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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2907/ 2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dagli avv.ti. Parte_1
PP DA e AV LE.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
, in persona del Presidente p.t, con sede in Nocera Inferiore alla via CP_3
D'Alessandro 13 ed in Roma alla via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale interna.
RESISTENTI
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass.
n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla Corte regolatrice, la domanda non può che ritenersi integralmente fondata nei sensi di cui al dispositivo, ove sono liquidate anche le spese di lite che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, al momento dell'immissione in ruolo, calcolata mediante sommatoria di tutti i periodo svolti come servizio preruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica (nella specie anni 11, mesi 0 e giorni 17) sia ai fini giuridici che economici;
condanna, infine, l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive maturata in conseguenza della maggior anzianità di servizio così riconosciuta, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in complessivi euro 1.600,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 4/12/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo riportato da epigrafe e promossa
D A
rapp. e dif. in virtù di mandato in atti dagli avv.ti. Parte_1
PP DA e AV LE.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., dom. ope legis Controparte_1 CP_2
presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele 58, rappresentato e difeso ex art. 417 bis da propri funzionari.
, in persona del Presidente p.t, con sede in Nocera Inferiore alla via CP_3
D'Alessandro 13 ed in Roma alla via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale interna.
RESISTENTI
OGGETTO: personale ATA - Servizi preruolo - Limiti ex art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994 - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione
- Servizio effettivo prestato - Riconoscimento - Necessità.
&&& Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in merito al riconoscimento dei servizi preruolo prestati dal personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi. Il giudice di merito, pertanto, accertata la violazione dell'anzidetta clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma del diritto interno in contrasto con la direttiva comunitaria e a riconoscere al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a ogni effetto giuridico ed economico (cfr. Cass. 31150 del 28/11/2019).
Infatti nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. n. 20918 del 5/8/2019; Cass.
n. 3472 del 12/2/2020; Cass. n. 2924 del 7/2/2020).
Alla luce dei suddetti principi di diritto, costituenti ormai ius receptum dalla Corte regolatrice, la domanda non può che ritenersi integralmente fondata nei sensi di cui al dispositivo, ove sono liquidate anche le spese di lite che seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il contrasto tra la disposizione di cui all'art. 569 del decreto legislativo 297/1994 e la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi, disapplica le citate norme del diritto interno e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, al momento dell'immissione in ruolo, calcolata mediante sommatoria di tutti i periodo svolti come servizio preruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica (nella specie anni 11, mesi 0 e giorni 17) sia ai fini giuridici che economici;
condanna, infine, l'Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle differenze retributive maturata in conseguenza della maggior anzianità di servizio così riconosciuta, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite, determinate, con attribuzione al procuratore dichiaratosene anticipatario, in complessivi euro 1.600,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore, li 4/12/2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)