Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2003, n. 15129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15129 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 Oggetto invalizia1 51297 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magis ati - President N. 17/0 Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 30660 Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA под STAZIONE DI MONTE MARIO, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentata e difesa MAGARAGGIA, giusta delega in dall'avvocato GIUSEPPE atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S., - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 t rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE : 2363 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 11/99 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 25/08/00 R.G.N. 1437/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 21 gennaio 1993 al RE di Brindisi, AR IN chiedeva che l'NP fosse condannato a pagarle la pensione di inabilità o in subordine l'assegno di inabilità; che, costituitosi il convenuto ed esperite due consulenze tecniche disposte d'ufficio, il RE rigettava la domanda con decisione del 3 luglio 1995, confermata con sentenza del 25 agosto 2000 dal Tribunale, il quale, all'esito di una nuova consulenza tecnica, osservava come gli esiti di artrodesi vertebrale per spondilite dessero una limitazione funzionale di circa un terzo della norma e la riduzione della vista per pregressa corio (retinite dell'occhio destro fosse compensata da una buona visione dell'altro occhio: in definitiva gli esiti di malattie guarite compromettevano modestamente lo stato di salute nedella bracciante agricola e comunque non riducevano la capacità di lavoro a meno di un terzo;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la IN, mentre l'NP resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto la 3 trattazione del ricorso non già in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. bensì in udienza.
Considerato che
col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. r.d.l. n. 636 del 1939, per avere il Tribunale tenuto conto della riduzione della sua capacità di lavoro ma non anche della capacità di guadagno ossia dei "fattori ambientali e socio - economici"; che col secondo motivo la medesima deduce la violazione dell'art. 10 cit. e degli artt. 1 e 2 1. n. 222 del 1984 nonché vizi di motivazione, sostenendo avere il Tribunale trascurato aspetti rilevanti dell'esame obiettivo svolto dal consulente tecnico di secondo grado ed aver tenuto conto di note contraddittorie della consulenza, che parlò di fase iniziale dei disturbi osteoarticolari, comparsi fin dal 1966; che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono manifestamente infondati;
che dalla diligentissima istruttoria compiuta dai giudici di merito è risultato come gli esiti di pregressa malattia (spondilite tubercolare) non diminuiscano lo stato di salute dell'assicurata in ÷ misura superiore al limite di legge, mentre gli attuali riferimenti della medesima alle relazioni peritali tendono ad ottenere da questa Corte di apprezzamenti di legittimità nuovi, impossibili fatto;
che la sentenza impugnata fa riferimento (pag. 3) alla capacità di guadagno, oltrechè alla dell'assicurata e tiene conto capacità di lavoro, dei "criteri di valutazione espressamente succedutisi nel tempo" in relazione alle "normali funzioni della vita quotidiana" (pag. 2) ed alle "occupazioni confacenti alle sue attitudini" (pag. 4) (l'assicurata è bracciante agricola); che per contro il ricorso non specifica quali F - economici il Tribunale fattori ambientali e socio allia avrebbe trascurato;
che, quanto alla patologia artrosica, non sussiste alcuna contraddizione nell'averla il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica, ritenuta di carattere evolutivo, e nell'averne parimenti riscontrato la fase iniziale malgrado la precocità dei disturbi, poiché i disturbi precoci ben possono avere avuto una lenta evoluzione, tale da non superare la fase iniziale della malattia;
che, ancora, la visione monoculare e la conseguente perdita della funzione stereoscopica 5 non sono state trascurate dal collegio d'appello, che ne ha parimenti escluso la gravità in relazione alla capacità di lavoro e di guadagno;
che le attuali doglianze della medesima tendono ad ottenere da questa Corte di legittimità nuove impossibili valutazioni di merito;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; che la tesi del controricorrente NP, secondo cui la Corte costituzionale, nel dichiarare con la sent. n. 134 del 1994 l'incostituzionalità dell'art. 4, comma 2, d.
1. n. 384 del 1992 conv. in 1. n. 438 del 1992, avrebbe ripristinato l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. soltanto in favore "dei lavoratori non abbienti", è manifestamente priva di fondamento;
che infatti nel dispositivo di quella sentenza dichiarazione di illegittimità dell'art. 4, la comma 3, cit. non è in alcun modo limitata e nella motivazione è detto come la norma contrasti con gli artt. 3 e 38 Cost. "nella sua interezza"; che ivi la Corte costituzionale aggiunge come la distinzione fra lavoratori abbienti e non 11 abbienti è "affidata alla discrezionalità del legislatore" ed è perciò estranea alla giustizia costituzionale;
che pertanto l'esonero dalle spese processuali stabilito nell'art. 152 cit. conserva validità generale (Cass. 28 agosto 1997 n. 7776).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003. II Cons. estensore: Pedric Rouill. Il Presidente: IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria Oggi, 0.9.OTT 2003. CANCELLIERE Cume from 7