Sentenza 27 ottobre 2010
Massime • 1
Il giudizio di ammissibilità nell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, é limitato ai soli profili della pertinenza e della specificità degli atti di indagine richiesti. (La Corte ha precisato che la valutazione sulla possibile capacità probatoria dei mezzi di prova indicati dalla persona offesa può essere effettuata soltanto in sede di udienza camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2010, n. 41625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41625 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1336
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 13704/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TELECOM ITALIA S.P.A.;
c/ ignoti;
avverso il Decreto n. 877 del 2005 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 26/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale della Telecom Italia s.p.a. avverso il decreto di archiviazione emesso, su conforme richiesta del P.M., in data 26.2.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Latina in ordine alla denuncia presentata dalla detta Telecom Italia s.p.a. il 15.6.2004 per la sospetta perpetrazione di condotte illecite ai danni della stessa. Segnatamente, in detto atto si comunicava che il Centro Antifrodi di Telecom Italia aveva appurato, nel corso della normale attività di monitoraggio del traffico telefonico, volta ad individuare l'esistenza di elevato e/o anomalo traffico telefonico originato da utenze fisse, che una di queste aveva generato dei picchi di traffico assolutamente anomali verso direttrici Audiotel ed internazionali. Nella fattispecie in esame, il Centro aveva, quindi, verificato che il codice interessato al fenomeno era l'*899.024.545*, direttrice Audiotel assegnata alla Teleunit S.p.A. (già Telephonica S.p.a.). A seguito della comunicazione ricevuta da parte di detta Funzione, erano state avviate delle indagini interne da parte dei settori della Security aziendale volte a verificare la provenienza e la distribuzione del traffico prodottosi verso il precitato codice audiotel.
Si era cosi accertato che tale traffico era caratterizzato dalla presenza di numerose chiamate, tutte di brevissima durata, effettuate in sequenza e provenienti da numerazioni attestate nei distretti di *Roma e Latina*, il che induceva effettivamente a ritenere confermato che lo stesso fosse di origine fraudolenta.
Il GIP riteneva che la notizia di reato era infondata e che l'acquisizione dei tabulati telefonici richiesta come ulteriore attività d'indagine con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla denunciante-persona offesa era irrilevante, in quanto l'informativa della Polizia di Stato già attestava "la non utilità della richiesta che avrebbe rivelato unicamente i numeri chiamanti ovvero i relativi intestatari i quali disconoscevano il traffico". Inoltre l'attività era già cessata all'epoca, sicché difettava il presupposto per la compiuta identificazione dell'origine del traffico.
Il ricorrente deduce la violazione e mancata applicazione dell'art.410 c.p.p., comma 3, art. 409 c.p.p., comma 2 e art. 127 c.p.p.,
assumendo la violazione sostanziale del diritto al contraddittorio, avendo il GIP emesso il provvedimento di archiviazione de plano apprezzando come irrilevanti le prove indicate dall'opponente. Il Procuratore Generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice, nel disporre l'archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate e dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di udienza camerale (Sez. 6, Ordinanza n. 40593 del 29.5.2008, Rv. 241360; Sez. 6, 3.11.2003, n. 47457, Rv. 227828;
Sez. 6, n. 19808 del 13.2.2009, Rv. 243852). Avendo il Gip apprezzato l'inutilità della richiesta dell'acquisizione dei tabulati sulla base di quanto affermato dalla P.S. al riguardo e dell'impossibilità di identificazione dell'origine del traffico essendo l'attività già cessata all'epoca, egli ha sostanzialmente effettuato un'inammissibile prognosi sulla rilevanza dei mezzi probatori richiesti ai fini della fondatezza della notitia criminis.
Peraltro, pur assumendo l'infondatezza della notizia di reato sulla scorta dell'informativa di P.S. che non consentiva di ritenere comprovato che nel caso di specie "il traffico telefonico potesse essere stato generato collegandosi fraudolentemente ad armadi ripartilinea/commutatori", al contempo, nell'apprezzare come irrilevante il mezzo di prova richiesto, ne ammette implicitamente la fondatezza, valutando solo le possibilità d'identificazione dell'origine del traffico.
Sicché non è nemmeno possibile ritenere la proclamata infondatezza della notizia di reato, necessario presupposto, assieme all'inammissibilità dell'opposizione (art. 410 c.p.p., comma 2), della possibilità di definizione della richiesta di archiviazione tramite il decreto "de plano". Consegue l'annullamento del decreto impugnato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010