Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
Non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non integra una nullità per violazione dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa che propone temi investigativi suppletivi, ritenuti tuttavia superflui dal G.I.P., sulla base di un'interpretazione della norma incriminatrice e/o di altre norme extrapenali di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. (Fattispecie relativa ad opposizione dichiarata inammissibile per la superfluità dell'individuazione dell'autore di un reato ritenuto dal G.I.P. insussistente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
massimario 07953-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 2379 Aldo Fiale Angelo Matteo Socci -CC 03/11/2016 Relatore R.G.N.8382/2016 Aldo Aceto Andrea Gentili Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'RS AN, nata a [...] il [...], quale persona offesa nel procedimento a carico di persone da identificare, avverso il decreto del 19/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra AN D'RS ricorre per l'annullamento del provvedimento del 10/10/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino che ha decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di "persone da identificare" in ordine all'ipotizzato delitto di cui all'art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003, dichiarando inammissibile l'opposizione da lei proposta avverso la relativa richiesta.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 410, cod. proc. pen., e difetto assoluto di motivazione. Deduce, a tal fine, che, diversamente da quanto affermato nel provvedimento impugnato, aveva sollecitato il compimento di investigazioni suppletive volte ad individuare ed identificare il soggetto o i soggetti che avevano chiesto la pubblicazione, nel "Quotidiano del sud", dell'avviso dell'asta giudiziaria che si sarebbe svolta il 29/05/2015 con l'indicazione del proprio nome quale debitore esecutato.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 490, cod. proc. civ., che, in base alle modifiche apportate con legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone espressamene che nell'avviso della procedura esecutiva venga omessa l'indicazione del debitore. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Con il provvedimento impugnato, il G.i.p., sul rilievo della infondatezza della notizia di reato e della conseguente non pertinenza e rilevanza dell'investigazione suppletiva richiesta dalla persona offesa con l'opposizione avverso la richiesta di archiviazione (l'identificazione, cioè, dell'autore del reato), ha dichiarato inammissibile l'opposizione stessa, evidenziando che l'indicazione del nome dell'esecutato risponde a esigenze di pubblicità e trasparenza e che, pertanto, la pubblicazione sul quotidiano dell'avviso dell'atto esecutivo recante l'indicazione del nome dell'esecutato, non integra l'ipotizzato delitto di cui all'art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003. Sicché, prosegue il G.i.p., poiché oggetto dell'asta erano due macchine per la messa al vento (...) l'aver rivelato il nome della società esecutata (...) oltre a rispondere alla ratio di trasparenza e pubblicità assolveva la funzione di assicurare il buon funzionamento delle macchine suddette>>. Di qui la irrilevanza, superfluità e non pertinenza dell'indagine suppletiva volta a identificare gli autori di un reato ritenuto insussistente.
3.1.In realtà, l'argomento non ha fondamento perché l'art. 490, u.c., cod. proc. civ., è stato modificato dall'art. 174, comma 9, d.lgs. n. 196 del 2003, che vi ha aggiunto il seguente periodo finale: Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore>>.
3.2.Ciò però non muta i termini del problema.
3.3.E' utile a tal fine richiamare, l'arresto di Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, Testa, che ha affermato i seguenti attuali e condivisibili principi di diritto:
3.3.1.L'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può ritenersi idonea a legittimare l'intervento della persona offesa dal reato nel procedimento (e quindi ad instaurare il contraddittorio nel previsto rito camerale), in quanto contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e la rilevanza (cioè l'incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari)>> (Rv. 204133); 3.3.2.È impugnabile mediante ricorso per cassazione it decreto di archiviazione carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.; l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica infatti il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art. 409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale>> (Rv. 204132);
3.3.3.L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., le quali, in quanto costituenti un limite al diritto dell'interessato all'attivazione del contraddittorio, non sono suscettibili di discrezionali estensioni ne' possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza da parte del giudice;
ne consegue che eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano ad una valutazione prognostica dell'esito della "investigazione suppletiva" e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa>> (Rv. 204134);
3.3.4.Nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a verificare se l'opponente abbia adempiuto l'onere, impostogli dall'art. 410, primo comma, cod. proc. pen., di indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova", con l'esclusione di ogni valutazione prognostica del merito;
e, qualora ritenga non sussistenti le condizioni legittimanti l'instaurazione del contraddittorio, a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità, indipendentemente dall'apprezzamento o meno della fondatezza della notizia di reato, costituendo la delibazione di inammissibilità momento preliminare all'instaurazione del procedimento di archiviazione>> (Rv. 204135).
