Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 129
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione sovrafatturazione spese di sponsorizzazione

    La Corte ha ritenuto che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 stabilisca una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di enti sportivi dilettantistici, purché siano rispettati determinati requisiti (soggetto sponsorizzato dilettantistico, limite quantitativo, promozione dell'immagine e prodotti dello sponsor, effettiva attività promozionale del beneficiario). La Corte ha considerato irrilevante ogni valutazione sull'inerenza e congruità dei costi, poiché preclusa dalla presunzione assoluta, e ha ritenuto che le condizioni di legge fossero soddisfatte, inclusa l'attività promozionale del beneficiario (marchio su divise, cartellonistica, articoli di giornale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 129
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo