anno d'imposta 2016, per il quale era stata rinvenuta una parte della documentazione contabile della medesima fattispecie contestata per gli esercizi precedenti. Veniva richiesta alla società la produzione della documentazione relativa alla Società_2sponsorizzazione fatturata dalla , ritenuta analoga anche per l'anno 2016, che documentava l'esistenza di un'attività pubblicitaria Società_2effettivamente prestata a proprio beneficio dalla . Tuttavia per l'ufficio emergeva la palese sproporzione tra le somme investite nei vari enti beneficiari, anche alla luce del potenziale ritorno di immagine che essi erano in grado di offrire, rilevando che per l'anno 2016 non fossero emersi elementi nuovi ed idonei a rivalutare le conclusioni già Società_2raggiunte per le annualità 2013, 2014 e 2015 sulla gestione dei rapporti tra la e la Resistente_1 Spa e sulla sovrafatturazione degli importi oggetto di sponsorizzazione. In sintesi l'Ufficio aveva ritenuto che le prestazioni potessero essere considerate effettive solo limitatamente all'importo dei costi come calcolati e, dal raffronto tra l'ammontare delle fatture emesse sul totale delle entrate e dei costi relativi, era stata determinata una percentuale di sovrafatturazione nella misura del 68% (p.5 avviso di accertamento). Resistente_1 Società_2Nelle precedenti annualità la Spa aveva corrisposto alla gli stessi importi pattuiti per il 2016, il che confermava che anche nell'esercizio 2016 era proseguita la medesima politica di sovrafatturazione nella misura indicata. La società impugnava l'accertamento mediante ricorso alla CTP di Modena che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 164/03/2021 rilevando che “non è controversa la esistenza di un rapporto di sponsorizzazione, investendo la lite esclusivamente la entità di tale rapporto e la congruità dell'esborso, non è dato all'amministrazione di sindacare-nei limiti di valore indicati dalla legge-la convenienza imprenditoriale del rapporto, sotto la specie della simulazione relativo di esso”. Propone appello l'Agenzia delle Entrate rilevando che l'oggetto della controversia attiene all'esistenza (parziale) delle prestazioni di sponsorizzazione fatturate e non alla congruità dell'esborso, trattandosi di prestazioni di sponsorizzazioni fatturate in maniera superiore al reale. Ciò ha determinato il venir meno di una delle condizioni per l'operatività della presunzione di cui all'art. 90 comma 8 citato, dato che, perché tale presunzione operi, è necessario che la spesa sia stata effettivamente sostenuta. Secondo l'ufficio è in ogni caso necessario riscontrare, in via preliminare, che le stesse siano provviste dei requisiti di effettività ed inerenza, anche sotto l'aspetto della congruità e convenienza imprenditoriale. E cioè che a fronte dell'erogazione debbano essere previste ed effettuate delle specifiche attività volte alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante dell'anno di riferimento. Per contro la valutazione circa l'effettività della spesa fatturata e del quantum fatturato rispetto alla prestazione resa sono stati ignorati dalla CTP di Modena, avendo l'Ufficio supportato la presunzione di sovrafatturazione con elementi gravi, precisi e concordanti indicati nel PVC del 10/04/2018 mentre la parte non ha fornito la controprova che le relative prestazioni siano state, non solo, poste effettivamente in essere, ma anche che il relativo costo abbia trovato conferma nel requisito sostanziale di congruità rispetto all'attività di sponsorizzazione dovuta dall'Asd. In sintesi difetta la corrispondenza quantitativa tra l'impegno assunto nel contratto (così come quantificato in fattura) ed il risultato/beneficio discendente ed ottenibile dalla sponsorizzazione (congruità dei costi sostenuti). Res_1Vi è inoltre l'anomalia del fatto che il rappresentante legale della (sig. Nominativo_1 Soc_2) è stato anche Direttore Generale della (nel 2013) e dei rapporti non Resistente_1chiari, sotto il profilo della gestione finanziaria, tra la ed altra società collegata Società_2 Società_2alla ( ), dovendosi ritenere discutibile la ripartizione operata dalla Società tra gli investimenti in sponsorizzazioni di vari enti per la palese sproporzione delle somme investite tra i vari beneficiari, alla luce del potenziale ritorno Società_1di immagine che essi erano in grado di offrire, come per la S.R.L., risultata destinataria di una somma nettamente inferiore a quella destinata alla Società_2, pur disputando il massimo campionato di calcio. Segnala la definizione agevolata delle controversie per gli anni 2013-2015 mediante pagamenti rateali (art.6 DL.119/18) da parte della società ricorrente. La genericità e standardizzazione dei contratti di sponsorizzazione (graficamente identici) si pone in palese contrasto con la rilevanza degli esborsi sostenuti annualmente dalla verificata (€ 150.000,00 per ogni esercizio, a partire dal 2013 e fino al 2016) senza alcuna giustificazione plausibile da parte della società, con conseguente irrilevanza ed infondatezza, nel caso di specie, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 90 comma 8 della legge n. 289/2002.
