Sentenza 14 febbraio 2000
Massime • 1
Integra il reato di peculato d'uso di cui all'art. 314, comma secondo, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizza l'apparecchio telefax dell'ufficio per finalità personali, atteso che, a norma dell'art. 314 comma 2 cit., per " appropriazione" non deve necessariamente ritenersi la fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, essendo sufficiente che l'agente si comporti nei confronti della cosa medesima, sia pure in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, "uti dominus", realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario.
Commentari • 3
- 1. Il reato di peculatohttps://www.studiocataldi.it/
Il peculato (artt. 314 e 316 c.p.) è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria del denaro o di altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio Peculato: le norme del codice penale Art. 314 del codice penale Art. 316 del codice penale Origine ed evoluzione del peculato Le più recenti riforme del reato di peculato Elementi del reato Il bene tutelato La consumazione del reato Il dolo Tipi di peculato Il peculato d'uso Il peculato di vuoto cassa Il peculato mediante profitto dell'errore altrui Peculato: pena Peculato: prescrizione Peculato: le norme …
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1. ANALISI DELLA FATTISPECIE DELITTUOSA Il peculato d'uso, previsto e punito dal c. 2 dell'art. 314 c.p., è un reato proprio, punibile a titolo di dolo specifico. Esso non costituisce un'attenuante del delitto di peculato di cui al c. 1, bensì un'autonoma fattispecie, ricompresa nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione (sul punto, di recente, Cass. sez. VI pen., sent. n. 14040 del 29/01/2015). Il capoverso della richiamata disposizione recita: “Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”. La fattispecie in esame è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2000, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI CASO Presidente del 14/02/2000
1. Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
2. " TITO BB " N. 788
3. " ARTURO CORTESE " REGISTRO GENERALE
4. " RG CO " N. 31399/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA RG, n. 14.06.1943
avverso la sentenza emessa il giorno 19.03.1999 dal Tribunale di Mantova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 19.03.1999 il Tribunale di Mantova applicava ex art. 444 cpp. a MA RG la pena di mesi due di reclusione,
sostituita con la multa di L. 4.500.000, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cpv. cp., perché, quale dipendente della U.s.l. n. 21 e perciò incaricato di pubblico servizio, esercitando temporaneamente e privatamente le funzioni di corrispondente della "Gazzetta di Mantova" e del "Gazzettino", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usava temporaneamente l'apparato di fax della P.A. presso la quale prestava servizio, inviando ai due predetti giornali messaggi privati.
Propone ricorso il prevenuto, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto proscioglierlo ex art. 129 cpp., in quanto:
- l'invio di fax, concretando utilizzo di utenza telefonica e, quindi, di una somministrazione (non di energia ma) di servizio, non comporta impossessamento di cosa mobile di specie, cui solo può riferirsi l'ipotesi "minore" di cui al cpv. art. 314 cp.;
- l'utilizzo dell'apparato fax in quanto tale, poi, non comportando in alcun modo l'uscita dello stesso dalla sfera di disponibilità e controllo della P.A., neppure può integrare appropriazione rilevante ex art. 314 cp. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso, invero, che senza dubbio la figura di peculato d'uso di cui al cpv. dell'art. 314 cp., quale introdotta dalla L. 86/90, può concernere solo cose di specie, come reso evidente sia dalla lettera che dalla "ratio" della norma, ove si fa testuale riferimento alla "cosa" e non anche al denaro, prevedendosene un uso momentaneo con immediata restituzione (v. in tal senso Cass. 10.06.1993, Ferolla), e che quindi la contestazione del reato nel caso di specie è da ritenersi attinente all'uso dell'apparecchio fax, appartenente alla P.A. e nella disponibilità del prevenuto, rilevasi che, ai fini del concetto di "appropriazione", quale emergente dalla norma di cui al cpv. art. 314 cp., non è necessario che si realizzi una fuoriuscita della cosa dalla sfera di disponibilità e controllo del proprietario, bastando che l'agente si comporti nei riguardi della medesima, in modo oggettivamente e soggettivamente provvisorio, "uti dominus", realizzando finalità estranee agli interessi del proprietario, quali in particolare quelle consistenti nel perseguimento di un'utilità economico-patrimoniale propria dello stesso soggetto agente.
Nell'utilizzo dell'apparecchio fax dell'ufficio per fini privati deve, quindi, ritenersi integrata la fattispecie del peculato d'uso di cui al cpv. art. 314 cp. (conf., con riferimento all'uso del telefono, Cass. 28.01.1996, Catalucci;
24.06.1997, Guida).
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000