Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
L'oblazione di cui all'art. 162 cod. pen. (al pari di tutte le cause estintive del reato) non è applicabile ai reati permanenti finché la permanenza non sia cessata. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato estinto per oblazione il reato di cui all'art. 221 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, di cui non risultava la cessazione della permanenza per l'avvenuto conseguimento dell'autorizzazione o la desistenza dall'utilizzazione dell'immobile).
Commentario • 1
- 1. È sempre possibile l’estinzione mediante oblazione delle contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace?Garzone Francesco Paolo · https://www.diritto.it/ · 19 gennaio 2017
SOMMARIO: 1. La vicenda processuale. – 2. Il sistema dell'oblazione nelle contravvenzioni. – 3. In particolare, per le contravvenzioni di competenza del Giudice di Pace. – 4. Conclusioni. 1. La vicenda processuale. – Con decreto di citazione ritualmente notificato l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione di cui all' “art. 689 c. 2 c.p. perché in qualità di legale rappresentante dell'esercizio commerciale C.B. …. somministrava al pubblico bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici che non consentivano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti dell'utilizzatore, nonché in assenza di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/1999, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 29601/98
Dott. Franco BILE Presidente
1. Dott. Giuseppe VIOLA Consigliere
2. Dott. Giuseppe CONSOLI "
3. Dott. Pasquale LACANNA "
4. Dott. Bruno FOSCARINI "
5. Dott. Francesco MORELLI "
6. Dott. Mariano BATTISTI "
7. Dott. Giovanni SILVESTRI "
8. Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste nei confronti di:
PA OR nato Udine il 7-3-1947.
PA AN nata Torviscosa il 18-11-1956.
avverso sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Udine in data 12-3-1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Bruno Foscarini Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con sentenza in data 12-3-98 il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di PA OR e PA AN in ordine al reato di cui all'art. 221 R.D. 27.7.1934 N. 1265 per essere il medesimo estinti per oblazione a seguito del pagamento della somma pari al terzo del massimo dell'ammontare previsto per il reato in questione oltreché delle spese processuali. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 162 C.P. in relazione al menzionato art. 221 sul rilievo che il reato di abitazione di immobile senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria è reato permanente la cui permanenza cessa o con il conseguimento dell'autorizzazione o con la desistenza dell'utilizzazione dell'immobile; e poiché nessuna delle due condizioni si era verificata, l'oblazione ordinaria non poteva essere applicata.
Il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione di questa Corte la quale, rilevato un contrasto di giurisprudenza in ordine al thema decidendum e cioè "se al reato di cui all'art. 221 R.D. 27.7.34 N. 1265 possa applicarsi l'istituto dell'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 C.P. in considerazione della sua natura di reato permanente" ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Sussiste, netto, il contrasto giurisprudenziale evidenziato nell'ordinanza di rimessione.