Si è costituita la società ricorrente, evidenziando il riconoscimento da parte dell'ufficio Società_2dell'effettiva esistenza di attività pubblicitaria prestata a beneficio della . In ciò contraddicendo l'affermazione del mancato svolgimento da parte del soggetto beneficiato di un'effettiva attività promozionale. Aggiunge che non è stata provata l'esistenza di sovrafatturazione, rilevando inoltre l'avvenuta archiviazione del Resistente_1procedimento penale a carico degli amministratori dell' spa. Aggiunge che non spetta all'Amministrazione la valutazione della convenienza economica del rapporto e che, nel caso di specie, sussistono i requisiti per l'applicazione della presunzione assoluta di cui all'articolo 90 co. 8 della legge n. 289 del 2002, fermo restando la carenza di riscontri relativamente alla percentuale di fatturazione del 68% applicata dall'ufficio indistintamente per gli anni presi in considerazione. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza richiamata, si chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il citato art.90 L.289/02 si pone come norma speciale nel campo della pubblicità e cioè derogatoria al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall'art. 109 del T.U.I.R., come evidenziato dai giudici di legittimità (Cass. sez. 5 - , Ordinanza n. 23095 del 11/08/2025 Rv. 675509 - 01)….. trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche;
la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire - tramite la leva fiscale - la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, in motivazione).
4.4 Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell'imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l'immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico;
non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass., 20 dicembre 2018, n. 33030; Cass., 16 dicembre 2019, n. 33120; Cass., 4 marzo 2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell'onere alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo;
neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452, citata).
4.5 In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall'art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452)…..
Al fine dell'operatività del citato art.90 co.8 è necessario:
1- che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
2- che sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
3- che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;
4- che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.). I punti sub 1 e 2 non sono in contestazione;
secondo l'ufficio vi è stata la promozione dell'immagine della società ricorrente (punto 4 logo sulle divise dei giocatori e cartellonistica a bordo campo p.2 appello), ma si è trattato di un'attività non congrua per il costo della sponsorizzazione (euro 150.000,00). L'Ufficio finanziario ha rilevato che la spesa pubblicitaria in esame, reiterata nel tempo, difetta di inerenza essendo antieconomica e ha fondato le censure sul presupposto che l'Amministrazione finanziaria potesse sindacare le scelte economiche dell'imprenditore, al fine di negare l'inerenza dei costi di sponsorizzazione manifestamente sproporzionati rispetto all'utilità ritraibile dalla pubblicità. Su tale base ritiene che vi sia stata una sovrafatturazione della spesa e quindi una prestazione in parte oggettivamente inesistente ostativa in tale ambito ad usufruire di benefici fiscali. Tuttavia questo aspetto risulta di fatto collegato al giudizio di antieconomicità del costo, sulla base di elementi ritenuti indicativi di un rapporto preferenziale con l'associazione dilettantistica di dimensione locale (entità dell'investimento rispetto ad altri soggetti sponsorizzati), mancando una corrispondenza quantitativa tra l'impegno assunto nel contratto….ed il risultato/beneficio discendente ed ottenibile dalla sponsorizzazione.. che contrasta con l'esistenza oggettiva della prestazione per quanto fatturato (p.12 appello). In sintesi l'ufficio fonda la propria tesi in contrasto con i principi indicati dalla Corte di legittimità sopra riportati, effettuando la contestazione dell'incongruità e antieconomicità del costo, così riconducendo l'onere di sponsorizzazione alla percezione di ricavi da parte dell'impresa che sostiene il costo, evidenziando in tal senso anche la dimensione ristretta dell'area geografica in cui l'associazione dilettantistica svolgeva la propria attività; ed assume pertanto una nozione di costo di sponsorizzazione rispetto all'attività di impresa non in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, ma in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.sez.5,sent.n.11324,7.4.22,RV.664-01). Né la conferma del difetto di prestazione può desumersi dalla scelta processuale dell'appellata della definizione agevolata per gli anni precedenti (2013.2015), cui va aggiunta la genericità delle affermazioni, in quanto prive di riscontri precisi, circa la Società_2 Società_3mancanza di trasparenza nei rapporti tra la e la e alcune movimentazioni (non precisate con quest'ultima associazione) di cui non è chiara la natura (p.13 appello) ,restando enunciata, ma priva di riferimenti precisi, l'affermazione di terzi beneficiati dalla sponsorizzazione. Difetta l'indicazione quantitativa di movimenti di denaro tra i soggetti controllati, riferibili, a livello indiziario, al denaro proveniente dalla società sponsorizzante da cui desumere una diversa destinazione dello stesso, con possibile recupero da parte dell'erogatore o simulazione parziale dell'erogazione, da cui discende che la quantificazione della percentuale di sovrafatturazione (68%) diviene in tali condizioni meramente ipotetica. Riguardo all'appellata, la produzione di strumenti utilizzabili da imprese operanti nel settore ceramico geograficamente contiguo non rende irragionevole la propria promozione in ambito locale attraverso l'attività sportiva;
ciò che rileva è che, essendosi realizzate le condizioni di cui all'art.90 co.8 l.289/02, tra cui l'attività di promozione (apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, articoli di giornale - v. produzioni), va ritenuta del tutto irrilevante ogni valutazione circa l'inerenza e congruità dei costi, preclusa dalla prevista presunzione assoluta di cui alla norma citata, assumendo rilevanza il costo non tanto per la sua esplicita diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù di una correlazione con un'attività potenzialmente idonea alla produzione di utili (v. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452). Ne consegue la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello proposto, con la condanna dell'ente alle spese del grado per la soccombenza;
la relativa liquidazione avviene ex DM.55/14 secondo i valori medi e si determina in complessivi euro 6.205,00 (fasi studio, introduzione, decisione), oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie (15%).
P.Q.M.
rigetta l'appello proposto confermando la sentenza impugnata. Condanna l'ufficio appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.205,00, oltre IVA e CPA, come per legge e spese forfettarie.
Bologna 16.2.26
Il giudice estensore Il Presidente Stefano Marinelli Piero Messini D'Agostini