Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2000, n. 788
CASS
Sentenza 14 febbraio 2000

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Massime1

Integra il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza l'apparecchio telefax dell'ufficio per finalità personali, atteso che, a norma dell'art. 314 comma 2 cit., per " appropriazione" non deve necessariamente ritenersi la fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo sufficiente che l'agente si comporti nei confronti della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, "uti dominus", realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario.

Commentari3

  • 1Il reato di peculato
    https://www.studiocataldi.it/

    Il peculato (artt. 314 e 316 c.p.) è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio Peculato: le norme del codice penale Art. 314 del codice penale Art. 316 del codice penale Origine ed evoluzione del peculato Le più recenti riforme del reato di peculato Elementi del reato Il bene tutelato La consumazione del reato Il dolo Tipi di peculato Il peculato d'uso Il peculato di vuoto cassa Il peculato mediante profitto dell'errore altrui Peculato: pena Peculato: prescrizione Peculato: le norme …

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  • 2PeculatoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 30 gennaio 2025

  • 3Peculato d’uso e denaro: un binomio possibile?
    Avv. Ilaria Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    1. ANALISI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA Il peculato d'uso, previsto e punito dal c. 2 dell'art. 314 c.p., è un reato proprio, punibile a titolo di dolo specifico. Esso non costituisce un'attenuante del delitto di peculato di cui al c. 1, bensì un'autonoma fattispecie, ricompresa nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (sul punto, di recente, Cass. sez. VI pen., sent. n. 14040 del 29/01/2015). Il capoverso della richiamata disposizione recita: “Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”. La fattispecie in esame è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2000, n. 788
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 788
Data del deposito : 14 febbraio 2000

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