Secondo un primo orientamento di questa Corte nell'ipotesi di reato permanente quale l'uso di un immobile senza licenza di abitabilità la richiesta di oblazione ordinaria paralizza, data l'assenza di apprezzamento discrezionale da parte del Giudice, la possibilità di prosecuzione del procedimento e determina un obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato alla data della presentazione, salva la possibilità di iniziare un nuovo giudizio in caso di accertata prosecuzione della condotta vietata;
ed in tal caso è la stessa sentenza dichiarativa della causa di estinzione a determinare l'interruzione della permanenza (Sez. III 15.4.97, Sain;
Sez. III 22.4.94, Lops). Secondo tale orientamento l'oblazione prevista dall'art. 162 C.P. per i reati punibili con la sola ammenda (salve la particolari ipotesi di cui all'art. 127 L. 24.11.81 N. 689) forma oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato, esercitabile, a differenza di quanto si verifica nel caso dell'oblazione prevista dall'art. 162 bis C.P. (relativamente alla quale è riconosciuto al Giudice un ampio potere discrezionale) anche in presenza di non eliminate conseguenze dannose o pericolose del reato e quindi anche nel caso di reato permanente, la cui cessazione, in mancanza di fatto dell'agente, verrà a coincidere proprio con la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato stesso per intervenuta oblazione (Sez. I, 19.1.94, Roz Gastaldi;
Sez. I 7.10.94, Fadani;
Sez. III 6.4.94, Cappuccio). In conclusione, secondo tale primo orientamento, la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili dal contravventore, viene in evidenza ed ha efficacia ostativa soltanto per l'oblazione "discrezionale" prevista dall'art. 162 bis C.P.. Secondo altro orientamento, invece, l'oblazione ordinaria non può essere applicata ad un reato in corso di consumazione al momento della contestazione (come nel caso di mancanza di licenza di abitabilità) in quanto non si può dichiarare estinto un reato permanente che continua;
nel reato permanente la condotta e l'evento si presentano come un complesso unitario sostenuto dalla volontà dell'agente di protrarre nel tempo la violazione della norma sicché in tale situazione le cause estintive del reato possono operare sullo stesso solo allorquando la permanenza sia cessata (S.U. 12.10.93, Pullerà; Sez. III 16.11.95, Pauletti;
Sez. I 10.12.96, P.M./Cinque; Sez. I 27.12.92, Duprea). Le Sezioni unite ritengono debba essere seguito questo secondo orientamento e che quindi l'oblazione ex art. 162 C.P. (alla pari di tutte le cause estintive del reato) non possa trovare applicazione nel caso di reato permanente prima che sia cessata la permanenza.
Va in primo luogo riconfermato quanto ormai stabilito dalla di gran lunga prevalente giurisprudenza e dottrina, circa la natura unitaria del reato permanente, "nel quale, cioè, il fatto che lo costituisce non si esaurisce 'uno actu' et 'uno tempore' ma si protrae nel tempo finché perdura la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare" (da ultimo S.U. 13.7.98, Montanari). Se tale è la configurazione giuridica del "reato permanente" appare subito una contraddizione in termini ipotizzare che una causa estintiva del reato possa riguardare una parte del periodo di consumazione di questo complesso unitario che, in tal caso, più non sarebbe tale;
contraddizione non certamente sanata dalla possibilità di iniziare un nuovo giudizio in caso di accertata prosecuzione della condotta vietata.
Sicuramente non decisiva la distinzione tra oblazione "di diritto" ex art. 162 C.P. e oblazione "discrezionale" ex art. 162 bis C.P. argomentata nei termini sopra riferiti.
Se è vero che l'oblazione ex art. 162 C.P. costituisce un diritto per l'imputato a differenza di quella ex art. 162 bis C.P. in cui è previsto un potere discrezionale del Giudice e che è inoltre esclusa quando "permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore" esclusione non prevista per l'oblazione ordinaria, è altresì vero che il "diritto" all'oblazione ex art. 162 non viene in essere se dello stesso manchi il presupposto, come già detto comune a tutte le cause di estinzione riguardanti reato permanente, e cioè la cessazione della permanenza del reato la cui consumazione, invece, continua.
Nè può sostenersi che tale presupposto non è specificatamente previsto dall'art. 162 C.P. e che soltanto l'oblazione discrezionale ex art. 162 bis richiama la permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato. Ed infatti la permanenza di "conseguenze dannose o pericolose del reato" (del tipo di quelle indicate nell'art. 62 N. 6 u. p. C.P., 165 I comma C.P. etc. etc.) e che presuppongono un reato - istantaneo o permanente - definitivamente consumato è cosa ben diversa dalla permanenza della consumazione del reato, consumazione che continua per la volontaria condotta del reo;
è quindi irrilevante che l'art. 162 C.P. non contenga analoga previsione, essenziale viceversa e correlato alla concezione "unitaria" del reato permanente, essendo il presupposto implicito per l'esercizio del diritto di oblazione ex art. 162 C.P. (come per l'oblazione ex art. 162 bis, nella quale, pure, va distinta la permanenza del reato dalla permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato) rappresentato dal fatto che la consumazione del reato sia cessata.
