Sentenza 9 marzo 2011
Massime • 1
Il tempo di espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto modalità esecutiva della pena detentiva, non può essere utilmente computato anche ai fini dell' espiazione di una pena accessoria (nella specie, interdizione dalla professione).
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- 1. Riforma dell'ordinamento penitenziario: le principali novità deiMassimo Ruaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo del decreto in commento, clicca qui. 1. L'attuazione delle direttive della legge delega in materia di semplificazione dei procedimenti della magistratura di sorveglianza (d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, Capo II, artt. 3-8) comporta la modifica di numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 18-ter, 30, 35-bis, 47, 51-bis, 51-ter, 57, 58 e 69-bis), di due disposizioni del codice di rito (artt. 656 e 678), e l'introduzione di un nuovo articolo nella legge penitenziaria (art. 51-quater). In relazione alle competenze dell'u.e.p.e. e della polizia penitenziaria (Capo III, artt. 9 e 10), vengono modificati l'art. 72 ord. penit. e l'art. 5 legge 15 dicembre …
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Cass. Sez. 1, sent. 9 aprile 2025 (dep. 5 agosto 2025), n. 28584, Pres. Rocchi, est. Magi 1. Segnaliamo all'attenzione dei lettori la recente sentenza n. 28584 depositata il 5 agosto, con cui la Prima Sezione della Cassazione si è pronunciata su un profilo apparentemente laterale – ma in realtà di notevole rilievo pratico – relativo alla fase esecutiva della pena, esprimendosi sulla competenza a provvedere sulla sospensione della pena accessoria nelle more della decisione del giudice di sorveglianza sull'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il caso esaminato dalla Corte di legittimità riguardava una decisione con cui il Tribunale di Sorveglianza di Genova aveva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2011, n. 13499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13499 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 908
Dott. CAIAZZO GI Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 25815/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IG EX N. IL 09/07/1952;
avverso l'ordinanza n. 12/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 30/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 12.02.2010 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta da ET GI AL, determinava in suo favore al 19.07.2010 il termine dell'espiazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di medico.- Era con ciò respinta, però, la tesi del predetto condannato secondo cui nel calcolo in questione si sarebbe dovuto considerare anche il periodo in cui la pena era stata scontata con la forma della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, e ciò in relazione all'unica interpretazione possibile del dettato dell'art.139 c.p..- Con ordinanza in data 05.05.2010 la stessa Corte, adita in opposizione dal predetto condannato, confermava tale sua precedente pronuncia.-
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo:
l'affidamento in prova al servizio sociale non è pena detentiva e non è incompatibile con la contemporanea espiazione della pena accessoria.-
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi motivata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.- 4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.- Deve, invero, essere ribadito - sull'unico tema proposto dal ricorso - che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale configura una modalità esecutiva della pena detentiva, di tal che il tempo di espiazione della stessa non può contemporaneamente essere computato come espiazione di una pena accessoria.- Tanto si impone sul combinato disposto dell'art. 139 c.p., che esclude dal computo delle pene accessorie il tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, e della L. n. 354 del 1975, art. 47 che riconosce l'affidamento in prova come modalità esecutiva di una pena detentiva.- Del resto questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che le prescrizioni che necessariamente devono essere imposte all'affidato ex art. 47, commi 5, 6 e 7, Ord. Pen., ben possono avere natura afflittiva, così come di evidenziare la piena equiparazione, ai fini della fungibilità prevista dall'art. 657 c.p.p., comma 2, dell'affidamento in prova (forma alternativa di espiazione) alla pena detentiva.- Non può dirsi, dunque, che il periodo di sottoposizione all'affidamento in prova non sia espiazione di pena detentiva anche agli effetti dell'art. 139 c.p.- Tanto ritenuto, esaminando ora paratamente le deduzioni del ricorrente, se ne deve rilevare l'infondatezza.- Non può accogliersi quella che intende ricollegarsi all'unico significato che per il legislatore del 1930 poteva avere la locuzione "pena detentiva" di cui all'art. 139 c.p. (in allora solo informa carceraria), posto che si tratta di impostazione che oblitera completamente la necessità di un'interpretazione evolutiva resa ineludibile dalla successiva legislazione;
di contro ben può affermarsi che l'introduzione nell'ordinamento delle forme alternative di espiazione delle pene detentive non ha certo inteso porre quelle diverse misure (che, invero, costituiscono modalità diverse di espiazione) come sistema a parte, in qualche modo autonomo, ma le ha inserite in modo consapevole e coerente nel sistema stesso.- In tal senso non può dirsi - così dovendosi respingere anche il secondo profilo proposto dal ricorrente - che si versi in una - come tale inammissibile - interpretazione estensiva in malam partem dell'art. 139 c.p., posto che per "pena detentiva" debba intendersi, com'è pacifico, quella prevista come tale dall'ordinamento penalistico nel suo complesso, e non già la sola forma carceraria.- Nè può essere accolto l'argomento centrale del ricorrente che fa leva sulla considerazione secondo cui non vi sarebbe - in astratto - materiale incompatibilità tra l'affidamento in prova, stante la sua connaturata ampiezza, e la pena accessoria dell'interdizione dalla professione (nella fattispecie di medico). È indubbio, invero, che le prescrizioni che di necessità accompagnano l'affidamento in prova (ex art. 47, commi 5, 6 e 7, Ord. Pen.) in concreto possono costituire concreto ostacolo all'effettivo esercizio della professione medica interdetta, di tal che il contenuto dell'espiazione della pena detentiva, anche in tale forma, ben può essere incompatibile con la contemporanea esplicazione della pena accessoria. In tal senso deve pure essere rilevata l'aspecificità del ricorso del ET, posto che - pur all'interno della sua prospettazione - nessuna concreta indicazione è stata fornita a sostegno dell'asserita compatibilità, di fatto, tra le prescrizioni che gli vennero imposte (qui non rievocate) e la pena accessoria in questione.-
In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.- Alla completa reiezione dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ET GI AL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011