3.4.Secondo alcune successive pronunce di questa Corte il G.i.p. potrebbe valutare la capacità probatoria delle investigazioni suppletive, se la superfluità delle investigazioni e la loro inidoneità a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (così, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/01/2016, Rampani, Rv. 266664) e in ogni caso non gli è precluso verificare la non inerenza alla notizia di reato e l'irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova (in questi termini, Sez. 5, n. 21929 del 06/05/2010, Lacosta, Rv. 247354; cfr. anche Sez. 5, n. 26809 del 17/04/2014, Gulli, Rv. 260571 secondo cui il giudice deve valutare non solo la pertinenza o la specificità delle ulteriori investigazioni indicate ma anche la loro rilevanza, intesa come concreta incidenza sui risultati delle indagini preliminari. Pertanto, può e deve essere valutata nel giudizio di ammissibilità dell'opposizione l'incidenza del tema di prova sul complessivo quadro probatorio mentre esula dall'ambito operativo del giudizio di ammissibilità "de plano" la valutazione dell'idoneità degli elementi dedotti alla dimostrazione del predetto tema di prova, non consentita in tale sede;
nello stesso senso anche Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 3246 del 12/12/2012, Vernesoni, Rv. 254375; Sez. 5, n. 25302 del 06/06/2012, Scicchitano, Rv. 253306).
3.5.Altra giurisprudenza, invece, ritiene che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità dell'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Sez. 5, n. 47634 del 26/05/2014, Bartolacci, Rv. 261675; Sez. 6, n. 35787 del 10/07/2012, Settembre, Rv. 253349; Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Cellamare, Rv. 252476; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371; Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914).
3.6.Il contrasto, in realtà, è più che apparente che reale.
3.7.Non v'è dubbio, infatti, che ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, il giudice non può effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa senza contestualmente frustrare la finalità stessa dell'opposizione, volta proprio a sollecitare una valutazione, nel contraddittorio con la persona offesa, della decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale. 4 3.8.E tuttavia, non può essere disconosciuto al giudice il potere/dovere di filtrare, ai fini della sua ammissibilità, l'atto introduttivo del sub-procedimento camerale, eliminando richieste investigative manifestamente superflue e/o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio che appaiano di immediata evidenza. Non è insomma richiesto che il giudice si limiti a constatare>> dal punto di vista formale l'indicazione di investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova;
tanto sarebbe bastato, allora, non onerare di alcunché la parte, libera a quel punto di proporre richieste in sede camerale. In realtà, l'onere di indicare quale sia la strada investigativa da percorrere, e sulla base di quali elementi di prova, serve a sfrondare il procedimento penale da richieste non serie, meramente esplorative, che sottoporrebbero la persona sottoposta a indagini a un'inutile aggravio della sua posizione processuale.
3.9. Nel caso di specie, il G.i.p. ha valutato l'opposizione alla richiesta di archiviazione giudicandola inammissibile per la superfluità dell'individuazione dell'autore di un reato ritenuto insussistente per le ragioni sopra sinteticamente riportate ma ben più ampiamente motivate.
3.10.Appare perciò chiaro che l'odierno ricorso sposta il piano dell'indagine di legittimità da quello che ha ad oggetto la superfluità dell'investigazione suppletiva proposta a quello della fondatezza stessa dell'interpretazione della norma extrapenale che integra il precetto violato.
3.11.In questo modo, però, si allarga inammissibilmente il ricorso per cassazione a ipotesi ben diverse da quelle per le quali è consentito dall'art. 409, u.c., cod. proc. pen., posto che non si tratterebbe di una mera violazione del diritto al contraddittorio (pur nei termini estesi già indicati), bensì di una e vera e propria censura sulla interpretazione della norma penale (in particolare di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della stessa). Una tale possibilità è esclusa dal codice di rito che non consente di censurare la correttezza dell'interpretazione delle norme applicate dal G.i.p. ai fini della sua decisione, anche se (e a maggior ragione se) si tratta dell'interpretazione di norme incriminatrici (o di norma di cui si deve tener conto ai fini della loro applicazione).
3.12.Ne consegue che non è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della sua nullità per violazione dell'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa che propone temi investigativi ritenuti superflui alla luce dell'interpretazione della norma incriminatrice e/o di quella di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. 5 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. helle proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto NcolNow Heel Der Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 6