Disancorata da qualsiasi aggancio normativo è, poi, l'affermazione secondo la quale la domanda di oblazione ex art. 162 C.P. bloccherebbe qualsiasi possibilità per il Giudice diversa da quella del proscioglimento immediato escludendo quindi il dovere di accertare il presupposto della cessazione della consumazione del reato permanente, ed ammettendo quindi l'estinzione di un reato in corso di consumazione.
Nè l'ammissibilità dell'oblazione ordinaria ai reati permanenti "in corso di consumazione" può farsi derivare da un'interpretazione dell'art. 127 L. 689/81 che prevede l'applicazione dell'oblazione ex 162 bis C.P. anche ai reati indicati nelle lettere f) h) i) n) del I comma del precedente art. 34 alcuni tra i quali (ad es. quelli relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, lett. n) considerati permanenti e sanzionati con la sola ammenda;
secondo tale interpretazione l'art. 34 considerata la rilevanza dei beni da tutelare ha previsto "l'oblazione speciale" in casi che altrimenti sarebbero sicuramente "rientrati" nell'oblazione ordinaria ex art. 162 che, quindi, avrebbe riguardato anche reati permanenti. Tale tesi è sicuramente da respingere in quanto, a parte che la costruzione di complessi istituti giuridici e di principi generali non può essere modificata sulla base di una norma riguardante un caso specifico e non certamente posta in essere per stabilire principi diversi, il menzionato art. 127, pur riguardante un caso specifico e non certamente posta in essere per stabilire principi diversi, il menzionato art. 127, pur riguardando alcuni reati sanzionati con la sola ammenda e che la Giurisprudenza considera permanenti, non implica certamente l'applicabilità dell'oblazione ordinaria (come pure dell'oblazione ex 162 bis C.P.) ai reati in cui la permanenza non sia cessata e cioè a reati in corso di consumazione;
ma prevede soltanto che, pur quando sia cessata la permanenza, è ipotizzabile soltanto l'oblazione "discrezionale" ex art. 162 bis C.P., da escludere tra l'altro qualora permangono "conseguenze dannose o pericolose ...." di un reato la cui consumazione, peraltro, sia cessata.
Né, a sostegno della tesi dell'applicabilità dell'oblazione "di diritto" ex art. 162 C.P., può validamente richiamarsi il disposto dell'art. 38 L. 28.2.85 N. 47, secondo il quale l'oblazione interamente corrisposta estingue i reati "edilizi" nonché quello di cui all'art. 221 T.U. Leggi Sanitarie (e secondo il successivo art. 39 l'oblazione estingue i reati contravvenzionali anche qualora le opere non possano conseguire la sanatoria). Va in primo luogo rilevato che la disposizione in questione si inserisce nell'ambito di normativa di carattere in certo qual modo eccezionale e diretta a "chiudere" diffusissime situazioni di illiceità e ad operare la sanatoria delle opere abusive;
con la conseguenza che dalla stessa non può farsi derivare una modifica dei principi generali in tema di reato permanente con specifico riferimento a quello ex art. 221 T.U. Leggi Sanitarie oggetto del presente giudizio.
Ma va poi affermato che neppure il menzionato art. 38 importa una deroga al principio di non frazionabilità del reato permanente posto che, come ritenuto dal S.U. 12.10.93, Pulerà, l'effettuazione degli adempimenti previsti per il condono e in particolare la tempestiva presentazione della domanda e il versamento della somma a titolo di oblazione, comporta l'estinzione per oblazione dei reati contravvenzionali ad eccezione di quello di cui all'art. 221 T.U. Leggi Sanitarie nel caso che sia proseguita la permanenza del reato, situazione accertabile al momento della sentenza di primo grado;
e senza che possa distinguersi tra una "frazione" del reato estinto per oblazione e la condotta successiva integrante gli estremi di un nuovo reato.
Per quanto sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata e il Giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto "l'oblazione di cui all'art. 162 C.P. non è ammissibile in relazione ai reati permanenti".
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Pretura di Udine.
Roma 28 Aprile 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MAGGIO 1999.